Cassazione Penale, Sentenza n. 31289/2026 del 14/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputata)
La controversia
La persona richiesta in consegna impugnava la decisione della Corte d'appello che aveva disposto la consegna a uno Stato membro dell'Unione in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso per procedere nei suoi confronti per reati in materia di stupefacenti e per la violazione delle condizioni della libertà su cauzione. I motivi erano quattro: 1) si deduceva la nullità/invalidità del mandato perché non indicava il provvedimento giudiziario interno presupposto, né l'autorità emittente, richiamando la giurisprudenza Bob-Dogi e sostenendo che il giudice italiano dovesse verificare l'esistenza del titolo coercitivo nazionale o chiedere chiarimenti allo Stato emittente; 2) si contestava la sussistenza della doppia incriminazione per il reato maltese di violazione delle condizioni della libertà su cauzione, lamentando che la Corte d'appello non avesse individuato il corrispondente reato italiano; 3) si lamentava l'omessa considerazione del radicamento stabile in Italia ai fini di un motivo di rifiuto della consegna e si prospettava questione di legittimità costituzionale dell'art. 18-bis, comma 2, l. n. 69/2005, per non estendere tale tutela anche al mandato processuale; 4) si deduceva la violazione degli artt. 6 e 16 l. n. 69/2005 per non avere la Corte d'appello chiesto informazioni integrative sul trattamento sanzionatorio in caso di collaborazione e sul periodo di custodia cautelare già sofferto all'estero.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo in parte il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo motivo e il quarto motivo; ha ritenuto fondato il secondo motivo limitatamente al reato maltese di violazione delle condizioni della libertà su cauzione, per difetto di doppia incriminazione; ha ritenuto fondato anche il terzo motivo nella parte in cui la Corte d'appello non aveva subordinato la consegna, in considerazione del pacifico radicamento in Italia della persona richiesta, alla condizione del rinvio in Italia per l'esecuzione di eventuale pena o misura di sicurezza. La sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio limitatamente a tali due punti, mentre nel resto il ricorso è stato rigettato. La consegna resta autorizzata solo per i reati in materia di stupefacenti, con inserimento della condizione che, in caso di condanna definitiva, la pena o misura privativa della libertà sia eseguita in Italia.
Norme richiamate
art. 6 l. n. 69/2005
il mandato di arresto europeo processuale può essere eseguito anche quando sia emesso per consentire la presenza della persona nel procedimento penale e non necessariamente sulla base di una misura cautelare tipizzata dall'ordinamento italiano; è sufficiente un provvedimento coercitivo giudiziario dello Stato emittente inerente al processo
art. 7 l. n. 69/2005
per i fatti non rientranti nelle ipotesi di consegna obbligatoria, la consegna richiede la doppia incriminazione; tale requisito difetta per la mera violazione delle condizioni della libertà su cauzione secondo la legge maltese, in assenza di una corrispondente autonoma figura incriminatrice italiana
art. 16 l. n. 69/2005
non impone l'acquisizione di informazioni integrative su aspetti del trattamento sanzionatorio o del computo del presofferto che competono allo Stato emittente
art. 18-bis, comma 2, l. n. 69/2005
la disciplina sul radicamento territoriale è ritenuta manifestamente non irragionevole se riferita al mandato esecutivo e non al mandato processuale, per la diversa funzione dei due istituti
art. 19 l. n. 69/2005
come modificato dall'art. 18-bis del d.l. 13 giugno 2023, n. 69 conv. con l. 10 agosto 2023, n. 103
quando la persona richiesta è stabilmente residente in Italia, la consegna va subordinata alla condizione che l'eventuale pena o misura di sicurezza privativa della libertà personale sia eseguita in Italia
art. 22, comma 5, l. n. 69/2005
richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione
art. 3 Cost.
la diversa disciplina tra mandato processuale e mandato esecutivo è ritenuta ragionevole perché riferita a situazioni ontologicamente diverse
art. 13 Cost.
la censura di illegittimità costituzionale è ritenuta manifestamente infondata
art. 24 Cost.
non risulta leso il diritto di difesa poiché le garanzie difensive sono pienamente fruibili nello Stato emittente dopo la consegna
art. 27, secondo comma, Cost.
non è ravvisata violazione della presunzione di non colpevolezza o della finalità rieducativa nel meccanismo della consegna processuale
art. 111 Cost.
non emerge violazione del giusto processo, essendo la consegna funzionale alla sottoposizione alla giurisdizione competente
art. 117 Cost.
non è ravvisato contrasto con gli obblighi convenzionali e unionisti evocati dalla ricorrente
art. 6 CEDU
richiamato solo quale parametro evocato dalla difesa nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata
art. 579 c.p. maltese
fattispecie straniera relativa alla violazione delle condizioni della libertà su cauzione, esclusa per difetto di doppia incriminazione
Decisione quadro 2002/584/GAI
la diversità tra mandato processuale ed esecutivo giustifica che il radicamento territoriale rilevi come motivo/condizione nel solo ambito esecutivo; nel processuale prevale l'interesse al regolare svolgimento del giudizio nello Stato competente
Direttiva 2012/13/UE
i diritti informativi e difensivi si pienamente esplicano per la persona consegnata nello Stato emittente dopo la consegna
Direttiva 2014/41/UE
richiamata a conforto del principio di proporzionalità e della ricerca di alternative meno coercitive in contesti diversi, senza incidere sulla legittimità del MAE processuale nel caso concreto
Massime di principio
- Nel mandato di arresto europeo emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale, l'autorità dello Stato di esecuzione non è tenuta a verificare preventivamente la completezza o la validità del titolo coercitivo interno presupposto, essendo sufficiente che il mandato provenga da autorità giudiziaria competente e contenga le informazioni essenziali sui fatti e sulla loro qualificazione.
- La tutela del diritto di difesa nella fase anteriore alla consegna è assicurata dalle informazioni contenute nel mandato di arresto europeo; il pieno scrutinio del titolo interno e l'esercizio dei rimedi difensivi avvengono davanti all'autorità dello Stato emittente dopo la consegna.
- Per i reati non compresi nelle ipotesi di consegna obbligatoria, la consegna è subordinata alla doppia incriminazione; tale requisito manca quando il fatto contestato nello Stato emittente non corrisponde sostanzialmente a una fattispecie incriminatrice dell'ordinamento italiano.
- Nel mandato di arresto europeo processuale, il radicamento stabile della persona nello Stato di esecuzione non opera come motivo di rifiuto in senso proprio, ma può imporre la condizione che, in caso di condanna, la pena o la misura di sicurezza sia eseguita nello Stato di esecuzione.
- Quando il giudice di merito abbia già accertato la stabile residenza o integrazione della persona richiesta, la Corte di cassazione può integrare direttamente la decisione inserendo la condizione di rinvio per l'esecuzione della pena, senza rinvio al giudice di merito.
- Non integra causa di invalidità del mandato la mancata indicazione, nel mandato di arresto europeo processuale, del trattamento sanzionatorio concretamente prevedibile o del presofferto, poiché tali profili competono allo Stato emittente e non costituiscono requisito di validità del mandato.
- La differenza di disciplina tra mandato di arresto europeo processuale ed esecutivo è giustificata dalla diversa funzione dei due istituti e non viola di per sé i parametri costituzionali evocati.
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