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Ordinanza

Ordinanza n. 4357/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Ministero dell'Interno di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza (prot. n. K10/-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202607341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno che ha respinto la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana, chiedendone incidentalmente la sospensione. La contestazione riguardava la rilevanza attribuita dall'Amministrazione alla condanna irrevocabile per bancarotta fraudolenta riportata, nel decennio anteriore alla presentazione dell'istanza, dal coniuge convivente della richiedente. La ricorrente ha dedotto, per quanto emerge dall'ordinanza, l'illegittimità della valutazione amministrativa, anche in ragione della successiva riabilitazione del coniuge, intervenuta dopo il diniego, e ha prospettato l'esigenza cautelare di sospendere gli effetti del provvedimento. Il testo non specifica gli ulteriori motivi di legittimità dedotti né il pregiudizio grave e irreparabile allegato.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto che la condanna irrevocabile per bancarotta fraudolenta del coniuge convivente, emersa nel decennio precedente alla domanda, possa essere valutata dall'Amministrazione nell'ambito dell'apprezzamento dell'integrazione del nucleo familiare in cui vive la richiedente. Il giudice ha valorizzato anche i possibili benefici indiretti derivanti dall'acquisto della cittadinanza da parte di un familiare, compresa l'impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado ai sensi dell'art. 19, comma 2, d.lgs. 286/1998. La successiva riabilitazione, essendo intervenuta dopo il diniego, non impedisce all'Amministrazione di considerare il fatto storico per il suo possibile valore sintomatico nel procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione. Quanto al periculum, non è stato allegato né adeguatamente circostanziato alcun pregiudizio grave e irreparabile; inoltre, la ricorrente può continuare a soggiornare in Italia sulla base della carta di soggiorno per motivi di lavoro rilasciata nel 2021. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per la mancanza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 19, comma 2, d.lgs. 286/1998

    È richiamato per evidenziare che l'acquisto della cittadinanza da parte di un familiare può produrre benefici indiretti per il nucleo, tra cui l'impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, la base per l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l'Amministrazione può valutare, quale elemento sintomatico dell'integrazione e dell'affidabilità del nucleo familiare, una condanna irrevocabile per bancarotta fraudolenta riportata dal coniuge convivente della richiedente nel decennio anteriore alla presentazione dell'istanza.
  • La riabilitazione penale intervenuta dopo il diniego di cittadinanza non impedisce, di per sé, all'Amministrazione di considerare il fatto storico oggetto della condanna, ove esso conservi un particolare valore sintomatico nella valutazione discrezionale sottesa alla concessione della cittadinanza per naturalizzazione.
  • Ai fini della tutela cautelare, il periculum in mora non sussiste quando il richiedente non dimostri uno specifico pregiudizio grave e irreparabile e possa comunque permanere sul territorio nazionale in forza di un autonomo e idoneo titolo di soggiorno.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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