Cassazione Civile, Sentenza n. 9977/2022 del 28/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli (n. 4274/2016) relativa a riparto di somme e risarcimenti per infiltrazioni da terrazzo comune: la ricorrente contestava l'allocazione delle somme disposta in appello (revoca della condanna per €5.000 e riparto dei danni di €2.236,83 e €964,80 tra Condominio, Bruzzano e Tancredi secondo art.1126 c.c.). In sede di cassazione sono emerse questioni processuali: validità della notifica via PEC, necessità di deposizione dell'originale analogico e dell'attestazione di conformità della relata/PEC, effetti della morte della parte e del difensore, e tempestività del ricorso del Condominio (notificato in data successiva).
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso di Anna Maria Tancredi per omissione dell'attestazione di conformità all'originale della copia analogica della notifica e per difetto di adempimenti successivi alla morte del difensore/parte; ha altresì dichiarato inammissibile il ricorso del Condominio, che, notificato successivamente, si è convertito in ricorso incidentale ma è risultato tardivo rispetto al termine di 40 giorni (artt. 370 e 371 c.p.c.). È stata ritenuta inammissibile anche la memoria depositata tardivamente; le spese di cassazione sono compensate e la Corte ha rilevato l'obbligo, se dovuto, di versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 176/2020)
Disciplina lo svolgimento dell'adunanza/camera di consiglio in modalità previste per il periodo emergenziale; la causa è stata decisa in camera di consiglio secondo tale disposizione.
Norma richiamata dalla Corte d'appello per stabilire i criteri di riparto delle spese per la conservazione e la riparazione delle parti comuni (criteri applicativi nell'allocazione dei danni tra condomini).
art. 16 d.l. n. 179/2012 (conv. L. n. 221/2012)
Consente la notifica a mezzo PEC agli avvocati e disciplina gli effetti della notifica telematica; la Corte ne ha riconosciuto la legittimità per la notifica del ricorso di cassazione.
art. 3-bis L. n. 53/1994 e art. 9 commi 1-bis e 1-ter L. n. 53/1994
Regolano la riproduzione digitale di atti e l'attestazione di conformità: la Corte ha ritenuto che il deposito digitale del ricorso non richieda firma digitale e che, tuttavia, in presenza di parti non costituite o non difese, l'attestazione di conformità della relata/PEC all'originale analogico sia onere della parte ricorrente entro l'udienza, pena l'improcedibilità.
Determinano i termini per il deposito del controricorso e del ricorso incidentale; la Corte ha applicato tali disposizioni per escludere l'ammissibilità del ricorso del Condominio, ritenuto tardivo e quindi convertito in incidente ma inammissibile.
Disciplina la costituzione del procedimento, la sostituzione del difensore per morte e le comunicazioni di cancelleria: la Corte ha rilevato che la morte del difensore/parte non interrompe il giudizio di cassazione e che, in mancanza della nomina di nuovo procuratore da parte degli eredi, vengono meno i presupposti per ulteriori adempimenti.
art. 13, comma 1-quater e 1-bis d.P.R. 30/05/2002 n. 115
Prevede l'eventuale contributo unificato aggiuntivo: la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte dei ricorrenti.
Massime di principio
- La notifica via PEC agli avvocati è valida ma la parte che si avvale della notificazione telematica deve, quando richiesto, depositare entro l'udienza l'attestazione di conformità all'originale analogico della relata/PEC; la mancata produzione può comportare l'improcedibilità del ricorso.
- Il primo ricorso notificato determina l'apertura del procedimento; ricorsi successivi vengono considerati incidentali e sono soggetti ai termini di deposito di controricorso (artt. 370 e 371 c.p.c.): la tardività comporta inammissibilità.
- La morte della parte o del procuratore non interrompe automaticamente il giudizio di cassazione: è necessario che gli eredi o il nuovo difensore compiano gli adempimenti processuali previsti entro i termini; l'inerzia può precludere la prosecuzione dell'impugnazione.
- Memorie o depositi oltre i termini processuali previsti sono inammissibili; non è sufficiente la mera notifica se non accompagnata dalla documentazione richiesta (es. attestazioni di conformità).
- In caso di reciproca soccombenza o di inammissibilità/improcedibilità incrociata la Corte può compensare le spese di giudizio; tuttavia rimangono eventuali obblighi amministrativi come il contributo unificato aggiuntivo.
- Per le notifiche telematiche, il formato del file digitale (pdf vs p7m) e l'assenza di firma digitale non sono automaticamente cause di nullità se sussistono i requisiti normativi e la documentazione originale è depositata conformemente.
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