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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24138/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

Il cittadino straniero impugnava in cassazione l'ordinanza del Giudice di Pace che aveva rigettato il ricorso contro un decreto prefettizio di espulsione. Deduceva che, prima della notifica del decreto, si era già attivato per presentare una domanda reiterata di protezione internazionale: si era recato presso la Questura di Campobasso, che però non aveva formalizzato l'istanza ritenendo competente la Questura di Foggia; successivamente aveva cercato invano di farsi ricevere a Foggia e, tramite difensore, aveva chiesto un appuntamento alla Questura di Lecco via PEC per formalizzare la domanda reiterata. Sosteneva quindi che il giudice di merito avesse omesso di considerare tale circostanza decisiva e che, in ogni caso, il decreto di espulsione non potesse essere emesso mentre era pendente, o comunque in via di attivazione, una domanda reiterata di asilo/protezione internazionale. Invocava anche la protezione prevista dall'art. 19 d.lgs. 286/1998 e il rilascio quantomeno del permesso per protezione speciale, allegando provenienza dal Senegal (Casamance) e integrazione sociale in Italia. La Corte esaminava congiuntamente i due motivi: omesso esame di fatto decisivo e violazione delle norme in tema di protezione internazionale e divieto di espulsione durante la procedura.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi, nei limiti indicati in motivazione. Ha affermato che il giudice di pace non aveva considerato una circostanza decisiva già dedotta e documentata in primo grado, ossia la manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale reiterata prima della notifica del decreto di espulsione, anche tramite richiesta di appuntamento via PEC. Ha richiamato il principio per cui lo straniero che manifesta tale volontà ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale, salvo le specifiche eccezioni previste dall'art. 7 d.lgs. 25/2008. Poiché il provvedimento espulsivo era stato emesso senza tenere conto di tale situazione procedimentale, l'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Giudice di pace di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    utilizzato per denunciare l'omesso esame di una circostanza decisiva dedotta in giudizio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per censurare la violazione di norme sostanziali e di diritto UE in tema di protezione internazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la censura di motivazione apparente.

  • art. 40 Direttiva 2013/32/UE

    invocato insieme all'art. 117 Cost. a sostegno del diritto di presentare domanda reiterata e della necessità di considerarla ai fini del procedimento espulsivo.

  • art. 117 Cost.

    richiamato quale parametro per il rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione in materia di asilo.

  • art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286 del 1998

    base normativa del ricorso avverso il decreto di espulsione.

  • art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998

    invocato dal ricorrente per sostenere il divieto di espulsione e la necessità di protezione ulteriore.

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142 del 2015

    definisce richiedente protezione internazionale anche lo straniero che ha manifestato la volontà di chiedere protezione.

  • art. 7 d.lgs. n. 25 del 2008

    "il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale"

    attribuisce al richiedente asilo, anche in caso di domanda reiterata, il diritto di permanere nel territorio fino alla decisione, salvo le eccezioni tassative previste dalla norma.

Massime di principio

  • Lo straniero che manifesti la volontà di chiedere protezione internazionale, anche mediante istanza trasmessa via PEC e non ancora formalizzata per cause non imputabili a lui, deve essere considerato richiedente e ha diritto a rimanere nel territorio fino alla decisione dell'autorità competente.
  • Il giudice che esamina un decreto di espulsione deve verificare se, prima della notifica del provvedimento, vi sia stata una valida manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale o di proporre domanda reiterata; tale circostanza è decisiva perché può paralizzare o sospendere l'efficacia dell'espulsione.
  • La domanda reiterata di protezione internazionale non esclude, di per sé, il diritto di permanenza sul territorio nazionale: il divieto di allontanamento opera salvo i casi eccezionali espressamente previsti dalla disciplina vigente.
  • L'omesso esame di una dedotta e documentata richiesta di appuntamento o formalizzazione della domanda di asilo reiterata integra vizio decisivo della decisione di merito quando incide sulla legittimità del decreto di espulsione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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