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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09384/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola conforme ai requisiti di forma richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c., e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Poiché tutti i controricorrenti hanno aderito alla rinuncia, la Corte ha escluso la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre precisato che la rinuncia non comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (coeredi e acquirenti)

La controversia

La controversia nasce da una petizione di eredità proposta da una persona che assumeva di essere figlia del de cuius e quindi coerede per un terzo. Essa aveva chiesto, tra l'altro, di ottenere la quota di spettanza riferita a partecipazioni sociali di una società in accomandita semplice, cedute dagli altri figli del de cuius a terzi acquirenti. I giudici di merito avevano riconosciuto la pretesa solo nei confronti dei venditori, condannandoli a versare alla ricorrente il corrispettivo della quota di sua spettanza, ma avevano ritenuto salvo l'acquisto dei terzi in forza dell'art. 534, comma 2, c.c., per essere essi acquirenti dall'erede apparente in buona fede. La Corte d'appello aveva anche escluso che si dovesse applicare la disciplina invocata dalla ricorrente sull'efficacia retroattiva della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 274 c.c. e aveva ritenuto infondati i motivi relativi alla mancata iscrizione dell'accettazione dell'eredità nel registro delle imprese, alla buona fede dei terzi acquirenti, alla quantificazione del valore della quota e alla collazione di asserite donazioni. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto sei motivi: 1) falsa applicazione dell'art. 534, comma 2 e comma 3, c.c., sostenendo che le quote sociali dovessero essere trattate come beni mobili iscritti in pubblici registri, con conseguente necessità di iscrizione dell'acquisto ereditario e dell'acquisto dall'erede apparente prima della trascrizione della domanda giudiziale; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e della disciplina successoria/filiativa, per avere la Corte d'appello ritenuto nuova la tesi dell'efficacia retroattiva della declaratoria di illegittimità dell'art. 274 c.c. e per non avere escluso gli effetti degli atti di vendita compiuti durante la pendenza del precedente giudizio di filiazione; 3) violazione degli artt. 115 e 183 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per avere ritenuto provata la buona fede degli acquirenti sulla base delle loro allegazioni e per avere posto a suo carico un onere di contestazione e prova che riteneva non le spettasse; 4) violazione degli artt. 726, 715 e 2697 c.c., per la determinazione del valore della quota ereditaria, sostenendo che dovesse farsi riferimento al valore venale di mercato e non a un prezzo unilateralmente fissato dai venditori; 5) violazione degli artt. 2033, 1147 e 1148 c.c., per la decorrenza degli interessi sulla somma riconosciuta; 6) violazione dell'art. 112 c.p.c. per il rigetto della domanda di collazione delle quote sociali donate dal de cuius ai figli. In pendenza del giudizio di legittimità è intervenuta rinuncia al ricorso, accettata da tutti i controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 534 c.c.

    Il giudice di merito aveva applicato la regola di salvezza dell'acquisto del terzo in buona fede dall'erede apparente; la ricorrente ne contestava l'applicazione alle quote sociali e la Corte d'appello aveva escluso l'assimilazione del registro delle imprese ai pubblici registri rilevanti ai fini del comma 3.

  • art. 274 c.c.

    La ricorrente invocava la retroattività degli effetti della sua abrogazione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 50/2006, sostenendo che il precedente regime aveva impedito tempestive trascrizioni e tutela dei propri diritti.

  • L. 29 dicembre 1993, n. 580

    Era richiamata in relazione alla disciplina del registro delle imprese e alla tesi dell'obbligo di iscrizione dell'accettazione dell'eredità concernente quote sociali.

  • d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 / d.lgs. 18 maggio 2001, n. 154

    Richiamati dalla ricorrente insieme alla disciplina di parità tra figli e alla pretesa retroattività degli effetti della riforma della filiazione.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che il previgente art. 274 c.c. aveva inciso illegittimamente sul diritto di azione.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare l'uso della non contestazione e il rilievo attribuito alle allegazioni dei terzi acquirenti e dei venditori.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che non vi fossero preclusioni istruttorie a suo carico rispetto ai fatti dedotti sin dall'atto introduttivo.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato sul riparto dell'onere della prova in tema di buona fede dei terzi acquirenti e di determinazione del valore della quota ereditaria.

  • art. 726 c.c.

    Richiamato per la stima della quota ereditaria secondo il valore venale di mercato.

  • art. 715 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle cautele da adottare nella divisione o nella gestione dei beni ereditari.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato in relazione alla decorrenza degli interessi sulle somme dovute a titolo di ripetizione o restituzione.

  • art. 1147 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1148 c.c. sulla posizione del possessore di buona o mala fede e sugli effetti restitutori.

  • art. 1148 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1147 c.c. in tema di frutti, interessi e restituzioni.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare omessa pronuncia o errata individuazione del petitum in relazione alla domanda di collazione.

  • art. 726 c.c.

    Richiamato per la determinazione del valore della quota di partecipazione ereditaria.

  • art. 390 c.p.c.

    Norma sulla rinuncia al ricorso, ritenuta rispettata nell'atto depositato.

  • art. 391 c.p.c.

    Norma applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio e per escludere la pronuncia sulle spese in presenza di accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso che la rinuncia comportasse l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, una rinuncia al ricorso ritualmente formulata e accettata da tutti i controricorrenti determina l'estinzione del processo, con esclusione della pronuncia sulle spese di legittimità.
  • La disciplina dell'acquisto dell'erede apparente ex art. 534 c.c. viene in rilievo quando il terzo abbia contratto con soggetti che si presentino come eredi; la tutela del terzo in buona fede non può essere esclusa solo sulla base di deduzioni astratte, ma richiede un corretto accertamento dei presupposti applicativi della norma.
  • Nel contesto successorio, la parte che invochi l'inefficacia degli atti dispositivi compiuti dall'erede apparente deve confrontarsi con il regime speciale di tutela dei terzi e con la disciplina di pubblicità prevista dall'ordinamento per il bene oggetto di disposizione.
  • Le doglianze relative alla determinazione del valore della quota ereditaria, alla decorrenza degli interessi e alla collazione devono essere specificamente ancorate al petitum e alla causa petendi dedotti in giudizio, altrimenti il motivo può risolversi in una contestazione di merito non autosufficiente.

Come è indicizzato

MaterieTutela dei legittimariDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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