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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36678/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Salerno che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Nocera Inferiore il 24 luglio 2025. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non avesse esaminato l’atto di appello, tempestivo e rituale, presentato da una delle due difensore di fiducia, ma avesse considerato soltanto l’appello autonomo dell’altro difensore. L’atto asseritamente pretermesso conteneva anche una richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale mediante esame dell’imputato, sulla quale la Corte non si era pronunciata. La condanna riguardava tentata rapina aggravata impropria, con assorbimento della resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e calunnia ai danni dei pubblici ufficiali intervenuti e arrestanti in occasione del tentativo di furto sfociato in rapina.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo è manifestamente infondato. Ha ritenuto che la richiesta di rinnovazione per l’esame dell’imputato fosse generica quanto alle specifiche esigenze probatorie e, quindi, non richiedesse una risposta della Corte d’appello. Ha richiamato il principio per cui l’esame dell’imputato non assunto in primo grado può essere ammesso in appello solo se necessario in base a esigenze specifiche, che la parte deve indicare e documentare. Nel caso concreto, l’imputato non aveva consentito all’esame in primo grado, erano stati acquisiti l’interrogatorio reso in sede di convalida e le dichiarazioni alla polizia giudiziaria, e l’imputato aveva comunque reso dichiarazioni spontanee in dibattimento; le argomentazioni della sentenza di primo grado che avevano superato tale versione non erano state censurate. La Corte ha quindi ritenuto ancora più stringente l’onere di specificare le ragioni dell’esame richiesto in appello. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, somma commisurata al grado di colpa nella determinazione dell’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 603 c.p.p.

    in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, l'esame dell'imputato non assunto in primo grado può essere ammesso soltanto ove ritenuto necessario sulla base di specifiche esigenze, che è onere della parte instante indicare e documentare

    La rinnovazione in appello mediante esame dell’imputato non è automatica: la parte deve indicare e documentare specifiche esigenze che rendano necessario l’esame.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

    Dichiarato inammissibile il ricorso, la Corte ha disposto il pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, determinata considerando il grado di colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In appello, l’esame dell’imputato non svolto nel primo grado può essere disposto soltanto quando sia necessario alla luce di specifiche esigenze probatorie; spetta alla parte richiedente indicare e documentare tali esigenze.
  • La richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale priva di specificazione delle esigenze probatorie non impone al giudice d’appello una risposta motivata.
  • Quando l’imputato ha rifiutato l’esame in primo grado, ha comunque reso dichiarazioni spontanee e le ragioni con cui la sentenza ha superato la sua versione non sono specificamente censurate, l’onere di motivare la richiesta di esame in appello è particolarmente stringente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapinaLesioniCalunniaResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioDelitti contro la personaReati contro l'amministrazione della giustiziaReati contro la PA

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