Cassazione Penale, Sentenza n. 43562/2023 del 27/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma, da parte della Corte di Appello di Bologna, della condanna inflitta con rito abbreviato per i reati di evasione fiscale (artt. 110 c.p. e art. 4 d.lgs. n. 74/2000) e di occultamento/distruzione di scritture contabili (artt. 110 c.p. e art. 10 d.lgs. n. 74/2000). Le censure del ricorrente hanno riguardato: 1) la mancata dichiarazione di nullità o inutilizzabilità delle sommarie informazioni rese dai coimputati Nanni e Romano (violazione artt. 63 e 64 c.p.p. e art. 220 disp. att. c.p.p.), in ragione della cronologia e della presunta utilizzazione delle loro dichiarazioni nelle fasi ispettive; 2) la presunta inutilizzabilità della e-mail inviata dall'imputato al tenente della Guardia di Finanza Regni (18/03/2016) per violazione dell'art. 63 c.p.p.; 3) vizi di valutazione delle prove e omissioni motivazionali (contestando la valutazione delle deposizioni di Diakite, Teverini, Nanni, Romano e la mancata considerazione di elementi favorevoli); 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., con richiesta di rivalutazione della congruità della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: i primi due motivi (inutilizzabilità delle dichiarazioni e della e-mail) sono inammissibili per difetto di specificità, poiché il ricorrente non ha illustrato l'incidenza che l'eliminazione di quelle prove avrebbe sul complessivo compendio probatorio (mancata dimostrazione della "prova di resistenza"). La Corte ha ritenuto superflua l'analisi dettagliata dei tempi di acquisizione delle dichiarazioni e della natura della e-mail, dal momento che, anche escludendo quelle fonti, le dichiarazioni di Diakite e Teverini erano sufficienti a provare il ruolo di dominus dell'imputato nella società e la sua responsabilità. Il motivo sulla valutazione delle prove è stato ritenuto inammissibile perché chiede una rivalutazione meramente fattuale non consentita in sede di legittimità: la motivazione del giudice d'appello è stata ritenuta logica, coerente e non apodittica. Anche il motivo sulle attenuanti generiche è inammissibile: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il diniego sulla base della gravità della condotta, dell'intensità del dolo e dell'assenza di elementi positivi favorevoli o di collaborazione effettiva. Conseguenze: confermata l'inammissibilità del ricorso; il ricorrente è condannato alle spese del procedimento di cassazione e al versamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sulle garanzie per l'assistito e le modalità di assunzione delle dichiarazioni: la Corte ha valutato che, pur essendo dedotta l'eventuale violazione, il ricorrente non ha dimostrato l'effetto della dichiarazione (o della e-mail) sul totale del quadro probatorio, rendendo inammissibile il motivo.
Norma collegata alle garanzie e alle ipotesi di inutilizzabilità: richiamata nella censura iniziale ma la Corte ha ritenuto superflua la disamina concreta per l'insufficienza del motivo rispetto alla prova di resistenza.
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Disciplina dell'acquisizione delle dichiarazioni prima che sorgano indizi a carico del dichiarante: la Corte ha ritenuto non necessario approfondire la questione dato che l'esclusione di tali dichiarazioni non avrebbe compromesso il compendio probatorio essenziale.
Reato di dichiarazione infedele/eversione fiscale: contestato per l'anno 2013 con evasione Iva quantificata; la sentenza ha confermato che i fatti, anche alla luce delle dichiarazioni di testimoni ritenuti attendibili, dimostravano il ruolo attivo del ricorrente.
Reato di occultamento o distruzione di scritture contabili: contestato per gli anni 2013 e 2014; la Corte ha ritenuto provata la condotta volta a impedire la ricostruzione dei redditi/volume d'affari.
Concorso di persone nel reato: applicato per evidenziare la partecipazione del ricorrente insieme ad altri soggetti nella realizzazione delle condotte illecite.
Circostanze attenuanti generiche: la Corte territoriale ha motivato il diniego ritenendo assenti elementi positivi o di collaborazione idonei a giustificarne il riconoscimento; la Cassazione ha confermato la correttezza della valutazione.
Conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: la Corte ha disposto le spese e il versamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00, conformemente alla norma.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186
Richiamata dalla Corte di Cassazione per valutare l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso non sussistono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella valutazione della sua inammissibilità.
Massime di principio
- Per dedurre l'inutilizzabilità di una prova in Cassazione è indispensabile illustrare in modo specifico e motivato quale incidenza la perdita di quella prova avrebbe sull'insieme del materiale probatorio (cd. "prova di resistenza"); l'assenza di tale indicazione rende il motivo inammissibile.
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulle valutazioni probatorie di merito è molto limitato: non è possibile chiedere una semplice rivalutazione fattuale delle prove; solo ragionamenti apodittici o illogici possono portare alla cassazione per vizio motivazionale.
- Quando si contesta la utilizzabilità di dichiarazioni di terzi o di documenti acquisiti negli accertamenti (es. atti della Guardia di Finanza), occorre dimostrare concretamente la violazione delle garanzie e l'effetto sul giudizio, non bastano contestazioni generiche sulla cronologia o modalità di raccolta.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. richiede la presenza di elementi positivi concreti (resipiscenza chiara, collaborazione effettiva, comportamento successivo favorevole): dichiarazioni o atti che il ricorrente stesso contesta non possono essere considerati come elementi positivi a suo favore.
- Nel giudizio di legittimità, se anche alcune prove fossero escluse, il giudice verifica se permangono elementi sufficienti a sostenere la condanna; se il nucleo probatorio residuo è ritenuto idoneo, il motivo tende a fallire.
- Le impugnazioni che vertono su più vizi devono articolare separatamente e con precisione l'incidenza di ciascun vizio sul giudicato; argomentazioni generiche o la semplice ripetizione dei rilievi già mossi in primo grado sono insufficienti.
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