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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36589/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il Pubblico ministero ha impugnato per erronea applicazione dell’art. 382 c.p.p. l’ordinanza del Tribunale di Termini Imerese del 16 aprile 2026, che non aveva convalidato l’arresto dell’indagato. Gli era contestato di avere sottratto un borsello dall’abitacolo di un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via, dopo averne infranto il finestrino. Secondo il ricorso, la persona offesa aveva visto l’uomo armeggiare vicino all’auto, rompere il vetro e fuggire; lo aveva immediatamente inseguito senza perderlo di vista, raggiunto e bloccato, ottenendo la restituzione del borsello. Gli agenti, giunti sul posto, avevano constatato la situazione e le tracce del reato e avevano proceduto all’arresto. Il Tribunale aveva invece ritenuto insussistente la flagranza o quasi flagranza, reputando che gli agenti non avessero percepito direttamente il reato e avessero agito sulla base delle dichiarazioni della persona offesa. La difesa aveva chiesto l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Pubblico ministero e annullato senza rinvio l’ordinanza di non convalida. Ha chiarito che la quasi flagranza ricorre quando la persona offesa o un terzo che abbia direttamente assistito al reato inizi subito dopo un effettivo inseguimento dell’autore, senza perderlo di vista, anche se la polizia giudiziaria interviene soltanto al termine dell’inseguimento. In tale ipotesi l’arresto non si fonda sulle sole informazioni ricevute dagli agenti, ma sulla continuità tra percezione diretta del fatto e inseguimento. Nel caso concreto la vittima aveva visto il furto e aveva inseguito immediatamente l’indagato senza interruzioni fino all’intervento della polizia; l’arresto era dunque legittimo. L’ordinanza è stata annullata senza rinvio, ritenendosi inutile una nuova pronuncia del giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 382 c.p.p.

    Ai sensi dell’art. 382 cod. proc. pen. lo stato di flagranza sussiste non solo quando la polizia giudiziaria assista alla commissione di un reato per il quale sia previsto l’arresto, ma anche quando, subito dopo il reato, il soggetto sia inseguito dalla polizia, dalla persona offesa o anche da terzi.

    La quasi flagranza sussiste quando, subito dopo il reato, l’autore è inseguito dalla persona offesa o da un terzo; non è necessario che chi insegue coincida con gli agenti che eseguono l’arresto.

  • artt. 380 e 381 c.p.p.

    In sede di convalida, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3, cod. proc. pen. e art. 390, comma 1, cod. proc. pen., deve controllare la ricorrenza dei presupposti che consentono l'adozione del provvedimento di arresto e, pertanto, valutare la legittimità dell'operato della Polizia sulla base di una verifica, ispirata a criteri di ragionevolezza, che coinvolge lo stato di “flagranza” o “quasi flagranza” e la ipotizzabilità di uno dei reati indicati negli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., riguardanti, rispettivamente, i casi di arresto obbligatorio e arresto facoltativo.

    In sede di convalida il giudice verifica, secondo criteri di ragionevolezza, la legittimità dell’arresto e la riconducibilità del fatto a un reato per il quale l’arresto è obbligatorio o facoltativo; non compie il giudizio sulla responsabilità di merito.

  • art. 386, comma 3, c.p.p.

    In sede di convalida, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3, cod. proc. pen. e art. 390, comma 1, cod. proc. pen., deve controllare la ricorrenza dei presupposti che consentono l'adozione del provvedimento di arresto e, pertanto, valutare la legittimità dell'operato della Polizia sulla base di una verifica, ispirata a criteri di ragionevolezza, che coinvolge lo stato di “flagranza” o “quasi flagranza” e la ipotizzabilità di uno dei reati indicati negli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., riguardanti, rispettivamente, i casi di arresto obbligatorio e arresto facoltativo.

    Il giudice della convalida deve verificare anche il rispetto del termine previsto dalla disposizione.

  • art. 390, comma 1, c.p.p.

    In sede di convalida, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3, cod. proc. pen. e art. 390, comma 1, cod. proc. pen., deve controllare la ricorrenza dei presupposti che consentono l'adozione del provvedimento di arresto e, pertanto, valutare la legittimità dell'operato della Polizia sulla base di una verifica, ispirata a criteri di ragionevolezza, che coinvolge lo stato di “flagranza” o “quasi flagranza” e la ipotizzabilità di uno dei reati indicati negli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., riguardanti, rispettivamente, i casi di arresto obbligatorio e arresto facoltativo.

    Il giudice della convalida deve verificare anche il rispetto del termine previsto dalla disposizione.

  • artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p.

    Al predetto era contestato il delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen., per essersi impossessato di un borsello contenuto all’interno di una vettura parcheggiata sulla pubblica via, sottrazione realizzata infrangendo il finestrino della vettura.

    La decisione riguarda la legittimità dell’arresto per il furto contestato, aggravato dalla rottura del finestrino e dalle ulteriori circostanze indicate nell’imputazione; la Corte non decide nel merito la responsabilità per il reato.

Massime di principio

  • La quasi flagranza ai sensi dell’art. 382 c.p.p. può fondare l’arresto eseguito dalla polizia giudiziaria quando la persona offesa o un terzo, dopo avere percepito direttamente il reato, inizi subito un effettivo inseguimento dell’autore e non lo perda di vista, anche se gli agenti intervengono soltanto al termine dell’inseguimento.
  • Non integra invece quasi flagranza il cosiddetto inseguimento investigativo, avviato dalla polizia dopo la fuga dell’autore sulla base delle sole informazioni fornite nell’immediatezza dalla vittima o da testimoni: occorre un collegamento immediato e non interrotto tra percezione diretta del reato e inseguimento.
  • In sede di convalida il giudice valuta, secondo criteri di ragionevolezza e sulla base delle circostanze conosciute o conoscibili con la dovuta diligenza al momento dell’arresto, la legittimità dell’operato della polizia, lo stato di flagranza o quasi flagranza e l’ipotizzabilità di un reato che consenta l’arresto. Tale controllo non comprende la valutazione della gravità indiziaria, delle esigenze cautelari o della responsabilità dell’arrestato nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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