Sentenza del 23/06/2020 n. 1236 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la validità della notifica via PEC di un’intimazione di pagamento. La società contribuente contestava la notifica, sostenendo l’irregolarità o l’invalidità della trasmissione e degli allegati; il Comune ha impugnato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso. La Commissione ha valorizzato il fatto che la contribuente aveva depositato nel giudizio di primo grado copia dell’intimazione notificata via PEC, prova che l’atto era entrato nella sua sfera di conoscibilità. Ha richiamato inoltre i principi per cui le irregolarità tecniche della PEC non comportano invalidità quando l’atto è comunque giunto a conoscenza del destinatario e lo scopo della notifica è stato raggiunto, e per cui la cartella può essere notificata allegando una copia informatica per immagini del documento cartaceo.
La decisione
La Commissione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Comune di P e ha accolto l’appello nel resto. In riforma della sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso della contribuente, confermando quindi la tenuta della pretesa relativa all’intimazione di pagamento. Ha posto a carico di Costruzioni e Servizi S.r.l. le spese del doppio grado, liquidate complessivamente in € 5.000, oltre accessori di legge, in favore del Comune di R, con distrazione in favore del procuratore. Il testo non indica l’importo della pretesa tributaria.
Norme richiamate
Art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973
prevede che la notifica della cartella di pagamento «può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge»
La cartella di pagamento può essere notificata tramite PEC all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge; la disposizione non impone che l’allegato sia un documento originariamente digitale.
la notifica della cartella di pagamento «può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata»
La disciplina della PEC consente l’invio con valore legale e attribuisce rilievo alle ricevute di accettazione e consegna per verificare il perfezionamento della trasmissione.
definisce il messaggio di posta elettronica certificata come «Un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati».
Il messaggio PEC comprende anche gli allegati informatici; la disciplina ammette quindi che l’atto notificato sia trasmesso come allegato al messaggio.
Art. 1, lett. i-ter, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale)
definisce «copia per immagine su supporto informatico di documento analogico» come «il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico».
La riproduzione informatica per immagini di un atto originariamente cartaceo è una copia informatica riconosciuta dalla legge e può essere allegata alla PEC di notifica.
Art. 1, lett. i-quinquies, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale)
nel definire il «duplicato informatico» parla di «documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario».
Il duplicato informatico è distinto dalla copia per immagini, ma entrambe le modalità di riproduzione dell’atto sono ammesse per la notifica via PEC secondo il principio riportato nella decisione.
Art. 3-bis della legge n. 53/1994
La disposizione è menzionata nell’eccezione dei resistenti sulla certificazione dell’identità del mittente, ma la Commissione non riscontra anomalie nella riconducibilità della PEC al difensore e non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.
Art. 93 del codice di procedura civile
È richiamato per disporre la distrazione delle spese in favore del procuratore; la decisione applica la regola accessoria senza ulteriori precisazioni interpretative.
Massime di principio
- Un’irregolarità tecnica nella notifica via PEC non comporta automaticamente l’invalidità dell’atto: occorre verificare se abbia compromesso il diritto di difesa o impedito il raggiungimento dello scopo della notifica.
- La consegna PEC risultante dalle ricevute di sistema, insieme alla prova che il destinatario abbia acquisito l’atto, può dimostrare il raggiungimento dello scopo anche se il destinatario lamenta difficoltà di lettura degli allegati.
- La notifica di una cartella via PEC può avvenire allegando sia un duplicato informatico dell’originale digitale sia una copia per immagini di un documento originariamente cartaceo.
- Il destinatario che incontra difficoltà tecniche nella consultazione degli allegati dovrebbe segnalarle tempestivamente al mittente, così da consentire la correzione del problema; la mera mancata lettura non equivale necessariamente a mancata notifica.
- L’inammissibilità dichiarata nei confronti di una parte non impedisce al giudice di decidere l’impugnazione nei confronti delle altre parti, come avvenuto per il Comune di P rispetto al Comune di R.
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