Cassazione Civile, Ordinanza n. 19815/2022 del 20/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Giudice di Pace di Roma che aveva convalidato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma. In fatto, il giudice di merito aveva ritenuto legittima l'espulsione rilevando l'ingresso e la permanenza nel territorio nazionale senza titolo, la mancanza di risorse economiche, documenti, alloggio e lavoro regolare, nonché il rischio di fuga. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 18 d.lgs. 150/2011 e 112 c.p.c., sostenendo che non erano stati esaminati i motivi dedotti nell'opposizione, in particolare la sua ultraventennale presenza in Italia, l'esistenza di attività lavorativa, la cessazione dei legami familiari con il Paese d'origine e la violazione dei diritti partecipativi e della direttiva rimpatri. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 13, comma 2, lett. b), e comma 2-bis, d.lgs. 286/1998, nonché dell'art. 8 CEDU e degli artt. 2, 3 e 117 Cost., lamentando che il giudice non avesse valutato la ragionevolezza e proporzionalità del provvedimento in relazione ai vincoli familiari. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione della direttiva 2008/115, dell'art. 7, dell'art. 41 della Carta di Nizza, dell'art. 10-bis l. 241/1990 e di varie disposizioni del d.lgs. 286/1998 e della Costituzione, lamentando la mancata verifica della violazione dei diritti procedimentali e dell'omessa considerazione di circostanze di fatto rilevanti, tra cui vincoli familiari consolidati, passaporto e stabile domicilio.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, respingendo l'eccezione sulla validità della procura, e ha accolto i primi due motivi nei limiti indicati in motivazione. Ha affermato che, in tema di espulsione dello straniero, la valutazione richiesta dall'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998 deve essere svolta in concreto e comprende non solo i legami familiari, ma anche la vita privata e i legami sociali, secondo l'art. 8 CEDU e la giurisprudenza della Corte EDU e della Corte costituzionale. Poiché il giudice di pace aveva trascurato tali allegazioni, l'ordinanza è stata cassata con rinvio al Giudice di pace di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda e regolare anche le spese del giudizio di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
memoria ai sensi dell’art. 380bis1 cod. proc. civ.
richiamato solo quale base del deposito della memoria nel giudizio di cassazione
invocato dal ricorrente a sostegno della censura di omesso esame dei motivi dell'opposizione
invocato per lamentare omessa pronuncia o omesso esame delle domande e censure proposte
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998
richiamato come norma che impone la valutazione di proporzionalità e ragionevolezza dell'espulsione in relazione ai legami personali e familiari
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998
interpretato nel senso che la valutazione caso per caso riguarda non solo lo straniero che abbia esercitato il ricongiungimento familiare, ma anche chi abbia legami familiari nel territorio nazionale, con considerazione della durata del soggiorno e dei legami con il Paese d'origine
art. 8 CEDU
letto come tutela unitaria del diritto alla vita privata e familiare, senza gerarchie tra le due dimensioni, e idoneo a imporre la considerazione anche dei legami sociali
artt. 2, 3 e 117 Cost.
richiamati dal ricorrente a sostegno della censura di illegittimità dell'espulsione e della necessità di conformazione alla CEDU e al diritto europeo
direttiva 2008/115/CE
richiamata come parametro di coerenza della valutazione caso per caso in materia di rimpatrio ed espulsione
art. 41 Carta di Nizza
invocato per dedurre la violazione dei diritti procedimentali nel procedimento amministrativo
richiamato per lamentare la mancata partecipazione procedimentale prima dell'adozione del provvedimento
art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla fase procedimentale
art. 7 direttiva 2008/115/CE
richiamato dal ricorrente a tutela delle garanzie procedimentali e del termine per la partenza volontaria
Massime di principio
- In materia di espulsione dello straniero, la valutazione di proporzionalità e ragionevolezza deve essere svolta caso per caso e deve tenere conto della durata del soggiorno, dei legami con il Paese d'origine e dei vincoli personali o familiari presenti in Italia.
- L'art. 8 CEDU tutela unitariamente vita privata e vita familiare; pertanto, ai fini del divieto o della limitazione dell'espulsione, non rilevano solo i legami familiari in senso stretto, ma anche i legami sociali e personali consolidati nel territorio nazionale.
- L'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998 non si applica soltanto allo straniero formalmente ricongiunto, ma anche a chi deduca legami familiari nel territorio italiano, imponendo una verifica concreta della sua posizione individuale.
- Il giudice di merito incorre in vizio di motivazione o di omessa valutazione quando trascuri allegazioni specifiche relative alla vita privata e ai legami sociali rilevanti ai fini della legittimità dell'espulsione.
- Quando l'accertamento sull'idoneità dell'espulsione richiede una nuova valutazione fattuale alla luce dei criteri di bilanciamento imposti dalla normativa interna e convenzionale, la causa va cassata con rinvio al giudice di merito.
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