Cassazione Civile, Ordinanza n. 09442/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un proprietario di immobile impugnava davanti al TAR un atto comunale con cui gli veniva comunicato l'avvio del procedimento di esecuzione della demolizione di un manufatto ritenuto abusivo. Il provvedimento era stato adottato dal Comune in attuazione di una sentenza penale di condanna passata in giudicato, che aveva disposto la demolizione quale sanzione accessoria per opere abusive realizzate sull'immobile. Il TAR aveva respinto il ricorso; il Consiglio di Stato aveva poi dichiarato inammissibile l'appello ritenendo che l'ordine di demolizione non fosse un atto amministrativo, ma un atto esecutivo del giudicato penale, quindi estraneo alla giurisdizione amministrativa. In cassazione il proprietario deduceva omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione degli artt. 24 Cost., 29 d.P.R. n. 380/2001, 3 l. n. 241/1990 e 173 c.p., sostenendo che la demolizione avesse natura di sanzione amministrativa ripristinatoria e che il Comune esercitasse un autonomo potere di demolizione; lamentava inoltre, in sostanza, l'erronea attribuzione della responsabilità dell'abuso in capo a lui anziché al precedente proprietario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure non investissero vizi del procedimento o dell'atto amministrativo comunale, ma contestassero in realtà la valutazione del giudice penale circa l'addebitabilità dell'abuso e la soggettiva responsabilità per le opere abusive. Poiché il sindacato della Cassazione sulle decisioni del giudice amministrativo è limitato ai soli casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, rifiuto di giurisdizione o diniego di giustizia, non potevano essere esaminati i motivi che prospettavano errori di giudizio o di applicazione di legge nel merito della controversia. La Corte ha quindi confermato che, nella fattispecie descritta, l'ordine di demolizione eseguito dal Comune era espressione dell'autonoma statuizione del giudice penale e non di un provvedimento amministrativo impugnabile davanti al giudice amministrativo. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e dato atto del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno delle proprie censure, ma la Corte non vi ravvisa un vizio sindacabile in cassazione nel caso deciso.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla demolizione, ma la Corte lo considera irrilevante rispetto al limite del sindacato di legittimità sulle decisioni del giudice amministrativo.
Invocato dal ricorrente; la Corte non entra nel merito della dedotta violazione perché le doglianze attengono a questioni non devolvibili in questa sede.
Richiamato dal ricorrente quale base normativa della demolizione in sede penale; la Corte valorizza l'autonomia dell'ordine di demolizione disposto dal giudice penale.
Usato per la proposta di definizione anticipata, poi superata dalla decisione collegiale che ha comunque rigettato il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, ove spettante.
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del giudice amministrativo è limitato ai casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, di rifiuto di giurisdizione o di diniego di giustizia, e non si estende a dedotte violazioni di legge sostanziale o processuale nel modo di esercizio della giurisdizione.
- Quando l'atto di demolizione è esecuzione di una sentenza penale di condanna passata in giudicato, la controversia sulla corretta individuazione del responsabile dell'abuso e sulla riferibilità delle opere non riguarda un viziato esercizio del potere amministrativo, ma investe la valutazione del giudice penale.
- L'ordine di demolizione disposto dal giudice penale ha natura autonoma e sanzionatoria-ripristinatoria rispetto all'eventuale demolizione adottata dal Comune nell'esercizio dei poteri di vigilanza urbanistica; solo i vizi propri dell'atto o della procedura amministrativa possono attrarre la giurisdizione amministrativa.
- Non sono scrutinabili in cassazione, nei limiti del controllo sulla giurisdizione, censure che in sostanza mirino a rimettere in discussione l'accertamento di merito già compiuto dal giudice penale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09378/2025 del 10/04/2025
- ordinanza_civile · 10 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09379/2025 del 10/04/2025
- ordinanza_civile · 10 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09380/2025 del 10/04/2025
- ordinanza_civile · 10 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09381/2025 del 10/04/2025
- ordinanza_civile · 10 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09384/2025 del 10/04/2025
- ordinanza_civile · 10 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09391/2025 del 10/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →