Cassazione Civile, Ordinanza n. 28344/2021 del 15/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva rettificato maggiori redditi d'impresa, ai fini IVA e IRAP per l'anno d'imposta 1999, nei confronti di una società di persone. In appello la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia ritenendo irregolare la notificazione dell'atto al difensore della contribuente, perché effettuata senza indicazione della parte, e irrilevante la notifica eseguita anche alla società personalmente. L'Agenzia ricorre per cassazione con tre motivi: (1) nullità dell'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci; (2) in subordine, correttezza della notificazione al difensore anche senza menzione della parte ai sensi delle norme sul rito tributario e sul codice di procedura civile; (3) ancora in subordine, erroneità dell'affermazione di inesistenza della notifica alla società, che sarebbe stata al più nulla e quindi rinnovabile ex art. 291 c.p.c.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo, ritenendo preliminare e fondata la censura relativa al litisconsorzio necessario. Dichiara la nullità dell'intero giudizio di merito per mancata partecipazione dei soci della società di persone, poiché la controversia investe elementi comuni dell'accertamento tributario inscindibili tra società e soci. I motivi secondo e terzo restano assorbiti; la Corte osserva comunque che il secondo sarebbe stato fondato, perché la notifica al difensore non è invalida per la sola omissione dell'indicazione della parte e, in caso di nullità e non di inesistenza, il giudice avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notificazione. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Catania, in diversa composizione, che dovrà decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 14
impone l'integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario in materia tributaria.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 29
consente la riunione di procedimenti connessi, richiamata come alternativa all'integrazione del contraddittorio.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 61
richiamato tra le norme dedotte a sostegno del motivo sulla nullità per difetto di contraddittorio.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura processuale sulla partecipazione necessaria delle parti.
richiamato dalla ricorrente quale norma sul litisconsorzio necessario.
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle nullità processuali dedotte.
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla nullità processuale.
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla nullità processuale.
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno delle censure processuali sull'effettività del contraddittorio.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 17
richiamato nel motivo subordinato sulla notificazione degli atti nel processo tributario.
richiamato per la disciplina della notificazione dell'impugnazione presso il difensore domiciliatario.
richiamato per la disciplina della notificazione alle parti costituite.
richiamato nel motivo sulla sanatoria e sugli effetti delle nullità della notificazione.
richiamato in relazione alla disciplina delle nullità processuali e alla loro conversione/sanatoria.
la Corte afferma che, ove la notifica sia nulla e non inesistente, il giudice deve ordinarne la rinnovazione.
richiamato nel motivo subordinato sul giudizio di appello e sulla gestione delle irregolarità notificatorie.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2
richiamato come norma di raccordo con il codice di procedura civile nel processo tributario.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 49
richiamato quale disposizione processuale tributaria pertinente alla disciplina delle impugnazioni.
d.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
richiamato come base dell'unitarietà dell'accertamento e dell'imputazione automatica dei redditi delle società di persone ai soci.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2
richiamato nel confronto tra accertamento unitario e autonomia dell'accertamento IVA.
Massime di principio
- In materia tributaria, l'accertamento unitario dei redditi di una società di persone e dei soci, fondato su elementi comuni della fattispecie imponibile, comporta litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo questioni personali.
- Se il giudizio si svolge senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, la nullità è assoluta, rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio.
- Quando l'atto impositivo cumula profili riferiti a tributi diversi e i relativi accertamenti sono fondati su elementi in parte comuni e inscindibili, anche la parte dell'accertamento non autonomamente definibile segue il vincolo del simultaneus processus.
- Nel processo tributario, la notificazione dell'impugnazione al difensore non è invalida per la sola omissione dell'indicazione nominativa della parte, se dal contenuto dell'atto sono comunque desumibili elementi idonei a identificare il destinatario.
- Se una notificazione è nulla e non inesistente, il giudice deve disporne la rinnovazione, non potendo limitarsi a dichiararne l'irrilevanza.
- La partecipazione processuale di un socio o la mancata impugnazione individuale dell'avviso non escludono il litisconsorzio necessario quando la controversia riguarda elementi comuni dell'accertamento societario.
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