Ordinanza n. 4354/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'accertamento dell’illegittimità -previa tutela cautelare – del SILENZIO-SERBATO SUL RIESAME DELLA DOMANDA DI VISTO D’INGRESSO IN ITALIA PER LAVORO SUBORDINATO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sul riesame della domanda di visto d'ingresso in Italia per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla competente sede diplomatica sul riesame della domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato, chiedendo anche tutela cautelare. Il riesame era stato richiesto a seguito della revoca dell'archiviazione del nulla osta al lavoro subordinato, rilasciato dal competente Sportello unico per l'immigrazione il 19 dicembre 2025. Secondo il ricorrente, la revoca dell'archiviazione aveva determinato la reviviscenza del nulla osta e imponeva una nuova valutazione della sua posizione da parte dell'autorità diplomatica.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha accolto l'istanza cautelare allo stato degli atti. Ha rilevato che la revoca dell'archiviazione del nulla osta ne aveva determinato la reviviscenza e che tale circostanza imponeva alla sede diplomatica una specifica valutazione della posizione dell'interessato. Ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ha ordinato alla sede diplomatica di concludere il procedimento amministrativo di riesame con un provvedimento espresso entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La decisione sul merito e sulle spese è stata rinviata: è stata fissata per la prosecuzione l'udienza camerale del 1° dicembre 2026.
Norme richiamate
concludere entro 15 giorni dalla comunicazione della presente Ordinanza il relativo procedimento amministrativo di riesame con un provvedimento espresso
La tutela cautelare consente al giudice di ordinare all'amministrazione, in presenza dei presupposti cautelari, la conclusione del procedimento di riesame mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro un termine stabilito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per giustificare l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La revoca dell’archiviazione di un nulla osta al lavoro subordinato, determinandone la reviviscenza, impone all’autorità competente per il visto una nuova e specifica valutazione della posizione dell’interessato.
- Quando la reviviscenza del nulla osta rende necessaria la rivalutazione della domanda di visto e l’amministrazione rimane inerte, il giudice amministrativo può, in sede cautelare, ordinare alla competente sede diplomatica di concludere il procedimento di riesame con un provvedimento espresso entro un termine determinato.
Come è indicizzato
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