Cassazione Penale, Sentenza n. 36679/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’indagata ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Messina che, in sede di riesame, aveva confermato il provvedimento del GIP del medesimo Tribunale del 2 aprile 2026, applicativo dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La misura era stata disposta in relazione alla contestazione provvisoria di rapina impropria di merce sottratta da un esercizio commerciale. Con il primo motivo la ricorrente ha contestato la qualificazione del fatto come rapina impropria, sostenendo che la violenza esercitata sui dipendenti non era diretta a conservare il possesso della merce sottratta nell’episodio in corso, ma a evitare di pagare il valore dei beni rubati nello stesso negozio alcuni giorni prima; il distacco temporale avrebbe escluso il nesso tra sottrazione e violenza. Con il secondo motivo ha censurato la sussistenza del pericolo di recidiva, assumendo che fosse stata desunta senza elementi specifici e soltanto dalla ravvicinata commissione di due furti e dal titolo del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il primo motivo manifestamente infondato e il secondo generico. Quanto alla qualificazione giuridica, il Tribunale aveva valorizzato che la ricorrente, dopo avere prelevato altra merce nell’esercizio, era stata fermata da dipendenti che l’avevano riconosciuta e li aveva spintonati nel tentativo di fuggire: la violenza successiva alla sottrazione risultava ragionevolmente collegata al furto appena commesso, mentre l’asserito collegamento con il precedente episodio non aveva valenza dimostrativa. Sul pericolo di recidiva, la ricorrente aveva omesso di confrontarsi con tutti gli elementi considerati dal Tribunale: oltre ai due furti nello stesso esercizio, un ulteriore furto, pur dichiarato non punibile per particolare tenuità del fatto, e l’assenza di un’occupazione lavorativa stabile. Tali elementi erano stati ritenuti idonei a fondare il rischio di reiterazione, anche in considerazione del contenuto coercitivo limitato della misura. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
aveva prelevato abusivamente ulteriori beni nel momento in cui era stata fermata dai dipendenti del negozio che l’avevano riconosciuta, spintonandoli nel tentativo di darsi alla fuga, così commettendo, dopo la sottrazione della merce, un atto di violenza alla persona idoneo a configurare il reato di rapina nei termini contestati.
La violenza esercitata sulla persona dopo la sottrazione può integrare la rapina impropria quando, secondo la ricostruzione accolta, è funzionale alla fuga dopo il furto appena commesso; non è decisiva una diversa finalità riferita a un furto precedente se tale collegamento non trova riscontro dimostrativo.
circostanza che non ne impedisce la valorizzazione ai fini cautelari, estendibile finanche ai carichi pendenti
La non punibilità di un precedente reato per particolare tenuità del fatto non esclude che la relativa condotta possa essere considerata nella valutazione cautelare del pericolo di reiterazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, commisurata al suo grado di colpa nell’avere determinato le cause di inammissibilità.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando sussiste il grado di colpa richiesto, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La violenza esercitata dopo la sottrazione può integrare la rapina impropria quando le circostanze consentono di collegarla alla fuga conseguente al furto appena commesso; una ricostruzione alternativa riferita a un episodio di furto precedente deve essere sostenuta da elementi dimostrativi e non può fondarsi su un mero assunto difensivo.
- La commissione di ulteriori furti, anche quando uno di essi sia stato dichiarato non punibile per particolare tenuità del fatto, può essere valorizzata ai fini cautelari nella valutazione del pericolo di reiterazione.
- È generico il motivo di ricorso che censura la valutazione del pericolo di recidiva senza confrontarsi con tutti gli elementi specificamente considerati dal giudice cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36589/2026 del 19/10/2026
- Sentenza penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36592/2026 del 19/10/2026
- Sentenza penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36674/2026 del 19/10/2026
- Sentenza penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36675/2026 del 19/10/2026
- Sentenza penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36677/2026 del 19/10/2026
- Sentenza penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36678/2026 del 19/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →