Salta al contenuto
Parere

Parere n. 72/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario per l’annullamento - della nota del Comune di Lipari del -OMISSIS-, assunta al protocollo in data -OMISSIS-, al n. -OMISSIS-, statuente l’annullamento della SCIA – Segnalazione certificata di inizio attività – art. 10 l. n. 16/2016, assunta al prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, presentata dal signor -OMISSIS-, per il cambio di destinazione d’uso di un fabbricato nell’isola di Alicudi, con elaborati tecnici e asseverazione della conformità urbanistica dell’intervento, datata -OMISSIS-, a firma del geom. -OMISSIS- (-OMISSIS- – catasto fabbricati di Messina – Comune di Lipari – sez. Alicudi – foglio -OMISSIS- – part. -OMISSIS-); - di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quello impugnato.

Giustizia amministrativa202600019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della nota del Comune di Lipari recante l’annullamento di una SCIA per il cambio di destinazione d’uso di un fabbricato da deposito a civile abitazione nell’isola di Alicudi.

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato l’annullamento comunale della SCIA presentata il 22 dicembre 2021 per il cambio di destinazione d’uso di un fabbricato, deducendo: difetto di istruttoria e motivazione circa la pretesa realizzazione non autorizzata di un bagno, di una porta interna e di solai in cemento armato; omessa valutazione delle osservazioni e della documentazione prodotte dopo la comunicazione di avvio del procedimento, con violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990; violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 per tardivo esercizio del potere di autotutela. Il Consiglio ha esaminato prioritariamente il terzo motivo, ritenendolo manifestamente fondato. La questione centrale riguardava la decorrenza e il rispetto dei termini per l’esercizio dei poteri di controllo e di intervento sulla SCIA, nonché l’eventuale applicabilità dell’eccezione al limite temporale in caso di falsa rappresentazione dei fatti imputabile al privato.

Il parere

Il parere ha ritenuto fondato il ricorso e ha proposto l’annullamento del provvedimento comunale. Il Comune avrebbe dovuto esercitare i controlli sulla SCIA entro i trenta giorni successivi alla presentazione, ai sensi dell’art. 19, comma 6-bis, della legge n. 241/1990, e avrebbe potuto intervenire successivamente in autotutela entro il termine di dodici mesi previsto, ratione temporis, dall’art. 21-nonies, comma 1, della medesima legge. Poiché la SCIA era stata presentata il 22 dicembre 2021, il termine per l’intervento comunale scadeva il 20 gennaio 2023, mentre il provvedimento impugnato era stato adottato oltre tre anni dopo. Non ricorrevano i presupposti per derogare al termine ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, poiché il Comune era già a conoscenza delle opere interne, comunicate dalla precedente proprietaria con CIL del 17 gennaio 2020, e il ricorrente aveva prodotto la planimetria contestata insieme alla SCIA. Non risultava quindi una falsa rappresentazione della realtà imputabile al privato. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Osservazioni

Motivo 1 - Difetto di istruttoria e motivazione

Il motivo non è stato esaminato in quanto assorbito dalla fondatezza della censura relativa alla tardività dell’intervento comunale. Il Collegio ha comunque rilevato che le opere interne erano state comunicate dalla precedente proprietaria mediante CIL del 17 gennaio 2020.

Motivo 2 - Omessa valutazione delle osservazioni e violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990

Il motivo non è stato esaminato, essendo stato assorbito dalla fondatezza del terzo motivo.

Motivo 3 - Violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e tardività dell’autotutela

Il motivo è fondato. Dopo la presentazione della SCIA del 22 dicembre 2021, il Comune doveva esercitare i controlli entro il 20 gennaio 2022 e, successivamente, poteva intervenire in autotutela entro il termine di dodici mesi, quindi non oltre il 20 gennaio 2023. L’atto adottato oltre tale termine è illegittimo. Non opera l’eccezione per falsa rappresentazione dei fatti, perché l’amministrazione conosceva già le opere interne e il ricorrente aveva prodotto la documentazione rilevante.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è stato trattato quale rimedio giustiziale, con parere conclusivo sulla fondatezza dell’impugnazione.

  • art. 19, comma 4, l. 241/1990

    Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6 bis, l’amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies.

    Dopo la scadenza del termine ordinario di controllo sulla SCIA, l’amministrazione può intervenire soltanto alle condizioni e nei limiti temporali dell’autotutela previsti dall’art. 21-nonies.

  • art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990

    Il Comune doveva esercitare i controlli sulla SCIA entro trenta giorni dalla presentazione.

  • art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990

    Nella versione ratione temporis applicabile, la disposizione imponeva l’esercizio dell’annullamento d’ufficio entro dodici mesi, termine ritenuto decadenziale e posto a tutela della certezza dei rapporti e dell’affidamento del privato.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    Provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1.

    Il superamento del termine è possibile anche quando il privato abbia rappresentato una situazione preesistente diversa da quella reale o abbia omesso circostanze rilevanti, purché tale falsa rappresentazione sia accertata in modo inequivoco e sia imputabile al privato. L’eccezione non opera nel caso concreto.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La sua eventuale violazione, dedotta dal ricorrente, non è stata esaminata perché assorbita.

  • art. 6 l. 124/2015

    Ha introdotto nell’art. 21-nonies un termine finale generale per l’autotutela, configurato come limite al potere pubblico a tutela della certezza e dell’affidamento dei cittadini.

  • art. 63, comma 1, d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla l. 29 luglio 2021, n. 108

    Ha ridotto a dodici mesi il termine generale rilevante ratione temporis per l’annullamento d’ufficio.

  • l. 2 dicembre 2025, n. 182, art. 1, comma 1

    Il parere richiama la successiva riduzione del termine generale a sei mesi dal 18 dicembre 2025, senza applicarla al caso concreto.

Massime di principio

  • Il termine previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio costituisce un limite decadenziale al potere di autotutela, posto principalmente a tutela della certezza dei rapporti giuridici e dell’affidamento del privato.
  • Nel caso della SCIA, decorso il termine ordinario per i controlli previsto dall’art. 19 della legge n. 241/1990, l’amministrazione può adottare provvedimenti inibitori, repressivi o conformativi soltanto nel rispetto delle condizioni e del termine finale stabiliti dall’art. 21-nonies.
  • Il termine per l’autotutela deve riferirsi alla completa adozione del provvedimento di annullamento o dell’atto inibitorio, repressivo o conformativo, e non è sufficiente il mero avvio del procedimento entro il termine.
  • La deroga al termine di cui all’art. 21-nonies, comma 2-bis, può operare quando il privato abbia indotto l’amministrazione in errore mediante una falsa rappresentazione della realtà o l’omissione di circostanze rilevanti, accertata in modo inequivoco e imputabile al privato.
  • La deroga al termine dell’autotutela non opera quando l’amministrazione conosceva già i fatti rilevanti o quando la documentazione contestata era stata prodotta dallo stesso interessato, sicché l’eventuale erroneità del provvedimento non è riconducibile a una condotta decettiva del privato.

Annullamento tardivo di una SCIA per cambio di destinazione d’uso

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un privato contro il Comune di Lipari. Il ricorso riguardava l’annullamento di una SCIA relativa al cambio di destinazione d’uso, da deposito a civile abitazione, di un fabbricato sito nell’isola di Alicudi.

Premesse e vicenda amministrativa

Il privato aveva presentato la SCIA il 22 dicembre 2021, dichiarando che il cambio di destinazione d’uso non comportava nuove opere edilizie. Il fabbricato era stato precedentemente sottoposto a lavori di ripristino, comunicati al Comune dalla precedente proprietaria mediante CIL del 17 gennaio 2020.

Il Comune aveva successivamente annullato la SCIA, ritenendo che fossero state realizzate opere non autorizzate, consistenti in particolare in un bagno, nell’apertura di una porta interna e in solai in cemento armato.

Motivi del ricorso

Il ricorrente aveva dedotto tre motivi:

  • difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla pretesa realizzazione delle opere;
  • omessa valutazione delle osservazioni e della documentazione prodotte nel procedimento, con violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990;
  • violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, per tardivo esercizio del potere di autotutela.

Il Collegio ha ritenuto di poter esaminare soltanto il terzo motivo, in applicazione del criterio della ragione più liquida, richiamando il principio secondo cui è ammissibile selezionare le censure quando una di esse è autonomamente idonea a definire la controversia.

Termini di controllo sulla SCIA e di autotutela

Ai sensi dell’art. 19, comma 6-bis, della legge n. 241/1990, il Comune avrebbe dovuto effettuare i controlli sulla SCIA entro trenta giorni dalla sua presentazione, quindi entro il 20 gennaio 2022.

Dopo la scadenza di tale termine, l’amministrazione avrebbe potuto intervenire soltanto alle condizioni dell’art. 21-nonies. Nella versione ratione temporis applicabile, il termine per l’annullamento d’ufficio era di dodici mesi, con scadenza quindi il 20 gennaio 2023.

Il provvedimento comunale era stato invece adottato oltre tale data e, secondo il Collegio, ben oltre tre anni dopo la presentazione della SCIA. L’amministrazione era pertanto decaduta dal potere di intervenire.

Funzione del termine di autotutela

Il parere richiama il precedente del Consiglio di Stato n. 839 del 2016, secondo cui la modifica dell’art. 21-nonies introdotta dalla legge n. 124/2015 ha segnato un nuovo paradigma nei rapporti tra cittadino e amministrazione.

Il termine non è diretto soltanto a rendere inattaccabile l’atto nell’interesse dell’amministrazione, ma costituisce un limite al potere pubblico posto a tutela della certezza dei rapporti giuridici e dell’affidamento del privato. Per questa ragione, il termine deve riferirsi alla completa adozione dell’atto di autotutela e non al semplice avvio del relativo procedimento.

Eccezione per falsa rappresentazione dei fatti

Il Collegio ha esaminato anche l’eccezione prevista dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, che consente l’annullamento oltre il termine ordinario quando il provvedimento sia stato ottenuto sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni false o mendaci imputabili all’interessato.

La giurisprudenza richiamata ammette la deroga anche quando la falsa rappresentazione, pur non risultando da una sentenza penale irrevocabile, sia accertata in modo inequivoco dall’amministrazione con i propri strumenti. Tuttavia, deve emergere un effettivo contributo del privato all’errore dell’amministrazione, mediante alterazione della realtà o omissione di circostanze rilevanti.

Nel caso concreto, tale presupposto non sussisteva. Il Comune era già a conoscenza dei lavori interni, poiché erano stati comunicati dalla precedente proprietaria con la CIL del 17 gennaio 2020. Inoltre, il ricorrente aveva prodotto con la SCIA la planimetria dalla quale il Comune aveva desunto la presenza delle opere contestate. Non risultava quindi una condotta decettiva o una falsa rappresentazione imputabile al privato.

Decisione

Il Collegio ha ritenuto illegittimo il provvedimento comunale per violazione degli artt. 19 e 21-nonies della legge n. 241/1990 e ha espresso parere favorevole all’annullamento dell’atto impugnato.

La fondatezza del terzo motivo ha determinato l’assorbimento delle censure relative al difetto di istruttoria, al difetto di motivazione e alla violazione dell’art. 10-bis. Il ricorso straordinario è stato pertanto ritenuto fondato e da accogliere.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTermini del procedimentoLegittimo affidamentoDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.