Cassazione Civile, Ordinanza n. 09381/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
Le contribuenti avevano impugnato gli avvisi di accertamento con cui l'Ufficio, a seguito di procedura DOCFA, aveva rettificato la rendita catastale delle loro unità immobiliari, riclassificandole dalla categoria A/7 alla categoria A/8, classe 2. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto i ricorsi riuniti e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione e falsa applicazione del D.M. 701/1994, sostenendo che l'Ufficio avrebbe dovuto motivare in modo specifico il diverso classamento nonostante il DOCFA; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, sia quanto ai parametri usati per il passaggio in A/8, sia quanto alla motivazione degli avvisi di accertamento; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c. e omesso esame di elementi di prova, perché gli immobili non presenterebbero le caratteristiche di lusso e non sarebbero autonomi funzionalmente, anche in confronto con altri immobili richiamati nell'accertamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha escluso la nullità per motivazione apparente, osservando che la sentenza di merito consentiva di seguire il percorso logico-giuridico della decisione. Ha poi affermato che, in caso di classamento DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non disattenda i dati di fatto indicati dal contribuente ma si limiti a una diversa valutazione tecnica degli stessi; nel caso concreto, i dati forniti non erano stati contestati, ma rivalutati ai fini della classificazione. Ha inoltre precisato che la distinzione catastale tra A/7 e A/8 non coincide con i requisiti delle "abitazioni di lusso" del D.M. 2 agosto 1969 e che la presenza di terreno pertinenziale, ubicazione in zona di pregio e elevata superficie abitabile rendevano sostenibile il classamento in A/8. Ha escluso che la necessaria presenza di giardino o corte debba tradursi in uso esclusivo dell'immobile, sicché l'eventuale comune godimento di alcune aree non impedisce di per sé la categoria A/8. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna solidale delle ricorrenti alle spese e dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione del D.M. 701/94
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per contestare la corretta applicazione della disciplina catastale e dell'obbligo motivazionale dell'Ufficio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
È invocato dalle ricorrenti per lamentare un errato apprezzamento delle prove; la Corte ribadisce però che la censura mira in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.
art. 111, comma 6, Cost.
La Corte richiama il parametro del "minimo costituzionale" della motivazione per escludere, nel caso concreto, la sua apparenza.
D.M. 2 agosto 1969
È utilizzato come disciplina delle abitazioni di lusso, distinta dai criteri del classamento catastale; la Corte chiarisce che i due piani non coincidono.
d.l. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3, lett. e), convertito in L. n. 133 del 1994
La Corte ne trae argomento per affermare che la categoria catastale A/1 e A/8 non coincide con le caratteristiche di lusso del D.M. 2 agosto 1969.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
È richiamato quale disciplina della procedura DOCFA e della motivazione dell'avviso di classamento conseguente.
È invocato dalle ricorrenti come base dell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
È invocato dalle ricorrenti come norma sul contenuto motivazionale degli atti impositivi.
Massime di principio
- In tema di classamento catastale effettuato a seguito di procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente quando l'Ufficio indica i dati oggettivi e la classe attribuita e non disattende i dati di fatto forniti dal contribuente, limitandosi a una diversa valutazione tecnica degli stessi.
- Se l'Amministrazione contesta non i dati fattuali dichiarati, ma la loro qualificazione tecnica ai fini catastali, non è necessaria una motivazione particolarmente analitica sulle singole differenze riscontrate; viceversa, se vengono contestati gli elementi di fatto, occorre una motivazione più approfondita.
- La categoria catastale A/8 non coincide con la nozione di "abitazione di lusso" di cui al D.M. 2 agosto 1969: i due regimi rispondono a finalità diverse e non sono sovrapponibili.
- Ai fini della distinzione tra A/7 e A/8 rilevano le caratteristiche complessive dell'immobile, come ubicazione in zona di pregio, ampiezza, terreno o giardino pertinenziale e qualità costruttive, senza che sia necessario l'uso esclusivo di ogni area di pertinenza.
- In cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del merito o delle prove sotto la veste di violazione di legge o di vizio motivazionale, quando la sentenza impugnata abbia comunque reso percepibili le ragioni della decisione.
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