Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4856/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'accertamento - dell’illegittimità del silenzio – inadempimento serbato dal Comune di Massa Lubrense sulle istanze e diffide inviate dalla ricorrente a mezzo pec in data 8.3.2024 assunta al prot. n. 006643/2024 ed a mezzo pec in data 24.7.2024 assunta al prot. n.0021121/2024, con cui ha sollecitato al Comune di Massa Lubrense l’esercizio dei poteri di vigilanza, controllo e sanzionatori ex art. 27 ss. d.p.r. 380/01;

Giustizia amministrativa202501448

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: provvedimento del Commissario ad acta del 30 dicembre 2025, con cui è stata sospesa l'attività commissariale di esecuzione dell'ordinanza di demolizione, nonché la nota comunale recepita nel provvedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., deducendo la nullità o l'annullamento del provvedimento con cui il Commissario ad acta ha sospeso le ulteriori attività dirette all'esecuzione materiale dell'ordinanza di demolizione e ripristino n. 199 del 7 settembre 2023. Il reclamo traeva origine da una precedente sentenza del TAR che aveva accertato l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulle istanze volte a sollecitare l'esercizio dei poteri di vigilanza, controllo e repressione degli abusi edilizi, imponendo all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso e motivato sugli sviluppi procedimentali conseguenti all'accertamento degli abusi e, in caso di diniego della sanatoria paesaggistica, di svolgere le ulteriori attività previste dalla legge per giungere all'esecuzione dell'ordinanza di demolizione. La ricorrente ha sostenuto che il diniego dell'accertamento di compatibilità paesaggistica adottato dal Comune il 1° agosto 2025 non esaurisse gli obblighi conformativi derivanti dal giudicato e che il Commissario avrebbe dovuto accertare il mancato ripristino spontaneo e procedere all'esecuzione materiale della demolizione. Sono stati dedotti violazione ed elusione del giudicato, violazione degli artt. 114, 117 e 31 c.p.a., violazione degli artt. 2, 3 e 21-quater l. 241/1990, violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., violazione del d.P.R. 380/2001 e del d.lgs. 42/2004, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità manifesta, travisamento, sviamento, superamento dei limiti del mandato commissariale e lesione dell'effettività della tutela giurisdizionale. La ricorrente ha inoltre chiesto al TAR di ordinare la ripresa delle attività commissariali entro un termine perentorio o di sostituire il Commissario.

La decisione

Il TAR ha respinto il reclamo. Ha ritenuto che il diniego di accertamento della compatibilità paesaggistica adottato dal Comune il 1° agosto 2025 costituisse adempimento dell'obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso, imposto dall'art. 2 l. 241/1990 e dagli artt. 31 e 117 c.p.a. Tuttavia, poiché il diniego era stato impugnato dalla controinteressata con ricorso ancora pendente davanti alla stessa Sezione, esso non era divenuto inoppugnabile né aveva definitivamente consolidato i propri effetti. In tale situazione, l'esecuzione integrale e immediata della demolizione avrebbe potuto rendere inutile il ricorso della controinteressata e compromettere il suo diritto di difesa e a un ricorso effettivo. Il Commissario non ha quindi ritenuto concluso in via definitiva il procedimento, ma ha correttamente sospeso, nelle more della definizione del giudizio sul diniego paesaggistico, le ulteriori attività finalizzate all'esecuzione materiale dell'ordinanza di demolizione. Il giudice ha valorizzato il principio di effettività della tutela giurisdizionale, anche alla luce dell'art. 6 CEDU e dell'art. 47 CDFUE, escludendo che la durata del processo possa determinare un pregiudizio irreversibile per la parte che lo ha promosso. Il TAR ha inoltre precisato che il Commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice dell'ottemperanza, svolge attività di natura giurisdizionale lato sensu e non di amministrazione attiva; per tale ragione non ha disposto la condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Consente il reclamo contro gli atti del Commissario ad acta adottati in sede di ottemperanza.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Sono richiamati quali fondamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere e della tutela contro il silenzio-inadempimento.

  • art. 2 l. 241/1990

    obbligo di conclusione del procedimento

    Impone all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; nel caso concreto tale obbligo è stato adempiuto con il diniego di compatibilità paesaggistica.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al difetto di motivazione e dalla decisione quale parametro generale dell'azione amministrativa.

  • art. 21-quater l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente con riguardo alla sospensione dell'efficacia e dell'esecuzione degli atti.

  • art. 27 ss. d.P.R. 380/2001

    poteri di vigilanza, controllo e sanzionatori

    Costituiscono il quadro dei poteri repressivi edilizi che la ricorrente aveva chiesto al Comune di esercitare.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    Accertamento di Compatibilità Paesaggistica

    Disciplina l'istanza di compatibilità paesaggistica in sanatoria, il cui diniego comunale era stato adottato e successivamente impugnato.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato per evitare che la durata del processo renda inutile la tutela giurisdizionale.

  • art. 47 CDFUE

    diritto a un ricorso effettivo

    Impone di preservare l'utilità concreta del giudizio pendente, impedendo l'esecuzione irreversibile della demolizione prima della definizione dell'impugnazione del diniego.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    Richiamato quale parametro per bilanciare l'esecuzione della misura repressiva e la posizione della controinteressata.

  • art. 54 CDFUE

    divieto di prassi amministrative che svuotino di contenuto i diritti fondamentali

    Richiamato per escludere un'esecuzione amministrativa capace di vanificare i diritti di difesa e il ricorso effettivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adozione di un provvedimento espresso da parte dell'amministrazione può adempiere all'obbligo di provvedere derivante da una sentenza sul silenzio, senza esaurire necessariamente ogni attività materiale ulteriore prevista dal giudicato.
  • Quando il provvedimento adottato in esecuzione di una sentenza sul silenzio è stato tempestivamente impugnato ed è ancora sub iudice, esso non può essere considerato definitivamente consolidato ai fini dell'esecuzione di misure materiali irreversibili collegate al suo contenuto.
  • Il Commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice dell'ottemperanza, deve operare nei limiti del giudicato e può sospendere le attività materiali di esecuzione quando l'esecuzione immediata rischi di rendere inutile il giudizio pendente della controinteressata.
  • Il principio di effettività della tutela giurisdizionale impone di evitare che la durata del processo determini un pregiudizio irreversibile per la parte che lo ha instaurato; pertanto, la demolizione materiale non deve essere eseguita prima della definizione del giudizio che può incidere sul presupposto della demolizione.
  • La sospensione delle attività commissariali può essere legittima, nelle more della definizione dell'impugnazione di un diniego paesaggistico, quando l'esecuzione dell'ordinanza demolitoria comprometterebbe irrimediabilmente il diritto di difesa e il ricorso effettivo della controinteressata.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria paesaggisticaGiudizio di ottemperanza
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereTutela del terzoEfficacia ed esecutorietàOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.