Cassazione Civile, Ordinanza n. 03151/2023 del 02/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda una professionista iscritta all'albo degli avvocati, non iscritta alla Cassa forense ma tenuta solo al versamento del contributo integrativo, nei cui confronti l'INPS aveva richiesto il pagamento di contributi dovuti per l'iscrizione alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, l. n. 335/1995. Il tribunale aveva ritenuto prescritto il credito; la corte d'appello, invece, aveva accolto l'appello dell'INPS ritenendo che la prescrizione fosse stata interrotta da una comunicazione di pagamento notificata il 23 agosto 2017 per la contribuzione del 2012 e qualificando inoltre la mancata compilazione del quadro RR come ipotesi di evasione contributiva, con conseguente disciplina sfavorevole sulla prescrizione e sulle sanzioni. La ricorrente ha proposto quattro motivi: con il primo ha contestato l'obbligo stesso di iscrizione alla Gestione separata; con il secondo ha censurato la ritenuta non prescrizione del credito e la qualificazione dolosa della mancata compilazione del quadro RR; con il terzo ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 116, comma 8, l. n. 388/2000 quanto al tipo di sanzioni; con il quarto ha contestato il calcolo dei contributi per il 2011, assumendo l'irrilevanza della contribuzione sotto la soglia di esenzione di euro 5.000,00.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, accogliendo il secondo motivo; ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che svolgano attività libero-professionale priva del carattere dell'abitualità e non siano tenuti all'iscrizione alla Cassa forense, devono comunque iscriversi alla Gestione separata INPS, salvo che il versamento previdenziale sia idoneo a costituire una posizione previdenziale correlata. Ha invece escluso che la mera mancata compilazione del quadro RR integri automaticamente occultamento doloso del debito contributivo, trattandosi di valutazione in fatto rimessa al giudice di merito.
Norme richiamate
art. 2, commi 25 e 26, L. n. 335/1995
viene richiamato come base dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e del principio di universalizzazione della copertura assicurativa; rileva solo il versamento idoneo a costituire una prestazione previdenziale per escludere l'obbligo di iscrizione.
art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011
citato nel primo motivo, ma non ritenuto decisivo in senso favorevole alla ricorrente.
artt. 3 e 8 D.lgs. n. 103/1996
citati dalla ricorrente a sostegno dell'insussistenza dell'obbligo contributivo, ma il motivo è stato rigettato.
art. 221, L. n. 576/1980
citato dalla ricorrente nel primo motivo in tema di previdenza forense.
citato dalla ricorrente nel primo motivo.
richiamato nei motivi di ricorso per censurare la distribuzione dell'onere probatorio e la prova della pretesa contributiva e dell'occultamento doloso.
richiamato con riguardo al decorso della prescrizione dei contributi.
richiamato con riferimento alla sospensione della prescrizione in ipotesi di occultamento doloso del debito.
art. 55 R.D.L. n. 1827/1935
richiamato nel secondo motivo in tema di prescrizione contributiva.
citato nel secondo motivo in relazione alla riscossione e agli adempimenti connessi.
D.M. n. 282/1995
richiamato nel secondo motivo.
richiamato nel secondo motivo con riferimento alla dichiarazione dei redditi e al quadro RR.
art. 116, comma 8, L. n. 388/2000
richiamato nel terzo motivo per distinguere tra le sanzioni applicabili, ma il motivo è stato dichiarato assorbito.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
richiamato nel quarto motivo in tema di calcolo della contribuzione e soglia di esenzione, ma il motivo è stato assorbito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sull'accertamento dell'occultamento doloso.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che svolgano attività libero-professionale non abituale e non siano tenuti all'iscrizione alla Cassa forense devono iscriversi alla Gestione separata INPS, salvo che il versamento contributivo sia già idoneo a costituire una posizione previdenziale correlata e quindi a escludere l'obbligo.
- Ai fini della sospensione della prescrizione dei contributi previdenziali, la mera mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non integra automaticamente un occultamento doloso del debito contributivo: occorre un accertamento in concreto della volontà elusiva del contribuente.
- La qualificazione della condotta come evasione contributiva, con le relative conseguenze su prescrizione e sanzioni, non può fondarsi su presunzioni automatiche ma richiede una valutazione fattuale specifica, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
- Quando la decisione sulla prescrizione o sulla natura della condotta assorbe le ulteriori questioni sul regime sanzionatorio e sul quantum contributivo, i motivi relativi a tali profili restano assorbiti.
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