Cassazione Civile, Ordinanza n. 30650/2025 del 20/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento IVA relativi agli anni 2007, 2008 e 2009, emessi nei confronti di un agente di commercio per avere fatturato come non imponibili prestazioni di intermediazione internazionale rese per una società collegata a una società sammarinese. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che le provvigioni dell'agente, riferite a merci presenti in Italia e cedute a clientela locale con applicazione dell'IVA, non rientrassero nel regime di non imponibilità di cui all'art. 9 del d.P.R. 633/1972 e fossero invece soggette al criterio di territorialità. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 9, comma 1, n. 7, e dell'art. 71, comma 2, del d.P.R. 633/1972 nonché del d.m. 24 dicembre 1993, sostenendo che la presenza delle merci in Italia non escludeva la non imponibilità, essendo compatibile con il regime di importazione verso San Marino; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, assumendo che la CTR non avesse dichiarato inammissibile il nuovo motivo introdotto in appello dall'Ufficio, fondato sul richiamo a una sentenza del Tribunale di Rimini sulla stabile organizzazione in Italia della società sammarinese.
La decisione
La Corte ha ritenuto il secondo motivo inammissibile e comunque infondato, osservando che il richiamo alla sentenza del Tribunale di Rimini non integrava mutatio libelli ma, al più, una diversa qualificazione di fatti già allegati; ha inoltre rilevato la carenza di specificità del ricorso per mancata trascrizione degli atti rilevanti. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura, formalmente di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti: la CTR aveva accertato che i beni non avevano mai assunto lo status di beni di importazione e che il contribuente non aveva provato i presupposti della deroga al regime ordinario di territorialità IVA. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, senza provvedere sulle spese per mancata costituzione formale dell'Agenzia, e ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9, primo comma, n. 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dal ricorrente come base del regime di non imponibilità per prestazioni di intermediazione internazionale; la Corte non ne accoglie l'applicazione nel caso concreto, rilevando che mancava la prova dei presupposti derogatori rispetto alla territorialità IVA
art. 71, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
invocato dal ricorrente in relazione al regime IVA applicabile agli scambi con San Marino; la Corte non ravvisa elementi idonei a fondare la non imponibilità
d.m. 24 dicembre 1993
richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina sugli scambi con San Marino, ma ritenuto non decisivo in assenza della prova dei presupposti fattuali
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato per sostenere l'inammissibilità di un nuovo motivo in appello; la Corte esclude la mutatio libelli perché si trattava di qualificazione di fatti già allegati
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
norma processuale di legittimità richiamata per dedurre violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una rivalutazione del fatto
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
norma richiamata per dedurre nullità della sentenza; la Corte esclude il vizio denunciato
art. 370, primo comma, cod. proc. civ.
richiamato con riferimento alla partecipazione dell'Agenzia all'udienza
art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- La deduzione della violazione di legge in cassazione non è ammissibile quando, sotto la veste formale del vizio di diritto, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- L'onere di provare i presupposti di fatto e di diritto che giustificano una deroga al regime ordinario di territorialità dell'IVA grava sul contribuente che invoca tale deroga.
- Il richiamo, in appello o in sede di accertamento, a una decisione che evidenzia una stabile organizzazione o altri elementi fattuali ulteriori non integra di per sé mutatio libelli, se non altera petitum e causa petendi e si limita a meglio qualificare fatti già contestati.
- La censura di inammissibilità per novità della domanda o dei motivi richiede una precisa trascrizione e individuazione degli atti rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di specificità.
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