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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10670/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore idrico)

La controversia

Una utente del servizio idrico integrato aveva agito per ottenere la restituzione, riferita agli ultimi dieci anni, della quota di tariffa pagata a titolo di corrispettivo del servizio di depurazione, assumendo che nel comprensorio di riferimento tale servizio non fosse stato in concreto espletato nel periodo considerato. Il giudice di pace aveva accolto la domanda e il tribunale aveva confermato la decisione rigettando l’appello del gestore. In Cassazione il gestore principale ha proposto sei motivi di ricorso, deducendo: violazione delle norme del codice dell’ambiente e del D.M. tariffario in tema di servizio idrico e depurazione; violazione delle norme civilistiche su correttezza, adempimento, buona fede, risoluzione e ripetizione di indebito; omesso esame di documenti e violazione delle norme in tema di onere della prova; violazione di norme regionali e statali sulla tariffa idrica; violazione di ulteriori norme civilistiche e della disciplina del servizio; infine violazione dell’art. 2948 c.c. sulla prescrizione breve. Un secondo gestore, subentrato nel rapporto, ha proposto ricorso incidentale con motivi sostanzialmente identici. Nel frattempo il ricorrente principale ha rinunciato al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione alla luce di precedenti conformi della Corte che avevano già affermato: non debenza della quota depurazione se il servizio è mancante o non funzionante senza imputabilità dell’utente; legittimazione passiva del soggetto subentrante nel contratto pendente; prescrizione decennale dell’azione di ripetizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto per rinuncia il ricorso principale. Ha invece rigettato il ricorso incidentale, reputandolo infondato perché le censure erano già state disattese in precedenti conformi e ha ribadito i principi secondo cui la quota relativa al servizio di depurazione non è dovuta in caso di mancata fruizione per causa non imputabile all’utente, l’obbligo restitutorio grava sul soggetto che ha richiesto e incassato il pagamento indebito, e si applica la prescrizione ordinaria decennale e non quella breve di cui all’art. 2948 c.c. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente principale in favore dell’utente vittoriosa, mentre sono state compensate tra le due società ricorrenti; inoltre è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La quota tariffaria relativa alla depurazione non è dovuta quando il servizio non sia stato effettivamente reso o non funzioni, purché la mancata fruizione non sia imputabile all’utente, poiché viene meno la controprestazione che giustifica il corrispettivo.
  • L’azione di ripetizione delle somme indebitamente pagate per la quota depurazione va proposta nei confronti del soggetto che, in base al rapporto contrattuale, abbia richiesto e conseguito il pagamento; se vi è subentro in un contratto pendente a seguito di cessione di ramo d’azienda, la legittimazione passiva spetta al subentrante.
  • In tema di quota depurazione, grava sul gestore l’onere di allegare e provare il fatto costitutivo della pretesa di pagamento, cioè l’effettiva erogazione del servizio corrispondente.
  • La domanda di restituzione delle somme indebitamente corrisposte per la mancata depurazione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale e non al termine breve delle prestazioni periodiche, perché il credito ha natura restitutoria e non di corrispettivo periodico maturato nel tempo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteInadempimentoMora
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezzaRisoluzione del contrattoArricchimento senza causa

Testo integrale

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