Cassazione Civile, Ordinanza n. 31801/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa di alcuni collaboratori sanitari di ottenere il riconoscimento e il pagamento di compensi per attività di trasfusionale svolta presso una struttura sanitaria, con richiesta di traslare tali diritti economici nei confronti della successiva azienda sanitaria subentrante. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda con una motivazione fondata su una duplice ratio: da un lato sul piano sostanziale riteneva esistente il diritto vantato dai lavoratori; dall'altro valorizzava un giudicato esterno formatosi in altro giudizio, relativo alla non assimilabilità del compenso trasfusionale ad attività libero-professionale. La Corte d'appello, pur non condividendo la ricostruzione sostanziale del Tribunale, ha ritenuto che non fosse stata impugnata la ratio basata sul giudicato esterno e che, quindi, tale ratio fosse passata in giudicato interno, rendendo incontestabile la decisione favorevole ai lavoratori. Nel ricorso principale l'azienda sanitaria ha dedotto, in sintesi, l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che anche a voler ritenere esistente il preteso giudicato esterno i lavoratori non avrebbero potuto ottenere i compensi perché contrari al principio di onnicomprensività; ha inoltre insistito sull'inesistenza o irrilevanza di quel giudicato e sull'infondatezza della pretesa sostanziale. Nel ricorso incidentale i lavoratori hanno censurato la parte della sentenza d'appello che, in via argomentativa, aveva ritenuto infondata la traslazione dei diritti maturati presso la precedente struttura verso la nuova ASL, deducendo un interesse a contestare tali argomenti per l'eventualità di futuri giudizi sui periodi successivi al 31.12.2016.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'azienda sanitaria. Ha ritenuto che i motivi non colpissero la ratio decidendi decisiva della sentenza d'appello, fondata non sull'esistenza o sulla portata del giudicato esterno in sé, ma sulla mancata impugnazione, in appello, della specifica ratio del Tribunale relativa a quel giudicato, con conseguente formazione di un giudicato interno su tale punto. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dei lavoratori per difetto di interesse, poiché essi erano già risultati vittoriosi e contestavano solo argomentazioni della Corte territoriale che costituivano mero obiter dictum, non idoneo a passare in giudicato né a sorreggere un pregiudizio attuale. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo non può superare una decisione di merito sorretta da una ratio processuale autonoma e decisiva, se tale ratio non viene specificamente aggredita.
Richiamato quale norma che, insieme all'art. 434 c.p.c., esprime il principio di specificità dell'appello e il dovere di censurare puntualmente tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.
Richiamato per affermare la necessità di specificità dei motivi di appello e la conseguenza della mancata impugnazione di una ratio decisoria autonoma.
Richiamato per le modifiche al giudizio di appello che hanno rafforzato il principio di specificità dei motivi.
Richiamata in relazione alla conversione del d.l. n. 83 del 2012 e al rafforzamento dell'onere di specificità dell'appello.
Richiamato come ulteriore intervento normativo che ha inciso sul dettaglio testuale del principio di specificità dell'appello.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la mancata impugnazione di una ratio decidendi autonoma e idonea da sola a sorreggere la sentenza determina la stabilizzazione di quella ratio e rende inammissibili le censure che colpiscono soltanto argomentazioni diverse o profili non decisivi.
- In cassazione, il motivo è inammissibile o infondato se non si confronta con la reale base decisoria della sentenza impugnata; non è sufficiente contestare il merito del diritto sostanziale quando la decisione di merito è divenuta definitiva per una preclusione processuale autonoma.
- L'interesse a impugnare richiede una soccombenza attuale e concreta: non è ammissibile contestare affermazioni svolte dalla sentenza come mere argomentazioni incidentali o obiter dicta, specie se la domanda principale è già stata accolta.
- Il giudicato interno può formarsi su una specifica ratio non censurata in appello, anche quando la sentenza di primo grado contenga più ragioni autonome; in tal caso la parte non può rimettere in discussione in cassazione ciò che avrebbe dovuto impugnare nel grado precedente.
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