Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43565/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha censurato la sentenza per: 1) errata applicazione dell'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 sostenendo che le prestazioni documentate dalle 7 fatture non erano inesistenti (si sarebbe trattato di rinuncia al compenso e di prestazioni svolte in virtù del mandato sociale come amministratore), e che l'assenza di pagamenti era giustificata dalla clausola di rinuncia; 2) vizio di logicità e di diritto in quanto, secondo il ricorrente, i fatti integrerebbero invece una indicazione di elementi attivi fittizi (dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. 74/2000) e non l'utilizzo di elementi passivi fittizi punito dall'art. 2 D.Lgs. 74/2000, con conseguente diversa rilevanza penale e soglia di punibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure meramente ripetitive delle deduzioni già esaminate e disattese dal giudice del merito, e ha escluso la fondatezza delle nuove argomentazioni (es. rinuncia al compenso) perché non contrastano specificamente la motivazione della sentenza impugnata. Sul punto di diritto la Corte ha confermato che l'utilizzo in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti, che diminuiscono l'imponibile e l'IVA a debito, integra il reato di cui all'art. 2 D.Lgs. 74/2000 e non la fattispecie meno grave dell'art. 4 quando la riduzione avviene mediante elementi passivi fittizi. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    Norma che consente l'assoluzione per particolare tenuità del fatto; è richiamata in relazione alla sentenza di merito che aveva assolto l'imputato per tale causa

  • art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Punisce l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (elementi passivi fittizi) finalizzato a ridurre l'imponibile/IVA: la Corte ha ritenuto che il caso rientri in questa fattispecie

  • art. 8 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Sanziona l'emissione di fatture per operazioni inesistenti: applicata in riferimento all'emissione da parte del ricorrente quale libero professionista

  • art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Dichiarazione infedele: norma meno grave che punisce l'indicazione in misura inferiore di componenti positivi o l'utilizzo di documentazione materialmente falsa; la Corte ha distinto questa fattispecie da quella di cui all'art. 2 quando la diminuzione avviene tramite elementi passivi fittizi

  • art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.

    Disposizioni sul motivo di ricorso per cassazione: il ricorso denunciava violazione di legge e illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto le censure ripetitive e non idonee a fondare ammissibilità

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità; applicata per liquidare le spese a carico del ricorrente

  • artt. 1703, 1704, 1709 c.c.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la possibilità di svolgere attività e rinunciare al compenso in virtù del mandato sociale; la Corte ha ritenuto tale argomentazione non convincente rispetto alle risultanze probatorie

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/6/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione sulla responsabilità nella proposizione del ricorso (assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità)

Massime di principio

  • Se la riduzione dell'imponibile e dell'IVA avviene mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (elementi passivi fittizi), la fattispecie rientra nell'art. 2 D.Lgs. 74/2000 e non nell'art. 4 (dichiarazione infedele), che è meno grave.
  • L'onere difensivo in questi casi richiede prove specifiche e contestuali che dimostrino la sussistenza effettiva delle prestazioni (documenti, contratti, prove di pagamento o motivi giustificativi chiari); deduzioni generiche sulla "rinuncia al compenso" o sul mandato sociale, senza evidenze probatorie, difficilmente scalfiscono la valutazione del giudice di merito.
  • La Corte di legittimità non può riqualificare o rivalutare liberamente le prove: i motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione dei fatti o ripropongono censure già esaminate dal giudice del merito sono spesso dichiarati inammissibili.
  • Per distinguere tra reato più grave (art.2/3) e meno grave (art.4) è cruciale determinare se la condotta abbia comportato l'utilizzo di 'mezzi fraudolenti' e l'immissione in dichiarazione di costi/patrimonio fittizi (elementi passivi) e non semplici omissioni o sottoindicazioni di elementi attivi.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è necessario articolare censure nuove, specifiche e fondate su vizi di diritto o di motivazione logicamente individuabili; le censure meramente ripetitive o genericamente contrarie alla valutazione probatoria sono inammissibili.
  • Il ricorso infondato o inammissibile può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese processuali e talvolta un'ammenda/versamento equitativo alla Cassa delle Ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.