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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43563/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la declaratoria di inammissibilità del suo ricorso per cassazione, sostenendo che il termine di 45 giorni doveva decorrere dalla comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza (ricevuto il 28/02/2022) e non dal mero deposito della sentenza (23/02/2022), per cui il ricorso del 13/04/2022 sarebbe stato tempestivo. Armandi e Bulgari hanno invece censurato in più motivi: legittimità della rinnovazione istruttoria disposta d'ufficio in appello (art. 603 c.5), travisamento probatorio sull'operatività della società Filcom e sulle società estere fornitrici, carenze negli accertamenti sui trasporti e sui prezzi, mancanza del dolo e del superamento della soglia di punibilità per il reato fiscale, errata applicazione dell'art. 5 d.lgs. 74/2000 rispetto al meccanismo dell'inversione contabile, e vizi nella determinazione della pena e nel mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore generale: ha interpretato l'art. 585 co.2 lett. d) c.p.p. nel senso che il termine per l'impugnazione del Procuratore generale decorre dalla comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza, non dal solo deposito, e quindi ha annullato senza rinvio la parte della sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale, trasmettendo gli atti alla Corte d'appello di Brescia per la prosecuzione. I ricorsi proposti dagli imputati (Armandi e Bulgari) sono stati invece dichiarati inammissibili: la Cassazione ha ritenuto infondate o manifestamente strumentali le censure relative alla rinnovazione istruttoria e alla valutazione probatoria, ha richiamato il limite di inammissibilità per censure di diritto non proposte in appello (art. 606 c.3) con riferimento all'inversione contabile, e ha confermato la correttezza della motivazione sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti. Inoltre la Corte ha disposto che gli imputati sopporteranno le spese e verseranno una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 2, lettera d) cod. proc. pen.

    Il termine di 45 giorni per l'impugnazione proposta dal Procuratore generale decorre dalla comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza e non dal mero deposito della sentenza; la Corte di appello aveva errato nel computo dei termini

  • art. 603, comma 5, cod. proc. pen.

    La rinnovazione dell'istruttoria richiede il contraddittorio; tuttavia, in udienza 'cartolarizzata' ai sensi dell'art. 23-bis, il contraddittorio scritto è sufficiente e la mancata eccezione in udienza successiva implica accettazione

  • art. 23-bis del d.l. n. 137 del 2000, conv. con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020

    Regola le udienze 'cartolarizzate' con contraddittorio scritto; le nullità relative al contraddittorio sono di natura intermedia e dovevano essere eccepite tempestivamente

  • art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000

    Riguarda il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto provata l'inesistenza delle operazioni contestate anche se l'utilizzatore risultava operativo

  • art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000

    Riguarda l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha sottolineato che l'effettiva operatività dell'impresa utilizzatrice non esclude l'inesistenza delle operazioni fatturate

  • art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000

    Riguarda il reato di omessa o infedele dichiarazione; le censure sulla soglia di punibilità e sul dolo sono state ritenute inammissibili per mera rielaborazione fattuale

  • artt. 17 comma 5 e 74 commi 7 e 8 del d.P.R. n. 633 del 1972

    Norme sul meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) e su obblighi Iva; la questione è stata ritenuta non sollevata in appello e quindi inammissibile in cassazione

  • art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

    Limite di ammissibilità in cassazione: non sono esaminabili censure di violazione di legge non dedotte in appello; la Corte ha applicato questo principio alla censura sull'inversione contabile

  • artt. 62-bis, 133 e 163 cod. pen.

    Norme sulle circostanze attenuanti e sulla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha negato attenuanti generiche per la gravità e la sistematicità della condotta

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede conseguenze economiche per l'inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha disposto l'onere delle spese e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per valutare se la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per attribuire colpa che escludessero l'applicazione dell'onere economico

Massime di principio

  • Per il Procuratore generale il termine per proporre l'impugnazione decorre dalla comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza, quindi occorre verificare la data di tale comunicazione e non solo la data di deposito
  • Se un'udienza è 'cartolarizzata' ai sensi dell'art. 23-bis, il contraddittorio scritto può sostituire l'udienza in presenza; le eventuali nullità attinenti al contraddittorio devono essere eccepite tempestivamente, altrimenti si considerano implicitamente accettate
  • In cassazione è difficile ottenere riforme basate su un diverso apprezzamento delle prove: le valutazioni probatorie del giudice di merito sono resistenti e le censure che ripropongono alternative interpretative prive di concreta analisi probatoria sono spesso inammissibili
  • Le questioni di diritto non sollevate in appello (per es. specifiche eccezioni sull'applicazione di norme tributarie come il reverse charge) sono normalmente inammissibili in cassazione ai sensi dell'art. 606 co.3
  • L'effettiva operatività di una società utilizzatrice non esclude automaticamente che le fatture da essa utilizzate siano inesistenti: la Corte può ritenere provato che fatture siano emesse solo per avvantaggiare fiscalmente un soggetto operativo
  • Le richieste di rinnovazione istruttoria disposte d'ufficio devono rispettare il contraddittorio; se ciò è avvenuto nella forma prevista dalla legge (anche per iscritto), la loro legittimità è difficile da contestare in cassazione
  • Nelle impugnazioni relative alla quantificazione dell'imposta, del dolo e della soglia di punibilità, la difesa deve presentare in appello argomentazioni precise e conteggi dettagliati: semplici rielaborazioni alternative dei dati di fatto sono spesso respinte
  • La negazione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena possono legittimamente tener conto della gravità del fatto e della personalità del reo, anche se gli stessi elementi concorrono nella valutazione della pena, purché la motivazione sia adeguata

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