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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9876/2022 del 28/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva rigettato l'appello contro la declaratoria di improcedibilità della sua opposizione al precetto di rilascio (convalida di sfratto). Il ricorso articolava tre motivi: (1) omissione di pronuncia sulla domanda di risarcimento danni; (2) errata valutazione circa la qualificazione dell'opposizione come opposizione all'esecuzione e la conseguente inammissibilità dell'appello; (3) errata applicazione dei principi sulle spese processuali (art. 91 c.p.c.), con conseguente ingiusta condanna alle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che non era stata proposta in primo grado una domanda risarcitoria nell'atto introduttivo, per cui non vi è omissione di pronuncia. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità e, in ogni caso, manifestamente infondato: la Corte d'appello aveva correttamente distinto i diversi capi di opposizione e valutato l'inammissibilità e la tardività degli argomenti impugnati. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché riferito a un'ipotesi meramente subordinata all'accoglimento dei precedenti motivi non dimostrati; la Corte ha confermato la reiezione dell'appello sia in rito sia nel merito e ha quindi disposto la condanna della ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 4.200,00 per compensi, oltre a spese forfettarie 15%, esborsi Euro 200,00 ed accessori di legge. Inoltre la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per l'obbligo, in capo al ricorrente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (comma 1-quater e 1-bis) come modificato dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Norma invocata come base della censura per violazione di legge o vizio di motivazione; la Corte ha valutato i singoli profili come infondati o inammissibili e quindi non ha ravvisato la violazione dedotta.

  • art. 1218 c.p.c. (citato)

    Richiamato nella prima censura insieme ad altri articoli; la Corte ha ritenuto irrilevante la questione perché non vi era domanda risarcitoria contenuta nell'atto introduttivo, per cui non si poteva parlare di omissione di pronuncia.

  • art. 112 c.p.c. (citato)

    Richiamato nella censura ma la Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione applicabile, essendo assente la domanda sostanziale dedotta in primo grado.

  • art. 615 c.p.c.

    Norma sul procedimento per le opposizioni agli atti esecutivi; la Corte ha richiamato il corretto utilizzo delle norme, confermando che il giudice d'appello può esaminare separatamente i diversi capi di opposizione e valutare l'ammissibilità.

  • art. 617 c.p.c.

    Norma collegata alle opposizioni agli atti esecutivi; utilizzata nel contestato inquadramento della domanda originaria e nella valutazione della tardività e dell'erroneità dei mezzi di impugnazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Norma sulle spese processuali; la Corte ha applicato il principio generale della soccombenza e ha confermato la condanna alle spese dell'appellante, ritenendo non provati i presupposti per aggravio di condanna ex art. 96 c.p.c.

  • art. 96, comma 3 c.p.c.

    Richiamato dalla controricorrente per una richiesta di maggiore condanna; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per applicare la sanzione prevista da tale norma.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater e comma 1-bis

    Norme che prevedono l'obbligo, per l'istante che propone ricorso successivamente al 30/01/2013 e che vede il ricorso rigettato, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per tale versamento.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228/2012

    Norma modificativa che ha introdotto il comma rilevante dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002; richiamata per il regime del contributo unificato.

Massime di principio

  • Per essere valutata in sede d'impugnazione la domanda di risarcimento danni deve essere espressamente proposta nell'atto introduttivo: l'assenza di una domanda specifica in primo grado è motivo per escludere la relativa pronuncia in appello o in cassazione.
  • In materia di opposizione agli atti esecutivi il giudice può esaminare separatamente i vari capi di opposizione: parti dell'opposizione possono essere ritenute inammissibili per errori formali o tardività, mentre altre possono essere valutate nel merito.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e articolati: la genericità o la carenza di specificità determinano l'inammissibilità della censura.
  • La regola della soccombenza (art. 91 c.p.c.) comporta la condanna alle spese della parte che perde l'impugnazione; l'aggravamento della condanna ex art. 96 c.p.c. richiede presupposti chiaramente provati.
  • Se il ricorso è stato proposto dopo il 30/01/2013 e viene rigettato, opera l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato (art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater), senza margine discrezionale quando ricorrono i presupposti formali.

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