Cassazione Penale, Sentenza n. 36675/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ricorre contro la sentenza della Corte d’appello di Bari che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani il 1° luglio 2025 per danneggiamento, dopo aver riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi dell’art. 424 c.p. Il Tribunale lo aveva assolto dall’imputazione di atti persecutori nei confronti della proprietaria dell’autovettura danneggiata. Con il primo motivo, deduce violazione di legge: sostiene che, dopo la modifica dell’art. 635 c.p. intervenuta con il d.lgs. n. 7 del 2016, il danneggiamento semplice sarebbe penalmente irrilevante in assenza di violenza o minaccia alla persona; contesta inoltre che gli fosse attribuibile il messaggio «vedere come può bruciare il fuoco», inviato da un’utenza intestata a un terzo, e osserva che il messaggio sarebbe stato spedito dopo il danneggiamento, senza poter avere efficacia intimidatoria rispetto a un fatto già avvenuto. Con il secondo motivo, lamenta un vizio motivazionale per l’indicazione, nella sentenza d’appello, di un orario del danneggiamento diverso da quello risultante dagli atti e dalla ricostruzione del primo giudice. Con il terzo motivo, contesta la valutazione della prova della responsabilità: le immagini di videosorveglianza non avrebbero consentito di identificare l’autore, il messaggio non sarebbe riconducibile a lui e i tabulati telefonici dell’utenza in suo uso non sarebbero dimostrativi.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso, ritenendo complessivamente infondati i motivi. Le censure sulla responsabilità sono giudicate generiche e attinenti al merito: i giudici di merito avevano ricostruito i rapporti conflittuali tra imputato e persona offesa, la precedente relazione sentimentale e i ripetuti tentativi dell’imputato di ricongiungersi con lei. La Corte valorizza inoltre il dato, non spiegato dall’imputato, che nella stessa notte e nel luogo del danneggiamento sia l’utenza a lui in uso sia quella da cui partì il messaggio intimidatorio avevano agganciato la medesima cella telefonica. Il messaggio, inviato pochi minuti dopo il fatto e riferito al fuoco appiccato all’auto, è quindi ritenuto riconducibile all’imputato; le risultanze di merito non presentano manifesta illogicità. L’indicazione inesatta dell’orario di allontanamento della persona ripresa dalle telecamere è considerata un refuso, non idoneo a invalidare la ricostruzione complessiva. Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte afferma che il danneggiamento aggravato dalla violenza alla persona o dalla minaccia è configurabile anche senza un nesso di strumentalità tra la minaccia e l’azione di danneggiamento. È quindi irrilevante che il messaggio sia stato inviato dopo il danneggiamento; inoltre, secondo la ricostruzione di merito, il danneggiamento era stato realizzato come metodo costrittivo per indurre la persona offesa a riprendere la relazione. L’imputato è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
il reato di danneggiamento commesso con violenza all persona o con minaccia, nel testo riformulato dall'art. 2, lett. l), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, è configurabile anche nel caso in cui non sussiste un nesso di strumentalità tra la condotta violenta o minacciosa e l'azione di danneggiamento, posto che la ragione della incriminazione deve essere ravvisata nella maggiore pericolosità manifestata dall'agente nella esecuzione del reato.
La fattispecie di danneggiamento commesso con violenza alla persona o minaccia non richiede che la violenza o la minaccia siano strumentali alla realizzazione del danneggiamento: rileva la maggiore pericolosità dell’agente manifestata nell’esecuzione del reato.
non integrativi della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612-bis cod. pen. in tutti i suoi elementi costitutivi
La Corte richiama la valutazione dei giudici di merito secondo cui i comportamenti molesti diretti a ricongiungersi con la persona offesa non integravano tutti gli elementi costitutivi degli atti persecutori; l’imputato era stato assolto da tale imputazione.
la sentenza del Tribunale di Trani, emessa l’1 luglio 2025, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in ordine al reato di danneggiamento di una autovettura, così diversamente qualificato dal primo giudice il fatto in origine contestato ai sensi dell’art. 424 cod. pen.
La disposizione è richiamata per descrivere l’imputazione originaria, riqualificata dal Tribunale come danneggiamento; la Corte di cassazione non sviluppa un’autonoma interpretazione dell’art. 424 c.p.
art. 2, lett. l), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7
il reato di danneggiamento commesso con violenza all persona o con minaccia, nel testo riformulato dall'art. 2, lett. l), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, è configurabile anche nel caso in cui non sussiste un nesso di strumentalità tra la condotta violenta o minacciosa e l'azione di danneggiamento, posto che la ragione della incriminazione deve essere ravvisata nella maggiore pericolosità manifestata dall'agente nella esecuzione del reato.
La riformulazione dell’art. 635 c.p. ha reso configurabile il danneggiamento aggravato da violenza alla persona o minaccia anche quando la condotta violenta o minacciosa non è strumentale all’azione di danneggiamento.
danneggiamento di una autovettura, così diversamente qualificato dal primo giudice il fatto in origine contestato ai sensi dell’art. 424 cod. pen.
La disposizione è indicata soltanto come norma della contestazione originaria, poi riqualificata; la decisione non ne ricava un principio interpretativo.
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
La norma è richiamata per disporre l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Il danneggiamento commesso con violenza alla persona o minaccia è configurabile anche quando la condotta violenta o minacciosa non è strumentale all’azione di danneggiamento, poiché la ragione dell’incriminazione risiede nella maggiore pericolosità manifestata dall’agente nell’esecuzione del reato.
- La circostanza che una minaccia sia comunicata pochi minuti dopo il danneggiamento non esclude, di per sé, la configurabilità del danneggiamento aggravato, quando la ricostruzione di merito riconduce la minaccia e il danneggiamento a un’unica matrice illecita e a una condotta costrittiva.
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