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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32488/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un incendio sviluppatosi in un fienile di proprietà del resistente, ubicato in prossimità di un altro fienile contiguo. Secondo l’allegazione attorea, l’incendio sarebbe stato causato dalle scintille prodotte da una smerigliatrice usata da un operaio dell’impresa ricorrente durante lavori di taglio di pali in cemento armato e ferro. L’impresa convenuta ha contestato la domanda, sostenendo che l’evento fosse in tutto o in parte ascrivibile alla condotta del danneggiato, per inosservanza di norme di prevenzione antincendio, e ha chiamato in garanzia il proprio assicuratore. Il Tribunale ha ritenuto una responsabilità concorsuale tra impresa, proprietario del fienile e il fratello del danneggiato, liquidando il danno con riduzione della somma in ragione della quota evitabile con ordinaria diligenza. La Corte d’appello ha confermato la decisione. In cassazione l’impresa ha dedotto: 1) violazione dell’art. 1227, comma 2, c.c., perché la Corte d’appello avrebbe trascurato il profilo del danno evitabile dal creditore con l’ordinaria diligenza, anche alla luce di un fatto nuovo (spruzzo di spray antinsetti infiammabile per allontanare calabroni); 2) violazione dell’art. 2055 c.c., in relazione alle norme sulla sicurezza e antincendio e all’art. 2043 c.c., sostenendo che, accertata la corresponsabilità di un terzo, il giudice avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio o comunque limitare la condanna alla sola quota imputabile all’impresa; 3) nullità per motivazione apparente sulla formula di liquidazione del danno; 4) violazione degli artt. 2043 e 1223 c.c. e nuovamente dell’art. 1227, comma 2, c.c., per mancata spiegazione del criterio risarcitorio e del nesso causale rispetto all’importo liquidato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e comunque non idoneo a fondare una violazione di legge; ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la solidarietà passiva consente al creditore di agire per l’intero contro ciascun coobbligato, restando salvo il regresso tra corresponsabili, senza necessità di integrare il contraddittorio verso il terzo non evocato in giudizio; ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati i motivi terzo e quarto, rilevando che la motivazione della Corte d’appello non era apparente, poiché aveva espressamente condiviso il criterio di liquidazione del danno e l’apprezzamento del CTU, e che anche tali censure miravano in realtà a rimettere in discussione accertamenti di fatto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore del resistente; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per l’intimata assicuratrice non costituita.

Norme richiamate

  • art. 1227 c.c.

    La deduzione del danno evitabile richiede una censura coerente con gli accertamenti di merito; non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione fattuale in cassazione.

  • art. 2055 c.c.

    In presenza di fatto dannoso imputabile a più soggetti, il creditore può chiedere l’intero a uno solo dei corresponsabili, restando ferma la rivalsa interna tra condebitori.

  • art. 2043 c.c.

    Le doglianze che lo evocano, se dirette a contestare la ricostruzione del fatto o la quantificazione del danno, sono inammissibili in cassazione.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento deve coprire il danno conseguenza causalmente ricollegato al fatto illecito, ma la contestazione della quantificazione richiede censure specifiche e ammissibili.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo nei casi di anomalia motivazionale che equivalga a mancanza di motivazione in senso costituzionalmente rilevante.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione è sufficiente se consente di comprendere il percorso decisorio; non è richiesto che confuti analiticamente ogni singola obiezione se la questione è stata esaminata.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere usato per veicolare una diversa lettura dei fatti o delle prove.

  • art. 360 c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente ricorre solo in presenza di un’anomalia radicale della motivazione, non per mera insufficienza argomentativa.

  • art. 1298 c.c.

    Nei rapporti interni tra debitori solidali opera il regresso/riparto della responsabilità, distinto dal rapporto esterno con il creditore.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    Indica la trattazione camerale del ricorso in cassazione nei casi previsti dal rito semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • d.Lgs. n. 81/2008

    Richiamato dalla ricorrente come normativa di sicurezza, ma senza accoglimento di censure in diritto.

  • d.P.R. n. 151/2011

    Richiamato dalla ricorrente come normativa antincendio, ma senza incidenza decisiva sul giudizio di legittimità.

  • d.m. 9 marzo 2007

    Richiamato dalla ricorrente in tema di parete tagliafuoco, senza che la censura sia stata accolta.

Massime di principio

  • La censura di violazione di legge è inammissibile quando, sotto la sua veste formale, richiede in realtà una nuova valutazione dei fatti, delle prove o della consulenza tecnica.
  • In tema di responsabilità solidale da fatto illecito, il danneggiato può pretendere l’intero risarcimento da uno qualsiasi dei corresponsabili, ferma la rivalza interna tra coobbligati; la mancata evocazione in giudizio di un terzo corresponsabile non impone di regola l’integrazione del contraddittorio.
  • La deduzione del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. deve confrontarsi con gli accertamenti di merito già compiuti e non può essere utilizzata per introdurre per la prima volta un diverso quadro fattuale in sede di legittimità.
  • La motivazione è apparente solo quando manca radicalmente il percorso logico-giuridico della decisione o esso sia oggettivamente incomprensibile; non basta che la parte ritenga il ragionamento poco persuasivo o non sufficientemente analitico.
  • La contestazione della liquidazione del danno deve investire specifici errori giuridici o logici del criterio adottato; se la decisione d’appello ha espressamente condiviso l’apprezzamento del giudice di merito e della CTU, la doglianza che mira a rimettere in discussione l’entità del danno è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàLitisconsorzio necessario

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