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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43564/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne pronunciate dal GUP: contestavano la mancata e insufficiente motivazione in relazione all'identificazione personale (soprattutto per Tanzarella), alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dell'associazione a delinquere finalizzata a frodi IVA, alla qualificazione giuridica del fatto (art. 10-ter d.lgs. 74/2000 versus reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti), alla legittimità e al calcolo della confisca per equivalente (quantum e possibilità di imputare l'intero profitto a ciascun concorrente), all'onere probatorio con riguardo alle statuizioni civili (collegamento tra condotta e danno della parte civile) e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'art. 114 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Tanzarella e ha rigettato il ricorso di Coppola. Sono state confermate in sostanza le decisioni di merito: condanne penali confermate (Tanzarella: anni 2 e mesi 6; Coppola: anni 3), condanna di Coppola al risarcimento dei danni alla parte civile Fallimento Caver Petroli (liquidazione in separato giudizio) e condanna di Coppola al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di C 473,00 per la fase di esame e studio per la parte civile. Confermata altresì la confisca per equivalente fino a C 21.865.119,03 nei confronti di entrambi gli imputati in relazione al profitto dell'associazione e fino a C 1.116.827,25 nei confronti di Coppola per il capo relativo all'uso di fatture inesistenti nella dichiarazione IVA 2016. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi di doglianza, richiamando la congruità della motivazione del primo grado integrata dalla motivazione d'appello e aderendo all'orientamento giurisprudenziale che ammette la confisca per equivalente anche nella misura dell'intero profitto a carico di ciascun concorrente, nei limiti della non duplicazione del quantum complessivo.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen. (associazione a delinquere)

    La Corte ha ritenuto sussistenti i requisiti dell'associazione a delinquere finalizzata a frodi fiscali sulla base del meccanismo organizzato e stabile delineato dalle sentenze di merito

  • art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (emissione di fatture per operazioni inesistenti)

    Utilizzato per qualificare la fattispecie di emissione di fatture false finalizzate a consentire l'evasione d'imposta; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di tale norma nei confronti degli imputati

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture inesistenti)

    Richiamato per il capo relativo alla dichiarazione IVA 2016, in concorso con altro soggetto, contestata a Coppola

  • art. 10‑ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (omesso versamento dell'IVA)

    I ricorrenti sostenevano la diversa inquadratura nel reato di omesso versamento; la Corte ha escluso tale qualificazione e ha confermato che i fatti integravano reati legati all'emissione e all'uso di fatture inesistenti

  • art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (divieto di cumulo di talune fattispecie)

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul divieto di applicazione delle cause di esclusione del cumulo quando la stessa persona agisce in duplice veste (emittente e utilizzatore delle fatture), confermando la responsabilità cumulativa

  • art. 185 cod. pen. (obbligo di risarcimento del danno)

    La condanna civile a favore del Fallimento Caver Petroli è stata ritenuta legittima perché il danno patrimoniale è risultato direttamente consequenziale alle condotte illecite

  • art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)

    La censura sulla mancata rilevazione delle attenuanti generiche è stata dichiarata generica e quindi inammissibile; la Corte ha confermato la congruità della determinazione della pena

  • art. 12‑bis d.lgs. 74/2000 e art. 322‑bis c.p. (riferimenti alla confisca obbligatoria e strumenti procedurali)

    Richiamati come quadro normativo che non distingue tra i vari concorrenti quanto alla possibilità di disporre la confisca per equivalente, coerentemente con la finalità di sottrarre il profitto illecito

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 26654 del 27/03/2008 (Fisia Italimpianti) e pronunce successive

    La Corte ha applicato il principio solidaristico secondo il quale, in illeciti plurisoggettivi, la confisca per equivalente può colpire ciascun concorrente anche per l'intera entità del profitto, purché non si duplichi l'espropriazione oltre il profitto complessivo

Massime di principio

  • Le impugnazioni generiche o prive di specificità (soprattutto in appello) sono frequentemente dichiarate inammissibili: i motivi devono confrontarsi con la ratio decidendi e contenere censure specifiche
  • Quando sentenze di primo e secondo grado sono conformi, la motivazione si integra e la Corte di Cassazione può ritenere il quadro probatorio complessivamente sufficiente; critiche ripetitive a questioni già trattate sono difficilmente accolte
  • La qualificazione tra emissione di fatture inesistenti (art. 8) e omesso versamento (art. 10‑ter) richiede un esame concreto degli elementi: l'uso di fatture fittizie finalizzate a consentire l'evasione tende a configurare reati connessi all'emissione e all'utilizzo di documenti falsi più che il semplice omesso versamento
  • La confisca per equivalente può essere disposta sull'intero profitto anche nei confronti di un singolo concorrente quando il profitto ha perso la sua individualità storica; il limite è che complessivamente non si possa duplicare l'ablazione oltre il valore accertato del profitto
  • Per contestare efficacemente una confisca per equivalente è necessario proporre elementi idonei a dimostrare la concreta attribuibilità della quota di profitto a ciascun concorrente o l'individuabilità di criteri affidabili di riparto
  • La prova dell'identità e del ruolo (es. amministratore di fatto) può essere desunta da plurimi elementi indiziari coerenti (intercettazioni, utenze intestate, documentazione rinvenuta in perquisizione, timbri, ruoli societari); le censure sull'identificazione devono contestare specificamente tali elementi probatori
  • La responsabilità civile ex art. 185 c.p. segue la responsabilità penale: se il danno patrimoniale è logicamente collegato alla condotta illecita, la condanna al risarcimento è possibile e non richiede ulteriori prove indipendenti oltre la dimostrazione del nesso causale

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