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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31410/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale aveva prosciolto l'imputato dai reati contestati applicando la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: pur in presenza di precedenti specifici e di una contestazione relativa a più episodi, il giudice di merito aveva qualificato le condotte come episodiche e occasionali, omettendo di valutare il requisito ostativo della non abitualità richiesto dall'art. 131-bis c.p. Secondo il ricorrente, la motivazione non si confrontava con la pluralità delle condotte contestate, con la recidiva specifica e con un ulteriore episodio richiamato nel procedimento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che, trattandosi di sentenza di proscioglimento pronunciata dopo il 25 agosto 2024 in un procedimento per reato a citazione diretta, per il pubblico ministero non era consentito l'appello ai sensi dell'art. 593, comma 2, c.p.p.; di conseguenza il ricorso per cassazione era l'unico rimedio impugnatorio e consentiva anche censure per vizio di motivazione. Nel merito, la motivazione del Tribunale è stata ritenuta incongrua perché aveva escluso l'abitualità senza confrontarsi con la pluralità di condotte in due giorni consecutivi, con la recidiva specifica contestata e con un ulteriore episodio del 2018. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 612, comma 2, c.p.

    norma incriminatrice dei fatti oggetto di imputazione, indicata unitamente alla continuazione ex art. 81 c.p.

  • art. 81 c.p.

    richiamato per la contestazione in continuazione dei fatti ascritti all'imputato

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto richiede, oltre agli altri parametri, la non abitualità della condotta; l'abitualità ricorre nei casi tipizzati dal terzo comma

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    consente l'enunciazione del motivo di ricorso nei limiti strettamente necessari

  • art. 611 c.p.p.

    ha consentito la trattazione del ricorso in assenza delle parti

  • art. 550 c.p.p.

    per il reato a citazione diretta comporta l'inappellabilità della sentenza di primo grado da parte del pubblico ministero, salvo il regime transitorio richiamato in motivazione

  • art. 593, comma 2, c.p.p.

    preclude l'appello del pubblico ministero nei casi previsti, secondo la disciplina vigente dopo la riforma richiamata

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    richiamata per il nuovo regime impugnatorio applicabile alle sentenze pronunciate dopo il 25 agosto 2024

Massime di principio

  • Ai fini della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice deve verificare in modo specifico anche il requisito della non abitualità della condotta, confrontandosi con tutti gli elementi rilevanti emergenti dagli atti, inclusa l'eventuale pluralità di episodi contestati e i precedenti specifici.
  • Il comportamento è abituale, ai sensi dell'art. 131-bis c.p., quando l'autore abbia commesso almeno due ulteriori illeciti della stessa indole oltre a quello oggetto del giudizio; il giudice può valorizzare anche reati precedentemente definiti non punibili ex art. 131-bis c.p.
  • La previsione di 'condotte abituali e reiterate' opera per i reati abituali o seriali, nei quali la ripetizione delle condotte costituisce elemento della fattispecie o ne esprime la serialità; in tali ipotesi l'abitualità ostativa può emergere senza necessità di ulteriori distinti reati.
  • La formula delle 'condotte plurime' ha autonomia rispetto alle altre ipotesi ostative dell'art. 131-bis c.p. e può ricomprendere reati derivanti da una successione di azioni distinte e ripetute, idonee a conferire al fatto un carattere seriale.
  • Quando il pubblico ministero non può proporre appello per effetto della disciplina sull'inappellabilità, il ricorso per cassazione costituisce l'unico mezzo di impugnazione e può investire anche la congruità della motivazione della sentenza di proscioglimento.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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