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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30650/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento IVA relativi agli anni 2007, 2008 e 2009, emessi nei confronti di un agente di commercio per avere fatturato come non imponibili prestazioni di intermediazione internazionale rese per una società collegata a una società sammarinese. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che le provvigioni dell'agente, riferite a merci presenti in Italia e cedute a clientela locale con applicazione dell'IVA, non rientrassero nel regime di non imponibilità di cui all'art. 9 del d.P.R. 633/1972 e fossero invece soggette al criterio di territorialità. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 9, comma 1, n. 7, e dell'art. 71, comma 2, del d.P.R. 633/1972 nonché del d.m. 24 dicembre 1993, sostenendo che la presenza delle merci in Italia non escludeva la non imponibilità, essendo compatibile con il regime di importazione verso San Marino; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, assumendo che la CTR non avesse dichiarato inammissibile il nuovo motivo introdotto in appello dall'Ufficio, fondato sul richiamo a una sentenza del Tribunale di Rimini sulla stabile organizzazione in Italia della società sammarinese.

La decisione

La Corte ha ritenuto il secondo motivo inammissibile e comunque infondato, osservando che il richiamo alla sentenza del Tribunale di Rimini non integrava mutatio libelli ma, al più, una diversa qualificazione di fatti già allegati; ha inoltre rilevato la carenza di specificità del ricorso per mancata trascrizione degli atti rilevanti. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura, formalmente di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti: la CTR aveva accertato che i beni non avevano mai assunto lo status di beni di importazione e che il contribuente non aveva provato i presupposti della deroga al regime ordinario di territorialità IVA. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, senza provvedere sulle spese per mancata costituzione formale dell'Agenzia, e ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La deduzione della violazione di legge in cassazione non è ammissibile quando, sotto la veste formale del vizio di diritto, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • L'onere di provare i presupposti di fatto e di diritto che giustificano una deroga al regime ordinario di territorialità dell'IVA grava sul contribuente che invoca tale deroga.
  • Il richiamo, in appello o in sede di accertamento, a una decisione che evidenzia una stabile organizzazione o altri elementi fattuali ulteriori non integra di per sé mutatio libelli, se non altera petitum e causa petendi e si limita a meglio qualificare fatti già contestati.
  • La censura di inammissibilità per novità della domanda o dei motivi richiede una precisa trascrizione e individuazione degli atti rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di specificità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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