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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39739/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello denunciando plurimi vizi: violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza (condanna basata su condotte non specificatamente ascritte al singolo imputato), vizio motivazionale e travisamento della prova (omesso o apparente esame delle censure tecniche e probatorie), errata valutazione sull'esistenza e sull'operatività dell'azienda agricola (rilievi civilistici e amministrativi), uso di intercettazioni ritenute inammissibili in primo grado, violazioni di norme processuali in tema di motivazione (artt. 530, 533 cpp), e doglianze sulla qualificazione e quantificazione della pena; nel caso di Paolucci il ricorso è risultato generico e aspecifico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi di Marchili e Brentegani nei termini indicati: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato indicato nel capo H) (tentata truffa) disponendo il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte territoriale; ha rilevato la sussistenza di vizi tali da imporre, per i reati residui, la dichiarazione di estinzione per prescrizione (poiché successivamente maturata alla sentenza di appello). Il ricorso di Paolucci è stato dichiarato inammissibile per genericità; Paolucci è stato condannato al pagamento delle spese e ad una sanzione equitativa di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    principio di correlazione tra imputazione e sentenza

    La Corte richiama che la sentenza non può fondarsi su fatti non contestati in imputazione se l'imputato non sia stato posto nelle condizioni concrete di difendersi; la verifica non è meramente letterale ma attenta alla garanzia di difesa

  • art. 522 cod. proc. pen.

    richiesta di pronuncia sulla eccezione di nullità della sentenza di primo grado

    La mancata pronuncia su eccezioni di nullità rilevanti può costituire vizio procedurale se non adeguatamente motivata

  • art. 640-bis cod. pen.

    truffa aggravata (e tentata truffa)

    La Corte valuta la corretta individuazione degli elementi soggettivi e materiali del reato; l'accertamento richiede motivazione analitica e fondamento probatorio non equivoco

  • art. 481 cod. pen.

    La sentenza deve specificare l'esatto fatto contestato e non può ricollegare la responsabilità a differente condotta non imputata

  • art. 19, comma 6, legge 7 agosto 1990, n. 241

    disciplina della falsità in asseverazioni/atti amministrativi

    Usata per inquadrare la fattispecie di falsa asseverazione con riguardo agli atti amministrativi prodotti dall'imputato; la Corte richiede analitica verifica delle risultanze probatorie

  • art. 2135 cod. civ.

    definizione di imprenditore agricolo

    Contestata dai ricorrenti l'errata applicazione: la Corte richiama che la qualificazione dell'azienda e la sua operatività vanno valutate correttamente alla luce della normativa civile e del contesto probatorio

  • art. 1 d.lgs. n. 99/2004

    requisiti di dedizione all'attività agricola (es. 25% del tempo)

    Citato in relazione alla valutazione dei requisiti soggettivi per l'accesso ai contributi: la corretta valutazione richiede considerazione delle norme settoriali

  • art. 266 cod. proc. pen.

    limiti di utilizzabilità delle intercettazioni

    La Corte osserva che le intercettazioni ritenute inammissibili in primo grado non potevano essere valorizzate senza adeguata pronuncia, salvo che vi sia stato diverso e valido esame di ammissibilità

  • artt. 530 comma 2 e 533 comma 1 cod. proc. pen.

    canone del giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio"

    La Corte ricorda che la condanna deve risultare dall'accertamento degli elementi con il livello di certezza richiesto e che l'appello deve valutare compiutamente le ragioni di gravame

  • art. 161, secondo comma, cod. pen.

    decorso dei termini di prescrizione

    La formazione di dubbi non manifesti in parte di impugnazione e il decorso dei termini possono portare alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione

  • art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    inammissibilità per aspecificità del motivo di ricorso

    Richiamata per dichiarare inammissibile il ricorso generico che non confuta puntualmente la motivazione impugnata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    conseguenze dell'inammissibilità dell'impugnazione

    Applicata per la condanna alle spese e all'ammenda quando il ricorso risulti inammissibile per colpa

Massime di principio

  • Principio di correlazione imputazione-sentenza: il giudice non può basare la condanna su condotte non contestate a un imputato se questi non è stato messo nella concreta possibilità di difendersi su quelle specifiche condotte
  • Compito del giudice d'appello: pur potendo integrare la motivazione del primo grado, il giudice di secondo grado deve comunque esaminare puntualmente le censure dell'appellante e non limitarsi a richiamare pedissequamente la motivazione del primo giudice
  • Uso delle intercettazioni: se in primo grado alcune intercettazioni sono state ritenute inutilizzabili, il loro successivo utilizzo richiede una nuova e motivata valutazione di ammissibilità; in loro assenza la prova potrebbe risultare carente
  • Necessità di motivazione analitica per reati complessi (truffa, falso): per affermare dolo o concorso è richiesta motivazione chiara sui fatti materiali e sugli apporti causali di ciascun concorrente
  • Rischio di inammissibilità per ricorsi generici: le impugnazioni devono contenere un confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata; l'assenza di specificità comporta l'inammissibilità e oneri sanzionatori
  • Effetto della prescrizione: quando, alla luce delle vicende processuali, decorrono i termini prescrizionali, la Corte può dichiarare l'estinzione del reato anche in sede di legittimità se ne emerge la non manifesta infondatezza dei motivi
  • Evidenza probatoria in "doppia conforme": il giudice di legittimità può censurare il travisamento della prova solo se emerge una macroscopica, manifesta discrepanza tra il compendio probatorio e le motivazioni dei giudici di merito

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