Cassazione Civile, Ordinanza n. 13999/2025 del 26/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale della polizia stradale con cui veniva contestata a una società di trasporto e al suo conducente la violazione dell'art. 99, comma 4, c.d.s. per avere effettuato il trasporto di due semirimorchi con un autoarticolato proveniente dalla Turchia e diretto a Praga, ritenuto non conforme alle prescrizioni sulla targa di esportazione. I ricorrenti sostenevano che il complesso veicolare fosse legittimamente in circolazione perché munito di targa provvisoria e foglio di via rilasciati dall'autorità austriaca, ai sensi della Convenzione di Vienna e del diritto austriaco, e che quindi la disciplina italiana non fosse applicabile; in subordine, affermavano che non si trattasse di trasporto di merci ma di un insieme di componenti di un "3 trailer-kit"; contestavano inoltre la responsabilità solidale della società ex art. 196 c.d.s. e deducevano l'assenza di colpevolezza/buona fede ai sensi dell'art. 3 l. 689/1981. I motivi di ricorso per cassazione erano cinque: violazione della Convenzione di Vienna; violazione dell'art. 99 c.d.s. e del par. 46 KFG austriaco; violazione dell'art. 196 c.d.s.; violazione dell'art. 2697 c.c. in punto di onere della prova e qualificazione del trasporto; violazione dell'art. 3 l. 689/1981 per difetto di elemento soggettivo e buona fede.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura principale sulla pretesa inapplicabilità del codice della strada italiano al transito nel territorio dello Stato e ha confermato che l'autoarticolato, pur munito di foglio di via e targa provvisoria austriaci, durante la circolazione in Italia era soggetto alla normativa interna; ha quindi condiviso la decisione di merito secondo cui il trasporto di merci non era consentito in assenza dell'immatricolazione e della carta di circolazione prescritte dall'art. 93 c.d.s. Ha altresì ritenuto infondata la doglianza sulla responsabilità solidale della società proprietaria del veicolo, richiamando il principio per cui la responsabilità del proprietario è presunta e, nel caso di violazione commessa da un dipendente, opera l'art. 196, comma 3, c.d.s. Quanto al quarto motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché volto a ottenere un nuovo esame del merito e una diversa lettura delle prove. Infine, ha respinto la censura sulla buona fede, precisando che questa esige elementi positivi idonei a ingenerare il convincimento della liceità della condotta, non la mera ignoranza della legge. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata partecipazione della P.A.; disposto l'obbligo, per i ricorrenti, dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la disposizione non consente di escludere l'applicazione della normativa italiana al transito nel territorio dello Stato di un veicolo straniero e, nel caso concreto, sanziona la circolazione/trasporto non conforme alle prescrizioni sulla targa di esportazione
l'immatricolazione e la carta di circolazione sono regole generali e necessarie per la circolazione dei veicoli; in mancanza, non è legittimo il trasporto di merci effettuato dal veicolo
la responsabilità del proprietario del veicolo per le violazioni amministrative è presunta; la prova liberatoria è esclusa quando la violazione è commessa dal dipendente o rappresentante nell'ambito delle proprie funzioni
la censura sull'onere della prova è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie
la buona fede esclude la responsabilità amministrativa solo se fondata su elementi positivi idonei a ingenerare il convincimento della liceità della condotta e sull'avvenuto compimento di tutto il possibile per conformarsi alla legge; la mera ignoranza della normativa nazionale non basta
art. 35 Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968
richiamato insieme alle altre disposizioni convenzionali, non è stato ritenuto incompatibile con l'applicazione della normativa interna italiana sul transito nel territorio dello Stato
art. 36 Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968
richiamato insieme alle altre disposizioni convenzionali, non è stato ritenuto incompatibile con l'applicazione della normativa interna italiana sul transito nel territorio dello Stato
art. 37 Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968
richiamato dai ricorrenti, non è stato ritenuto idoneo a escludere la disciplina interna italiana
art. 1 Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968
richiamato nel primo motivo, senza incidere sull'esito della decisione
art. 3 Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968
richiamato nel primo motivo, senza incidere sull'esito della decisione
par. 46 KFG austriaco
disposizione richiamata dai ricorrenti; non è stata ritenuta idonea a sottrarre il veicolo alla disciplina italiana durante il transito nel territorio nazionale
richiamato in relazione alla proposta del consigliere delegato e alla successiva decisione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
la Corte ha escluso i presupposti per applicarlo, poiché il ricorso è stato respinto per ragioni diverse da quelle della proposta ex art. 380 bis c.p.c.
comma 1-quater; comma 1-bis
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Durante il transito nel territorio italiano, un veicolo straniero resta soggetto alla normativa interna sulla circolazione stradale, salvo una deroga espressa che sia effettivamente incompatibile con la disciplina nazionale applicabile.
- La presenza di una targa o di un foglio di via provvisori rilasciati da uno Stato estero non consente, di per sé, il trasporto di merci in violazione delle regole italiane sull'immatricolazione e sulla carta di circolazione, quando tali requisiti siano richiesti dalla legge interna.
- Ai fini delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la responsabilità del proprietario del veicolo è presunta e, se l'illecito è commesso dal dipendente nell'esercizio delle funzioni, opera la responsabilità solidale prevista dall'art. 196 c.d.s.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove sotto la veste della violazione di legge o dell'onere della prova.
- La buona fede in materia di sanzioni amministrative richiede elementi positivi e specifici che inducano ragionevolmente a ritenere lecita la condotta; non è sufficiente la mera ignoranza della disciplina applicabile.
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