Cassazione Penale, Sentenza n. 36674/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 30 ottobre 2025, aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Grosseto del 12 ottobre 2021, rideterminando le pene e confermando, per quanto residuo, le responsabilità per plurimi fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale relativi al fallimento di società riconducibili al cosiddetto Gruppo Marchionni. Luca Marchionni, ritenuto amministratore di fatto del gruppo, era stato condannato a nove anni e sei mesi per i capi 1-7 e 11; Evans Capuano, commercialista e tenutario delle scritture contabili, a sette anni quale concorrente extraneus per diversi fatti dei capi 1-4; Antonio Marchionni a cinque anni per fatti relativi alle società Fonte al Cerro, Belvedere e SCEV; Giacomo Marchionni a due anni, con sospensione condizionale, per concorso nel fatto relativo alla GLF; Nadia Vigni, liquidatrice di SCEV e GLF, a due anni e tre mesi, sostituiti con lavoro di pubblica utilità, per i capi 9 e 11. Luca Marchionni ha contestato, tra l’altro, la violazione della correlazione tra accusa e sentenza per due fatti distrattivi, l’omessa declaratoria di prescrizione del capo 7, la valutazione dei dichiaranti assistiti, l’applicazione della continuazione e la commisurazione della pena. Capuano ha censurato il diniego di acquisizione delle “prime note”, la valutazione delle prove e del conto contabile “soci/finanziamento infruttifero”, la prova del proprio contributo causale e del dolo, nonché la pena. Antonio Marchionni ha dedotto l’indeterminatezza dell’imputazione, l’assenza di prova del concorso e del dolo nelle distrazioni, la mancata prova del proprio apporto alla bancarotta documentale, l’omessa valutazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità e l’assenza di depauperamento nella cessione del ramo d’azienda “Le Dune”. Giacomo Marchionni ha contestato la natura distrattiva e il dolo nel contratto di affitto della tenuta “La Colombaia” alla società da lui rappresentata, nonché il diniego di accesso alla giustizia riparativa. Nadia Vigni ha dedotto difetto di correlazione, inefficacia dei contratti e assenza di depauperamento e dolo per la cessione de “Le Dune”; per “La Colombaia” ha invocato inesigibilità del recupero dei canoni, compensazione con lavori eseguiti dall’affittuaria e assenza di pregiudizio e dolo; ha inoltre contestato il diniego della giustizia riparativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Luca Marchionni, Antonio Marchionni ed Evans Capuano; ha rigettato quelli di Giacomo Marchionni e Nadia Vigni. Per Luca Marchionni, la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulla correlazione tra imputazione e sentenza: le condotte e il loro oggetto erano descritti con sufficiente chiarezza e la qualifica di amministratore di fatto atteneva alla fondatezza, non alla validità dell’imputazione. Ha escluso la prescrizione del capo 7 prima della sentenza d’appello: il periodo pandemico di 64 giorni e un’ulteriore sospensione di 60 giorni erano computabili, sicché la prescrizione è maturata il 21 dicembre 2025, dopo la decisione d’appello del 30 ottobre 2025. Le censure sui riscontri alle dichiarazioni dei testimoni assistiti e sulla continuazione sono state ritenute generiche, non consentite o prive d’interesse; quella sulla pena non era sindacabile nei termini proposti. Per Capuano, il diniego di acquisizione delle “prime note” è stato ritenuto motivato e la documentazione non decisiva né assolutamente necessaria. Le contestazioni sulla prova del contributo concorsuale, sul conto “soci/finanziamento infruttifero”, sulle dichiarazioni testimoniali, sulle società costituite e sui trasferimenti a suo favore sono state reputate generiche, meramente contestative o dirette a una rivalutazione del merito: la sentenza di appello aveva individuato un apporto consapevole e funzionale alle distrazioni e all’occultamento contabile. La censura sulla pena è stata dichiarata non consentita. Per Antonio Marchionni, l’eccezione di indeterminatezza del capo E5 è stata respinta perché i contributi contestati erano identificabili; sono state ritenute manifestamente infondate o generiche le censure sul concorso nelle operazioni riguardanti Fonte al Cerro, sull’assegno di euro 20.000, sulla bancarotta documentale di Belvedere e sulla cessione de “Le Dune”. In particolare, la cessione aveva attribuito alla cessionaria l’immediato godimento del ramo d’azienda senza un’effettiva contropartita per la cedente; il recupero successivo da parte della curatela non eliminava la rilevanza della distrazione. Per Giacomo Marchionni, la Corte ha ritenuto infondate le censure relative all’affitto de “La Colombaia”: la GLF era stata privata del godimento del suo unico bene produttivo senza ricevere una contropartita economica adeguata, residuando un credito di euro 100.000 riconosciuto dall’affittuaria; il ruolo del ricorrente e l’omesso pagamento dei canoni sostenevano la consapevolezza del pregiudizio. È stato altresì respinto il motivo sulla giustizia riparativa, risultando motivato il giudizio di non utilità del programma. Per Nadia Vigni, la Corte ha escluso la violazione della correlazione, poiché il nucleo del fatto — il depauperamento di SCEV — era rimasto invariato, pur essendo stata precisata la modalità della distrazione. Ha respinto le censure sui capi 9 e 11: il godimento dei beni era stato trasferito senza adeguato compenso e la liquidatrice non aveva intrapreso le iniziative necessarie per riscuotere i canoni o attivare la clausola risolutiva; la custodia giudiziaria del bene non giustificava l’omissione. Il motivo sulla giustizia riparativa è stato dichiarato inammissibile per mancata contestazione delle ragioni poste a fondamento del diniego. I ricorsi rigettati comportano il pagamento delle spese processuali; per i ricorsi inammissibili è stata inoltre disposta la condanna di ciascun ricorrente al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma solo nel caso in cui la contestazione venga mutata in relazione ai suoi elementi essenziali, in modo da determinare incertezza e pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa.
La correlazione è violata solo quando la variazione investe elementi essenziali del fatto e determina incertezza o pregiudica concretamente la difesa; non basta una diversa modalità esplicativa che lasci invariato il nucleo essenziale dell’addebito.
L’istituto della continuazione, di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen., costituisce un beneficio per l’imputato.
L’imputato ha interesse a impugnare l’applicazione della continuazione solo quando, nel calcolo della pena, sia stato superato il limite previsto dal terzo comma dell’art. 81 c.p.
Il discrimine tra la consulenza, ancorché resa in una situazione di dissesto, e il concorso nel reato proprio dell’imprenditore fallito va individuato nella consapevole prestazione di un contributo causalmente rilevante alla realizzazione del programma fraudolento.
Il professionista estraneo all’organigramma aziendale risponde a titolo di concorso non per la sola prestazione professionale, ma quando offre consapevolmente un contributo causale concreto al programma fraudolento; l’apporto può consistere anche nella predisposizione o nella copertura contabile delle operazioni.
art. 216, primo comma, n. 1, legge fall.
L’elemento oggettivo della distrazione consiste, infatti, nel distacco del bene dal patrimonio dell’impresa, con conseguente compromissione della garanzia dei creditori, e può realizzarsi con qualsiasi modalità, non assumendo carattere decisivo la veste formalmente lecita dell’atto impiegato.
La bancarotta fraudolenta patrimoniale può realizzarsi mediante qualsiasi atto che distacchi beni o altre componenti attive dal patrimonio dell’impresa e comprometta la garanzia dei creditori; la forma lecita del negozio non esclude la distrazione.
art. 216, primo comma, n. 2, legge fall.
Neppure la natura meramente esecutiva di talune attività professionali è, di per sé, incompatibile con il concorso del commercialista nel reato proprio dell’imprenditore fallito, in particolare, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale: questa Corte ha, infatti, attribuito rilievo in tal senso alla consapevole esecuzione da parte dell’extraneus di manipolazioni contabili destinate a offrire copertura alle pregresse distrazioni commesse dall’intraneus.
Anche un’attività contabile esecutiva può integrare concorso nella bancarotta documentale quando il professionista la compia consapevolmente per occultare o coprire distrazioni già realizzate.
art. 223, primo comma, legge fall.
È stato, al riguardo, affermato che la responsabilità concorsuale del commercialista, estraneo all’organigramma aziendale, per i fatti di bancarotta commessi dall’imprenditore individuale o dai soggetti rivestiti delle qualifiche soggettive enumerate nell’art. 223, primo comma, legge fall., non può essere desunta dalla mera prestazione dell’attività professionale in favore della compagine imprenditoriale.
Il concorrente estraneo risponde dei reati societari di bancarotta solo se la sua attività abbia costituito un apporto consapevole e causalmente rilevante; la mera attività professionale non basta.
art. 219, terzo comma, legge fall.
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma terzo, legge fall., deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori.
La speciale tenuità del danno nella bancarotta documentale si valuta considerando l’effetto delle irregolarità contabili sulla possibilità della curatela di ricostruire le vicende patrimoniali ed esercitare le azioni a tutela dei creditori.
La Corte territoriale ha respinto la richiesta di acquisizione delle cd. "prime note" relative alle società DMC S.r.l., HIDALGO S.r.l., VILLE ROUGE S.r.l. e DMC Immobiliare S.r.l., avendo ritenuto non solo che non si trattasse di “prove nuove”, anche che, come del resto opinato dal Tribunale, che non costituissero “prove assolutamente necessarie”.
La richiesta di acquisizione istruttoria può essere respinta quando il giudice motivatamente ritenga la documentazione non nuova e non assolutamente necessaria ai fini della decisione.
La Corte territoriale ha respinto la richiesta di acquisizione delle cd. "prime note" relative alle società DMC S.r.l., HIDALGO S.r.l., VILLE ROUGE S.r.l. e DMC Immobiliare S.r.l., avendo ritenuto non solo che non si trattasse di “prove nuove”, anche che, come del resto opinato dal Tribunale, che non costituissero “prove assolutamente necessarie”.
Nel giudizio d’appello, la rinnovazione istruttoria può essere negata con motivazione non apparente quando il materiale richiesto non sia nuovo né indispensabile per decidere.
Deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
La motivazione sulla pena è sufficiente se individua gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti, senza dover esaminare analiticamente ogni criterio previsto dall’art. 133 c.p.
La Corte di merito, infatti, pur avendo stigmatizzato come generica la richiesta presentata ai sensi dell’art. 129-bis cod. proc. pen., l’ha comunque disattesa nel merito, dando conto, con motivazione esaustiva e non manifestamente illogica, delle ragioni per le quali si doveva escludere che l’eventuale partecipazione del ricorrente ad un programma di giustizia riparativa fosse utile ai fini della risoluzione delle questioni nascenti dal reato.
La richiesta di accesso a un programma di giustizia riparativa può essere respinta se, con motivazione congrua, il giudice esclude la concreta utilità del programma rispetto alle questioni derivanti dal reato.
art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale.
La sospensione pandemica di 64 giorni si applica ai procedimenti con udienza fissata tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020, compresi quelli rinviati d’ufficio nella prima fase dell’emergenza.
È stato, infatti, affermato che, in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto.
La presenza di un amministratore di fatto non esclude che un altro soggetto, investito formalmente della carica, eserciti contemporaneamente funzioni e poteri rilevanti ai fini della responsabilità.
Massime di principio
- La correlazione tra imputazione e sentenza è rispettata se il fatto è contestato nei suoi elementi essenziali in modo da consentire il contraddittorio e la difesa; una diversa specificazione delle modalità della condotta non viola il principio quando rimane invariato il nucleo storico dell’addebito.
- La responsabilità concorsuale del professionista estraneo all’impresa non può derivare dalla sola prestazione di consulenza o dalla conoscenza della difficoltà economica. Occorre un contributo concreto e causalmente rilevante al programma fraudolento, prestato con la consapevolezza che la condotta possa pregiudicare gli interessi dei creditori.
- Il contributo concorsuale del professionista può consistere nell’ideazione dell’assetto negoziale, nella predisposizione degli atti o di strumenti contabili, nell’assistenza alla conclusione dei negozi o nella copertura delle operazioni. Anche un’attività esecutiva diventa penalmente rilevante quando sia consapevolmente funzionalizzata alla realizzazione o all’occultamento della frode.
- La bancarotta fraudolenta patrimoniale può realizzarsi attraverso qualsiasi modalità che distacchi dal patrimonio dell’impresa beni o diritti, compresi i diritti personali di godimento, compromettendo la garanzia dei creditori. La liceità formale del negozio e il successivo recupero del bene non escludono, di per sé, la distrazione.
- Nelle operazioni infragruppo, il trasferimento di risorse non è distrattivo solo se la società depauperata riceve vantaggi compensativi effettivi, idonei a riequilibrare gli effetti negativi dell’operazione e a neutralizzare lo svantaggio per i creditori.
- L’affitto di un’azienda o di un bene produttivo può integrare bancarotta fraudolenta quando la società poi fallita ne perde il godimento senza ricevere i canoni o un’adeguata contropartita, e tale perdita espone concretamente a pregiudizio la massa dei creditori.
- Il giudice può respingere una richiesta istruttoria quando spieghi che la prova richiesta non è nuova e non è assolutamente necessaria; la censura in cassazione deve confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione.
- La motivazione sulla commisurazione della pena è sufficiente quando indica gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti; non è necessaria una disamina separata di ogni criterio dell’art. 133 c.p. né una comparazione individualizzata con le pene degli altri imputati.
- La continuazione è un beneficio per l’imputato; l’interesse a contestarne l’applicazione sussiste solo se il trattamento sanzionatorio supera il limite previsto dall’art. 81, terzo comma, c.p.
- Per la bancarotta fraudolenta documentale, la speciale tenuità del danno va valutata anche in relazione all’incidenza delle irregolarità sulla possibilità di ricostruire il patrimonio e di esercitare le azioni a tutela dei creditori.
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