Cassazione Civile, Ordinanza n. 21597/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia originava dall'impugnazione, da parte di una società, di estratti di ruolo dai quali risultavano cartelle di pagamento riferite a imposte dirette e IVA per l'anno 2010. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso, ritenendo corretta la notifica delle cartelle; la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello della società, dichiarando illegittima la notifica e annullando gli estratti di ruolo. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 2700 c.c., contestando la statuizione di illegittimità delle notifiche delle cartelle e il conseguente annullamento degli estratti di ruolo. La Corte, tuttavia, rilevava d'ufficio l'inammissibilità originaria del ricorso introduttivo, poiché la lite aveva ad oggetto l'impugnazione dell'estratto di ruolo e delle cartelle sottostanti senza la deduzione di uno specifico pregiudizio tra quelli richiesti dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, come interpretato dalle Sezioni Unite e alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 190/2023.
La decisione
La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo sul merito processuale, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente per originaria non proponibilità della domanda. Ha quindi escluso di poter esaminare nel merito la censura dell'Agenzia sulla validità delle notifiche, perché la pretesa era stata introdotta in giudizio fuori dai casi in cui l'estratto di ruolo è autonomamente impugnabile. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, in difetto di costituzione delle intimate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973
È evocato dal ricorrente in relazione alla disciplina della notificazione delle cartelle di pagamento.
È richiamato dal ricorrente come parametro della validità della notifica.
È richiamato dal ricorrente con riferimento alla fede privilegiata degli atti pubblici.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
"Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio..."
L'estratto di ruolo e la cartella sottesa non sono impugnabili in via diretta se non nei casi tassativi in cui il debitore dimostri uno specifico pregiudizio tipizzato dalla norma.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
È menzionato come uno dei casi di pregiudizio rilevanti ai fini dell'impugnabilità diretta.
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
È richiamato quale riferimento per il pregiudizio collegato alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
È richiamato quale meccanismo di verifica collegato al possibile pregiudizio da iscrizione a ruolo.
È utilizzato dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto originario di interesse ad agire.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
È richiamato per la cassazione senza rinvio, con decisione nel merito processuale, quando la causa non poteva essere proposta.
È menzionata come legge di conversione che ha precisato la novella dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile per ottenere l'annullamento della cartella sottostante, salvo che il debitore alleghi e dimostri uno specifico pregiudizio tra quelli tassativamente indicati dalla legge.
- Nel processo tributario l'interesse ad agire contro la cartella o il ruolo non può essere desunto in modo astratto dalla sola asserita irregolarità della notifica, ma richiede la concreta lesione attuale derivante dall'iscrizione a ruolo.
- Quando la domanda introduttiva è proposta al di fuori dei casi legalmente previsti di impugnabilità diretta dell'estratto di ruolo, il giudice deve rilevarne d'ufficio l'inammissibilità per difetto originario di azione.
- La disciplina sopravvenuta sull'impugnazione dell'estratto di ruolo, letta alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, conferma che il legislatore può limitare l'accesso al giudizio tributario per esigenze di deflazione del contenzioso, purché restino tipizzati i casi di tutela immediata.
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