Cassazione Civile, Sentenza n. 9846/2022 del 28/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della decisione di merito che aveva disposto lo scioglimento del Condominio Primavera e la costituzione di due condomini distinti (edifici A/B e C) con un supercondominio, nonché l'approvazione di tabelle millesimali. I mezzi di impugnazione denunciavano: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 62 disp. att. c.c. (la divisione sarebbe illegittima perché molte cose restavano in comune e quindi la separazione sarebbe stata solo amministrativa); 2) errore nel calcolo del quorum (la domanda sarebbe stata proposta anche da proprietari di box e ciò avrebbe inciso sul quorum previsto per legge); 3) ultra petita per aver approvato tre tabelle millesimali con la creazione di fatto di tre condomini invece dei due richiesti. Inoltre rilevate da parte resistente/vite proceduralità: difetti di notifica ad alcuni intimati e carenza della copia autentica della sentenza d'appello (mancanza della pag. 13) depositata in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dal Condominio Primavera per la mancata produzione della copia autentica completa della sentenza impugnata (mancava la pag. 13 con le argomentazioni sull'inammissibilità dell'appello incidentale), ai sensi dell'onere documentale previsto; ha invece ammesso e esaminato i ricorsi proposti singolarmente da Maddalena Cremona e Vittorio Meroni, rigettandoli nel merito. Sul merito la Corte ha confermato che: la divisione è legittima perché gli immobili risultanti sono autonomi nonostante la permanenza in comune di talune parti (giardino, recinzione, centrale termica, impianto fognario/idrico) come consentito dagli artt. 61 e 62 disp. att. c.c. in relazione allart. 1117 c.c.; il quorum va calcolato su base personale e non su base reale (quindi la presenza dei proprietari dei box non ha reso invalida la domanda); l'approvazione di una tabella millesimale separata per i box non equivale alla costituzione di un terzo condomìnio ma serve al riparto delle spese specifiche. Per difetti di notifica contestati la Corte ha ritenuto superflua la regolarizzazione perche' il ricorso e' infondato. Sono state condannate le parti soccombenti al pagamento delle spese processuali e disposto l'onere del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 61 disp. att. c.c.
Consente lo scioglimento del condominio e la costituzione di condomini separati quando gli immobili siano divisibili in edifici autonomi; non impedisce la permanenza in comune di alcune cose indicate dallart. 1117 c.c.
art. 62 disp. att. c.c.
Integra lart. 61 nella disciplina della separazione; rinvia allart. 1117 c.c. per le parti che possono restare in comune pur consentendo l'autonomia degli edifici
art. 1117 c.c.
Individua le parti comuni dell'edificio. La permanenza in comune di alcune di tali parti non esclude di per sé la possibilità di costituire condomini distinti se gli edifici risultano autonomi
art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
Impone l'onere di depositare la copia autentica della sentenza impugnata. La mancanza di pagine essenziali può determinare limprocedibilità dellimpugnazione per insufficienza del materiale necessario al controllo di legittimità
art. 360, comma 1, nn. 3,4,5 c.p.c.
Regola i motivi di cassazione: n.3 per violazione di legge (contestata sugli artt. 61/62); n.4 per violazione dellart. 112 c.p.c. (pronunce ultra petita); n.5 per omesso esame di un fatto decisivo. La Corte chiarisce i corretti ambiti di ciascuna censura e l'inidoneità di alcune deduzioni portate in cassazione
art. 112 c.p.c.
Disciplina l'errore in procedendo per omesso esame di questioni in merito. La Corte distingue tra omesso esame in grado di merito e i requisiti per far valere in cassazione un omitted datum
art. 140 c.p.c.
Consente notifiche a norme speciali; tuttavia la prova del perfezionamento tramite raccomandata informativa deve essere depositata per documentare la regolarità delle notifiche
art. 13 D.P.R. 115/2002
Prevede l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale contributo
Massime di principio
- La divisione di un condominio in più condomini è ammissibile se dalle opere risulta l'autonomia strutturale degli edifici separati; la persistenza di alcune parti comuni (es. giardino, recinzione, impianti centrali) non impedisce la separazione quando tali parti rientrano nelle previsioni dellart. 1117 c.c. e non comportano ingerenze reali sulla proprietà esclusiva
- Il quorum richiesto per l'azione di scioglimento va calcolato sulla base personale (numero di condomini) e non sulla base reale (millessimi); la partecipazione di proprietari di box che siano a loro volta condomini non invalida automaticamente il computo
- L'approvazione di una tabella millesimale separata per i box non equivale alla creazione di un nuovo condomìnio autonomo; serve esclusivamente per il criterio di ripartizione delle spese relative ai locali box
- In Cassazione l'onere probatorio e documentale è rigoroso: la mancata produzione della copia autentica integrale della decisione impugnata può determinare l'improcedibilità del ricorso perché impedisce il controllo sulla completezza della motivazione
- L'omesso esame di motivi in sede di merito costituisce errore in procedendo riconoscibile ma, per qualificare la doglianza ai fini di Cassazione come vizio rilevante ai sensi dellart. 360, n.5, occorre che si tratti di un dato fattuale decisivo e documentato negli atti; le questioni processuali non opportunamente inquadrate non vengono convertite automaticamente in vizio di legittimità
- Difetti di notifica possono giustificare la regolarizzazione del contraddittorio, ma se l'impugnazione risulta manifestamente infondata la Corte può ritenere superflua la regolarizzazione per esigenze di ragionevole durata del processo
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