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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31286/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consegnando)

La controversia

La Corte di appello aveva ritenuto sussistenti le condizioni per accogliere la domanda di consegna nell'ambito di un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Salonicco per fatti qualificati come tentato omicidio e rapina aggravata, commessi in Grecia il 13 giugno 2022. Il ricorso per cassazione deduceva, da un lato, violazione di legge per mancata corretta valutazione del rischio di sottoposizione del consegnando a trattamenti inumani o degradanti in caso di consegna, con specifico riferimento alle condizioni detentive degli istituti indicati dalle autorità greche, al sovraffollamento, allo spazio minimo individuale e ai criteri compensativi elaborati dalla giurisprudenza europea e di legittimità; dall'altro, violazione di legge per omessa adeguata valutazione del rischio discriminatorio legato all'origine curda del ricorrente e alla sua cittadinanza turca. La difesa sosteneva che le rassicurazioni fornite dallo Stato di emissione fossero insufficienti a escludere un rischio concreto e attuale di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU e all'art. 4 CDFUE.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello competente per un nuovo esame limitato al profilo delle condizioni detentive e del rischio di trattamenti inumani o degradanti. Ha ritenuto che il giudice della consegna non avesse svolto un effettivo vaglio critico delle informazioni ricevute dallo Stato emittente, in particolare con riferimento allo spazio individuale concretamente assicurato, al sovraffollamento, alla carenza di personale penitenziario e all'effettività dei fattori compensativi. Il secondo motivo è stato invece dichiarato infondato, poiché la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva già svolto specifica istruttoria sul dedotto rischio discriminatorio e che la censura mirava solo a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione nei limiti del sindacato sui mandati di arresto europei. La decisione finale è stata dunque di annullamento con rinvio sul solo capo relativo al trattamento carcerario.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 22 aprile 2005, n. 69

    È la base normativa del motivo di rifiuto della consegna quando sussista il rischio concreto che la persona richiesta sia esposta a trattamenti inumani o degradanti nello Stato di emissione; richiede una verifica concreta e individualizzata delle condizioni detentive.

  • art. 4 CDFUE

    Viene richiamato come parametro che vieta trattamenti inumani o degradanti e impone di impedire la consegna se essa espone a un rischio concreto di tali trattamenti.

  • art. 19, comma 2, CDFUE

    Richiamato dalla difesa come ulteriore parametro di tutela contro il rischio di trattamenti vietati in caso di consegna.

  • art. 3 CEDU

    È il parametro convenzionale per valutare la soglia di gravità delle condizioni carcerarie e il rischio di trattamenti inumani o degradanti, da apprezzare in modo complessivo e cumulativo.

  • art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.

    È richiamato per delimitare i motivi proponibili in cassazione nel procedimento di mandato di arresto europeo, con esclusione del mero riesame del merito.

  • d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10

    Viene indicato come intervento normativo che ha modificato la disciplina del mandato di arresto europeo, ma senza escludere i criteri di valutazione del rischio detentivo elaborati dalla giurisprudenza europea.

  • Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia

    È richiamata per il criterio dei fattori compensativi quando lo spazio individuale in cella è insufficiente, che devono essere valutati insieme alle condizioni concrete di detenzione.

  • sentenza CGUE 5 aprile 2016, C-404/15 e C-659/15, Aranyosi e Căldăraru

    È il precedente eurounitario che impone di richiedere informazioni specifiche e individualizzate allo Stato emittente quando sia dedotto un rischio concreto di trattamenti inumani o degradanti.

  • Sez. 6, n. 26383 del 05/06/2018, Chira

    È citata per il principio secondo cui, in tema di MAE, l'accertamento del rischio di trattamenti inumani o degradanti richiede informazioni individualizzate sul regime di detenzione.

  • Sez. 6, n. 14220 del 14/04/2021, Zlotea

    È richiamata per confermare la perdurante validità del principio delle informazioni individualizzate anche dopo il d.lgs. n. 10 del 2021.

  • Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu

    È richiamata per il principio della necessità di un'effettiva verifica delle condizioni di detenzione e per l'idea che la decisione di rifiuto della consegna sia adottata allo stato degli atti.

  • Sez. 6, n. 35290 del 19/07/2018, Sniadecki

    È citata per il principio secondo cui il diniego della consegna, se fondato sul rischio detentivo, resta suscettibile di nuova valutazione qualora l'ostacolo venga meno.

  • Sez. 6, n. 21486 del 05/06/2025, Livoroi Fiodor

    È richiamata per affermare che il motivo di rifiuto legato a trattamenti inumani o degradanti opera anche nel mandato di arresto europeo processuale, non solo in quello esecutivo.

Massime di principio

  • Nel procedimento di mandato di arresto europeo, il divieto di consegna per rischio di trattamenti inumani o degradanti si applica anche quando il mandato abbia finalità processuali, ogni volta che la consegna comporti una privazione della libertà personale nello Stato di emissione.
  • Quando il ricercato deduce specificamente il rischio di violazione dell'art. 3 CEDU o dell'art. 4 CDFUE, il giudice della consegna deve acquisire e valutare informazioni individualizzate e aggiornate sul regime detentivo concretamente riservato alla persona richiesta.
  • La verifica non può risolversi in una presa d'atto acritica delle rassicurazioni dello Stato emittente: occorre un vaglio critico dei dati ricevuti, con motivazione specifica sui profili rilevanti come spazio individuale, sovraffollamento, personale penitenziario, accesso agli spazi comuni e durata della detenzione.
  • Il giudizio sulle condizioni carcerarie deve essere complessivo e unitario, tenendo conto dell'effetto cumulativo di tutti gli indici di inadeguatezza e, se lo spazio individuale è inferiore alla soglia critica, dell'eventuale presenza di fattori compensativi concreti ed effettivi.
  • In cassazione, nel procedimento di mandato di arresto europeo, non è consentita una rivalutazione del merito istruttorio quando la censura non denunci una violazione di legge o una motivazione apparente; il controllo di legittimità resta circoscritto ai motivi consentiti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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