Cassazione Penale, Sentenza n. 31410/2026 del 14/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale aveva prosciolto l'imputato dai reati contestati applicando la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: pur in presenza di precedenti specifici e di una contestazione relativa a più episodi, il giudice di merito aveva qualificato le condotte come episodiche e occasionali, omettendo di valutare il requisito ostativo della non abitualità richiesto dall'art. 131-bis c.p. Secondo il ricorrente, la motivazione non si confrontava con la pluralità delle condotte contestate, con la recidiva specifica e con un ulteriore episodio richiamato nel procedimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che, trattandosi di sentenza di proscioglimento pronunciata dopo il 25 agosto 2024 in un procedimento per reato a citazione diretta, per il pubblico ministero non era consentito l'appello ai sensi dell'art. 593, comma 2, c.p.p.; di conseguenza il ricorso per cassazione era l'unico rimedio impugnatorio e consentiva anche censure per vizio di motivazione. Nel merito, la motivazione del Tribunale è stata ritenuta incongrua perché aveva escluso l'abitualità senza confrontarsi con la pluralità di condotte in due giorni consecutivi, con la recidiva specifica contestata e con un ulteriore episodio del 2018. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio.
Norme richiamate
norma incriminatrice dei fatti oggetto di imputazione, indicata unitamente alla continuazione ex art. 81 c.p.
richiamato per la contestazione in continuazione dei fatti ascritti all'imputato
la particolare tenuità del fatto richiede, oltre agli altri parametri, la non abitualità della condotta; l'abitualità ricorre nei casi tipizzati dal terzo comma
consente l'enunciazione del motivo di ricorso nei limiti strettamente necessari
ha consentito la trattazione del ricorso in assenza delle parti
per il reato a citazione diretta comporta l'inappellabilità della sentenza di primo grado da parte del pubblico ministero, salvo il regime transitorio richiamato in motivazione
preclude l'appello del pubblico ministero nei casi previsti, secondo la disciplina vigente dopo la riforma richiamata
richiamata per il nuovo regime impugnatorio applicabile alle sentenze pronunciate dopo il 25 agosto 2024
Massime di principio
- Ai fini della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice deve verificare in modo specifico anche il requisito della non abitualità della condotta, confrontandosi con tutti gli elementi rilevanti emergenti dagli atti, inclusa l'eventuale pluralità di episodi contestati e i precedenti specifici.
- Il comportamento è abituale, ai sensi dell'art. 131-bis c.p., quando l'autore abbia commesso almeno due ulteriori illeciti della stessa indole oltre a quello oggetto del giudizio; il giudice può valorizzare anche reati precedentemente definiti non punibili ex art. 131-bis c.p.
- La previsione di 'condotte abituali e reiterate' opera per i reati abituali o seriali, nei quali la ripetizione delle condotte costituisce elemento della fattispecie o ne esprime la serialità; in tali ipotesi l'abitualità ostativa può emergere senza necessità di ulteriori distinti reati.
- La formula delle 'condotte plurime' ha autonomia rispetto alle altre ipotesi ostative dell'art. 131-bis c.p. e può ricomprendere reati derivanti da una successione di azioni distinte e ripetute, idonee a conferire al fatto un carattere seriale.
- Quando il pubblico ministero non può proporre appello per effetto della disciplina sull'inappellabilità, il ricorso per cassazione costituisce l'unico mezzo di impugnazione e può investire anche la congruità della motivazione della sentenza di proscioglimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31286/2026 del 14/08/2026
- Sentenza penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31289/2026 del 14/08/2026
- Sentenza penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31291/2026 del 14/08/2026
- Sentenza penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31292/2026 del 14/08/2026
- Sentenza penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31293/2026 del 14/08/2026
- Sentenza penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31294/2026 del 14/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →