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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36677/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputata)

La controversia

La Corte d'appello di Bologna aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna l'11 novembre 2021 per quattro estorsioni in continuazione, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile. Secondo l'accertamento di merito, l'imputata, mediante messaggi telefonici, aveva indotto la persona offesa a versare somme di denaro fingendo di essere stata sequestrata e di rischiare di essere malmenata o uccisa. Con due motivi, la ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che i messaggi non avessero carattere intimidatorio e che il pericolo prospettato riguardasse falsamente lei stessa, non la vittima o i suoi familiari. Ha quindi chiesto la riqualificazione dei fatti in truffa aggravata, come già ritenuto dal GIP in sede cautelare e prospettato dal Procuratore generale in appello. Ha inoltre contestato la rilevanza dell'età della persona offesa, di 64 anni e autonoma nelle attività quotidiane, e della pregressa relazione sentimentale, risalente e di breve durata; riqualificati i fatti come truffe, ne ha dedotto la prescrizione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e ha distinto truffa ed estorsione in base al modo in cui il male è prospettato: la truffa ricorre quando il pericolo è inesistente e la vittima, indotta in errore, paga per scongiurarlo; l'estorsione quando il male è presentato come certo e realizzabile dall'agente o da altri, ponendo la vittima davanti all'alternativa di pagare o subirlo. Nel caso concreto, il pericolo era stato falsamente costruito dall'imputata e riguardava lei stessa, non la persona offesa; la minaccia ai familiari non risultava provata in sentenza. I fatti sono stati dunque riqualificati come truffe. Rilevata la prescrizione, maturata al più tardi nel gennaio 2024, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione, e ha confermato le statuizioni civili.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    ricorre la prima ipotesi delittuosase il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque nonproveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che lapersona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituentel'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dalla esposizione di unpericolo inesistente

    La truffa ricorre quando il prospettato male è un pericolo inesistente, non proveniente da chi lo rappresenta, e la vittima paga perché indotta in errore, anziché essere coartata.

  • art. 629 c.p.

    si configura l'estorsione se il male viene indicatocome certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, poichè in tal caso la personaoffesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il pretesoprofitto o di subire il male minacciato

    La minaccia integra estorsione quando prospetta un male certo e realizzabile dall'agente o da altri, costringendo la vittima a scegliere tra il conseguimento del profitto per l'agente e il subire il male.

  • art. 157 c.p.

    Qualificati i fatti come truffe, se ne deve rilevare l'intervenuta prescrizione alpiù tardi a gennaio 2024, data successiva alla sentenza di primo grado, il checonsente di confermare le statuizioni civili contenute nella sentenza di primogrado e collegate alla commissione delle truffe.

    Riqualificati i fatti come truffe, la Corte ha dichiarato i reati estinti per prescrizione, maturata al più tardi nel gennaio 2024; la prescrizione successiva alla sentenza di primo grado non ha impedito la conferma delle statuizioni civili.

Massime di principio

  • La distinzione tra truffa ed estorsione, quando la condotta prospetta un male, dipende dal carattere e dalla provenienza del pericolo e dal modo in cui incide sulla libertà decisionale della vittima: se il male è inesistente o meramente eventuale e la prestazione è ottenuta inducendo in errore, ricorre la truffa; se è prospettato come certo e realizzabile dall'agente o da altri, con l'alternativa tra pagare e subirlo, ricorre l'estorsione.
  • La falsa rappresentazione di un pericolo che minaccerebbe lo stesso agente, creata per indurre la vittima a versare denaro al fine di scongiurarlo, integra truffa quando il pericolo è inesistente e la vittima è tratta in errore, non coartata da una minaccia rivolta contro di lei.
  • Una minaccia diretta ai familiari della persona offesa non può fondare la qualificazione estorsiva se la relativa circostanza non trova riscontro probatorio nella sentenza.
  • Quando, dopo la sentenza di primo grado, i reati sono dichiarati prescritti e la decisione impugnata viene annullata senza rinvio agli effetti penali, possono essere confermate le statuizioni civili collegate ai fatti riqualificati come truffe.

Come è indicizzato

MaterieTruffaEstorsioneCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioParte generale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiContinuazionePrescrizione del reato

Testo integrale

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