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Ordinanza

Ordinanza n. 4356/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202607174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari del ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza concedere una specifica sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato l'udienza pubblica del 4 novembre 2026 per la trattazione nel merito del ricorso. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto della domanda di cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui è stata rigettata la sua domanda di cittadinanza italiana. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti con il ricorso né gli elementi concreti posti a fondamento della domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

    La disciplina generale della tutela cautelare è richiamata quale base per la decisione sulla domanda cautelare.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    le esigenze cautelari della parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito

    Quando la tutela cautelare può essere assicurata dalla rapida fissazione dell'udienza di merito, il giudice può adottare tale misura organizzatoria in luogo della sospensione o di altra misura cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Le disposizioni sono richiamate in relazione alla protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., il giudice amministrativo può tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, quando tale soluzione risulti adeguata alla posizione della parte, senza disporre la sospensione dell'atto impugnato.
  • La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una misura interlocutoria di tutela cautelare e non definisce la fondatezza dei motivi di ricorso né la legittimità dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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