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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31294/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato, condannato in appello quale giudice di rinvio per un episodio di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso il 6 aprile 2018, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che, pur riconoscendo l'attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale di cui all'art. 219, comma 3, l. fall., aveva negato l'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, n. 6, c.p. Il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe escluso l'attenuante con motivazione parziale e contraddittoria, avendo erroneamente confuso il danno del reato con il pregiudizio complessivamente patito dai singoli creditori. Ha evidenziato che il passivo fallimentare era di circa 12.000 euro, che i creditori erano stati integralmente soddisfatti in sede di riparto, che il risarcimento era stato reputato congruo dalla procedura ed era avvenuto prima del giudizio, e che non risultavano ulteriori pretese risarcitorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p. Ha rilevato che la Corte d'appello, da un lato, aveva affermato che la massa passiva era stata integralmente soddisfatta e che l'impatto delle condotte sulla massa attiva era trascurabile, ma dall'altro aveva escluso l'attenuante sul presupposto che il pagamento di 5.000 euro non fosse provatamente satisfattivo del complessivo pregiudizio dei creditori. Tale impostazione è stata giudicata contraddittoria e non conforme ai principi richiamati sulla necessità di valutare l'integrale ristoro del danno. La sentenza impugnata è stata quindi annullata limitatamente al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, n. 6, c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame sul punto.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    individua i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge e mancanza/contraddittorietà della motivazione.

  • art. 219, comma 3, l. fall.

    l'attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale va valutata in relazione alla diminuzione globale della massa attiva disponibile per il riparto, non al solo ammontare del passivo.

  • art. 62, n. 6, c.p.

    l'attenuante del risarcimento del danno ha natura oggettiva e richiede l'integrale ristoro dei danni subiti dalla persona offesa; non rilevano ravvedimento o condizioni personali dell'imputato.

  • art. 138 Costituzionale, sent. 138 del 1998

    richiamata per affermare che il trasferimento spontaneo di tutti i beni dell'imputato non basta se non vi è pieno riequilibrio patrimoniale.

Massime di principio

  • In tema di bancarotta fraudolenta, la particolare tenuità del danno patrimoniale va misurata rispetto alla diminuzione complessiva della massa attiva destinata ai creditori, e non mediante un mero confronto con l'ammontare del passivo fallimentare.
  • Ai fini dell'attenuante del risarcimento del danno, la verifica deve concentrarsi sull'effettivo e integrale ristoro del pregiudizio subito dalla persona offesa; non sono sufficienti elementi di ravvedimento se il danno non risulta pienamente reintegrato.
  • La motivazione è contraddittoria quando, da un lato, afferma la sostanziale integralità della soddisfazione dei creditori o la trascurabilità dell'impatto della condotta e, dall'altro, nega l'attenuante sul presupposto che il risarcimento non sia provato come integralmente satisfattivo.
  • Quando la decisione di merito omette di applicare correttamente il parametro normativo dell'integrale riparazione del danno, la sentenza va annullata con rinvio per nuovo esame dell'attenuante.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolenta
RamiReati fallimentari
SottomaterieBancarotta patrimoniale

Testo integrale

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