Cassazione Penale, Sentenza n. 36592/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’indagato ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 9 giugno 2026, che aveva rigettato l’appello avverso il provvedimento della Corte di appello di Napoli del 4 maggio 2026, con cui gli arresti domiciliari erano stati revocati e sostituiti con la custodia cautelare in carcere ai sensi degli artt. 276, comma 1, e 299, comma 4, c.p.p. Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 273 e 299, comma 4, c.p.p. e vizio di motivazione, contestando che le dichiarazioni rese da un soggetto ai Carabinieri in relazione a un episodio del 28 aprile 2026 e gli esiti della perquisizione del 5 maggio 2026 integrassero gravi indizi di un’attività di cessione di stupefacenti; (2) violazione dell’art. 276, comma 1, c.p.p. e vizio di motivazione, per l’affermazione che vi sarebbero stati contatti telefonici con terzi, non documentati da tabulati o accertamenti tecnici; (3) violazione di legge e vizio motivazionale, sostenendo che la trasgressione delle prescrizioni non giustificasse automaticamente la sostituzione in peius senza una valutazione delle esigenze cautelari attuali e dell’adeguatezza della misura; (4) illogicità e contraddittorietà nella valutazione delle dichiarazioni e dei relativi riscontri, compreso il significato attribuito alla finestra chiusa all’arrivo della polizia giudiziaria, e omessa considerazione dell’assenza di elementi individualizzanti e dell’impossibilità di ispezionare l’abitazione; (5) violazione degli artt. 275, 606, comma 1, lett. b) ed e), e 299 c.p.p. e vizio di motivazione, per l’omessa considerazione dell’ipotesi che il dichiarante avesse agito per sottrarsi ai controlli, degli elementi favorevoli emersi dalla perquisizione e della precedente valutazione della Corte di appello, che aveva ritenuto adeguati gli arresti domiciliari e non concreto il pericolo di reiterazione. La Corte di cassazione non ha esaminato tali censure, poiché ha rilevato in via preliminare che il ricorso era stato depositato in forma cartacea presso la cancelleria del Tribunale, il 9 luglio 2026, anziché tramite il portale telematico, senza allegare o indicare un malfunzionamento del sistema.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché, dal 1° aprile 2026, le impugnazioni cautelari devono essere depositate tramite il portale dei servizi telematici, salvo malfunzionamento informatico certificato o accertato e attestato nelle forme previste dall’art. 175-bis c.p.p. La deroga transitoria che consentiva il deposito non telematico, anche via PEC, era scaduta il 31 marzo 2026. Il ricorso del 9 luglio 2026 era stato invece depositato in formato cartaceo presso la cancelleria del Tribunale, senza alcuna indicazione di malfunzionamento; il rilievo preliminare e assorbente ha esonerato la Corte dal valutare i cinque motivi. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che il ricorso ordinario per cassazione avverso provvedimenti in materia cautelare va presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, nelle forme previste dall'art. 582 cod. proc. pen.
La norma individua il regime di presentazione del ricorso ordinario in materia cautelare, da coordinare con le modalità di deposito previste dall’art. 582 c.p.p.
Quest'ultima disposizione, nel testo vigente, prevede che, salvo diversa previsione di legge, l'atto di impugnazione è depositato con le modalità di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen.
L’atto di impugnazione deve essere depositato secondo le modalità telematiche dell’art. 111-bis c.p.p., salvo diversa previsione normativa.
tale norma dispone, a sua volta, che il deposito di atti, documenti, richieste e memorie va effettuato esclusivamente con modalità telematiche, salvo quanto previsto dall'art. 175-bis cod. proc. pen. in tema di malfunzionamento dei sistemi informatici.
Il deposito degli atti processuali è esclusivamente telematico, fatta salva la deroga per i malfunzionamenti informatici disciplinata dall’art. 175-bis c.p.p.
L'art. 175-bis cod. proc. pen. consente il deposito analogico o comunque non telematico solo nei casi di malfunzionamento dei sistemi informatici, certificato dalla DGSIA e attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, ovvero accertato e attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con comunicazione idonea ad assicurarne la tempestiva conoscibilità agli interessati.
Il deposito non telematico è ammesso soltanto in presenza di un malfunzionamento documentato nelle forme previste dalla legge.
artt. 87, comma 5, e 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022
La disciplina transitoria dettata dagli artt. 87, comma 5, e 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022 ha differito l'applicazione dell'art. 111-bis cod. proc. pen. e, entro i limiti temporali e oggettivi ivi indicati, ha consentito il deposito con valore legale mediante PEC.
Le disposizioni transitorie hanno consentito temporaneamente il deposito tramite PEC entro i limiti temporali e oggettivi stabiliti; tale disciplina non giustificava il deposito cartaceo effettuato nel luglio 2026.
art. 3, comma 3-ter, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217
In attuazione di tale disciplina, l'art. 3 del d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, come modificato dal d.m. 30 dicembre 2025, n. 206, ha previsto, al comma 3-ter, che sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lett. d), tra cui il Tribunale ordinario, il deposito degli atti nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI, e titolo II, capo III, cod. proc. pen., nonché nelle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, potesse avvenire anche con modalità non telematiche e, quindi, anche mediante PEC, ai sensi del comma 9 dello stesso art. 3.
La deroga che permetteva il deposito non telematico per le categorie di atti indicate era limitata al 31 marzo 2026; cessata tale deroga, il deposito delle impugnazioni cautelari doveva avvenire telematicamente.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria di inammissibilità comporta, nel caso deciso, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
La Cancelleria effettuerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
La norma è richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.
Massime di principio
- Dal 1° aprile 2026, per le impugnazioni cautelari soggette al regime telematico, il deposito tramite PEC o in forma cartacea non è ammesso, salvo che ricorra un malfunzionamento dei sistemi informatici debitamente certificato o accertato e attestato secondo l’art. 175-bis c.p.p.
- La scadenza della deroga transitoria al deposito non telematico rende inammissibile l’impugnazione depositata con modalità cartacea senza allegazione o attestazione di un malfunzionamento; la questione è preliminare e assorbente rispetto all’esame dei motivi di merito.
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