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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43561/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Salerno che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: Vitiello deduce (i) errore nel calcolo della prescrizione contestando l'applicazione combinata dell'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74/2000 con le maggiorazioni dell'art. 161 c.p.; (ii) vizio di motivazione circa l'accertamento degli elementi costitutivi dei reati tributari (in particolare la sua qualificazione quale mero "prestanome"); (iii) omissione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Esposito deduce (i) carenza e contraddittorietà della motivazione nel ritenere inesistenti le operazioni documentate dalle fatture emesse dalla società VIMAC AIR (cosiddetta "società cartiera"); (ii) vizio nella negazione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. In sintesi: la sentenza di merito è ritenuta corretta nell'aver dichiarato la prescrizione solo parziale per taluni capi a carico della Vitiello (con conseguente rideterminazione della pena e della confisca) e nel confermare le restanti statuizioni, compresa la condanna dell'Esposito. La Cassazione ha rigettato le censure sulla interpretazione normativa relativa all'aumento del termine di prescrizione (art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000) ritenendo che tale aumento si cumuli con le maggiorazioni previste dal codice penale (art. 161), e ha ritenuto corretta la valutazione, fatta in sede di merito, della responsabilità penale della Vitiello nonché della fittizietà delle operazioni contestate all'Esposito. Anche il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di €3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5

    Delitto di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali: l'obbligo grava sul legale rappresentante dell'ente impersonale anche se quest'ultimo fosse formalmente prestanome; l'oggettività dell'omissione non è esclusa dal fatto che il rappresentante fosse solo formale

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8

    Riferito tra i capi di imputazione originari (reati tributari), confermato interesse alla qualificazione e al rapporto con le altre fattispecie del decreto

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10

    "al fine di evadere le imposte"; il reato si integra anche se lo scopo sia quello di "consentire l'evasione a terzi"

    Il delitto di emissione/distruzione/occultamento di scritture contabili è integrato anche quando la finalità sia l'evasione fiscale di terzi; la persistenza del delitto di occultamento può protrarsi finché le scritture non sono messe a disposizione/ostensive

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 17, comma 1-bis

    "sono elevati di un terzo"

    La novella (introdotta dal d.l. 138/2011 conv. L.148/2011) aumenta di un terzo i termini prescrizionali per i reati previsti dal decreto, ma non esclude l'applicabilità delle ulteriori maggiorazioni previste dal codice penale (art.161)

  • codice penale, art. 161, comma 2

    Prevede maggiorazioni del termine prescrizionale (p.es. aumento fino a un quarto in presenza di fattori specifici come recidiva, abitualità ecc.); secondo la Corte, queste maggiorazioni si cumulano con l'aumento ex art.17, comma 1-bis del d.lgs. 74/2000

  • codice penale, art. 62-bis

    Le "circostanze attenuanti generiche" richiedono la sussistenza di fattori positivi che giustifichino un trattamento più benevolo; la mera incensuratezza o il comportamento processuale positivo non sono di per sé sufficienti

  • decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con legge n. 148 del 2011

    Ha inserito il comma 1-bis nell'art.17 del d.lgs. 74/2000; la Corte ne utilizza il carattere finalizzato a rendere più efficiente la repressione dei reati tributari, confermando l'aumento di un terzo dei termini prescrizionali

  • codice di procedura penale, art. 616

    Consente alla Corte di Cassazione di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità dei ricorsi

Massime di principio

  • Nel calcolo della prescrizione per reati tributari disciplinati dal d.lgs. n. 74/2000 si devono cumulare le maggiorazioni speciali previste dal decreto (art. 17, comma 1-bis: aumento di un terzo) con le maggiorazioni ordinarie previste dal codice penale (art. 161 e successive), non escludendo quindi reciproche applicazioni cumulabili ove ricorrano i presupposti
  • La qualifica di "legale rappresentante" di una società comporta autonomo obbligo e responsabilità penale tributaria (es. omissione dichiarativa), anche quando il soggetto sia formalmente prestanome: la responsabilità deve essere valutata sulla base dei rapporti di fatto e della consapevolezza della condotta
  • Il delitto di occultamento o distruzione delle scritture contabili perdura fintantoché la documentazione non è resa disponibile/ostensibile; dunque la firmatio della società (es. liquidazione) non necessariamente interrompe la permanenza del reato se le scritture risultano ancora occultate
  • La valutazione della fittizietà delle operazioni (società "cartiera") può fondarsi su elementi indiziari e sintomatici contestuali (assenza di personale/mezzi, discrepanze tra costi e ricavi, mancanza di documentazione delle commesse); tali elementi, adeguatamente motivati, sono idonei a sostenere la decisione di merito
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono la presenza di elementi positivi pro-conducente oltre la mera mancanza di precedenti; importo dell'evasione, reiterazione o continuità del comportamento criminoso sono motivi legittimi per negare le attenuanti
  • In cassazione la censura deve essere specifica e motivata: ricorsi generici o che non individuano in modo chiaro e concreto l'errore di diritto o di motivazione sono frequentemente dichiarati inammissibili
  • Il carico della prova non può essere impropriamente spostato sulla difesa in sede d'appello: tuttavia il giudice di merito può valorizzare rilievi risultanti dalle verifiche fiscali e dagli elementi di contesto per ritenere inesistenti le operazioni documentate

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