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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31293/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Catania aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Catania nei confronti dell'imputato per la violazione dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. 159/2011, in relazione a una condotta del 27 gennaio 2021. In cassazione il difensore ha dedotto un unico motivo di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo che la sentenza impugnata non avesse considerato la effettiva e attuale vigenza della misura di prevenzione al momento del fatto, poiché l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante la detenzione per espiazione pena. Ha inoltre invocato lo ius superveniens derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011, assumendo che ciò rendesse ammissibile la censura anche se non dedotta in appello. Nella memoria integrativa il ricorrente ha insistito per l'annullamento della sentenza con formula assolutoria perché il fatto non sussiste.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha osservato che l'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011, introdotto dalla legge n. 161/2017, prevedeva la sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale durante la detenzione per espiazione pena e la verifica della pericolosità da parte del Tribunale, anche d'ufficio, solo dopo la cessazione dello stato detentivo protrattasi per almeno due anni. Ha poi rilevato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 162 del 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma limitatamente alle parole "se esso si è protratto per almeno due anni". Nonostante ciò, il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato e quindi inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011

    Norma incriminatrice richiamata come base della responsabilità per la violazione degli obblighi connessi alla misura di prevenzione.

  • art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011

    Prevede la sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale durante la detenzione per espiazione di pena e la verifica della pericolosità da parte del Tribunale al termine della detenzione; la Corte ricorda che la dichiarazione di illegittimità costituzionale ha inciso solo sulla parte relativa al requisito dei due anni.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    È la norma processuale richiamata dal ricorrente per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 4 della legge 17 ottobre 2017, n. 161

    Ha introdotto nel d.lgs. 159/2011 i commi 2-bis e 2-ter dell'art. 14.

  • sentenza Corte costituzionale n. 162 del 2024

    "se esso si è protratto per almeno due anni"

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2-ter limitatamente alle parole indicate, valorizzando la funzione rieducativa anche delle pene detentive di durata non superiore a due anni.

Massime di principio

  • La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma rilevante per il fatto contestato può essere invocata come ius superveniens, ma ciò non impedisce al giudice di legittimità di dichiarare inammissibile il ricorso quando la censura risulti comunque manifestamente infondata.
  • In tema di sorveglianza speciale, la sospensione dell'esecuzione della misura durante la detenzione per espiazione pena è disciplinata dalla legge, ma la verifica della persistenza della pericolosità deve essere letta alla luce dell'intervento della Corte costituzionale che ha eliminato il limite temporale dei due anni.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale parziale opera nei limiti precisati dalla Corte costituzionale e non comporta, di per sé, l'accoglimento di ogni ricorso fondato sulla norma incisa.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a sollecitare una diversa valutazione della vigenza o efficacia della misura, senza confrontarsi in modo decisivo con il quadro normativo risultante dallo ius superveniens, può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA

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