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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09381/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

Le contribuenti avevano impugnato gli avvisi di accertamento con cui l'Ufficio, a seguito di procedura DOCFA, aveva rettificato la rendita catastale delle loro unità immobiliari, riclassificandole dalla categoria A/7 alla categoria A/8, classe 2. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto i ricorsi riuniti e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione e falsa applicazione del D.M. 701/1994, sostenendo che l'Ufficio avrebbe dovuto motivare in modo specifico il diverso classamento nonostante il DOCFA; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, sia quanto ai parametri usati per il passaggio in A/8, sia quanto alla motivazione degli avvisi di accertamento; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c. e omesso esame di elementi di prova, perché gli immobili non presenterebbero le caratteristiche di lusso e non sarebbero autonomi funzionalmente, anche in confronto con altri immobili richiamati nell'accertamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha escluso la nullità per motivazione apparente, osservando che la sentenza di merito consentiva di seguire il percorso logico-giuridico della decisione. Ha poi affermato che, in caso di classamento DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non disattenda i dati di fatto indicati dal contribuente ma si limiti a una diversa valutazione tecnica degli stessi; nel caso concreto, i dati forniti non erano stati contestati, ma rivalutati ai fini della classificazione. Ha inoltre precisato che la distinzione catastale tra A/7 e A/8 non coincide con i requisiti delle "abitazioni di lusso" del D.M. 2 agosto 1969 e che la presenza di terreno pertinenziale, ubicazione in zona di pregio e elevata superficie abitabile rendevano sostenibile il classamento in A/8. Ha escluso che la necessaria presenza di giardino o corte debba tradursi in uso esclusivo dell'immobile, sicché l'eventuale comune godimento di alcune aree non impedisce di per sé la categoria A/8. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna solidale delle ricorrenti alle spese e dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione del D.M. 701/94

    Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per contestare la corretta applicazione della disciplina catastale e dell'obbligo motivazionale dell'Ufficio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 116 c.p.c.

    È invocato dalle ricorrenti per lamentare un errato apprezzamento delle prove; la Corte ribadisce però che la censura mira in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La Corte richiama il parametro del "minimo costituzionale" della motivazione per escludere, nel caso concreto, la sua apparenza.

  • D.M. 2 agosto 1969

    È utilizzato come disciplina delle abitazioni di lusso, distinta dai criteri del classamento catastale; la Corte chiarisce che i due piani non coincidono.

  • d.l. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3, lett. e), convertito in L. n. 133 del 1994

    La Corte ne trae argomento per affermare che la categoria catastale A/1 e A/8 non coincide con le caratteristiche di lusso del D.M. 2 agosto 1969.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • D.M. 701/1994

    È richiamato quale disciplina della procedura DOCFA e della motivazione dell'avviso di classamento conseguente.

  • art. 3 L. 241/1990

    È invocato dalle ricorrenti come base dell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.

  • art. 7 L. 212/2000

    È invocato dalle ricorrenti come norma sul contenuto motivazionale degli atti impositivi.

Massime di principio

  • In tema di classamento catastale effettuato a seguito di procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente quando l'Ufficio indica i dati oggettivi e la classe attribuita e non disattende i dati di fatto forniti dal contribuente, limitandosi a una diversa valutazione tecnica degli stessi.
  • Se l'Amministrazione contesta non i dati fattuali dichiarati, ma la loro qualificazione tecnica ai fini catastali, non è necessaria una motivazione particolarmente analitica sulle singole differenze riscontrate; viceversa, se vengono contestati gli elementi di fatto, occorre una motivazione più approfondita.
  • La categoria catastale A/8 non coincide con la nozione di "abitazione di lusso" di cui al D.M. 2 agosto 1969: i due regimi rispondono a finalità diverse e non sono sovrapponibili.
  • Ai fini della distinzione tra A/7 e A/8 rilevano le caratteristiche complessive dell'immobile, come ubicazione in zona di pregio, ampiezza, terreno o giardino pertinenziale e qualità costruttive, senza che sia necessario l'uso esclusivo di ogni area di pertinenza.
  • In cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del merito o delle prove sotto la veste di violazione di legge o di vizio motivazionale, quando la sentenza impugnata abbia comunque reso percepibili le ragioni della decisione.

Come è indicizzato

MaterieClassamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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