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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9848/2022 del 28/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia verteva sulla proprietà di porzioni di cortile catastalmente individuate (ex particelle n. 40 e 609 del foglio 239, loc. Camemi, Ragusa). Spadola aveva chiesto la declaratoria di piena proprietà della porzione di cortile antistante i suoi fabbricati e la nullità parziale di una precedente transazione; la Flaminia resisteva chiedendo l'accertamento della comproprietà e la nullità/inefficacia dell'atto di vendita in favore della Spadola. In primo grado fu dichiarata la comproprietà dell'area contesa; la Corte d'appello riformò in parte, riconoscendo a Spadola la proprietà esclusiva della porzione corrispondente alla ex particella 40 e la comproprietà della parte corrispondente alla ex particella 609. Flaminia impugnò in Cassazione articolando sei motivi (presunto conflitto di titoli e prevalenza di atti trascritti anteriormente, uso di documenti stragiudiziali, variazione catastale dolosa, valore confessorio della transazione del 12.12.2003, nullità relativa dell'atto di vendita ecc.). La Cassazione ha esaminato i motivi: ha ritenuto che non sussistesse conflitto tra titoli perché gli atti riguardavano immobili/materialmente distinti, ha escluso l'influenza decisiva della perizia stragiudiziale, ha ritenuto irrilevante per la decisione la variazione catastale e ha delimitato l'effetto della transazione alla porzione riconosciuta (ex particella 609). Ha inoltre escluso l'usucapione e ha ritenuto inammissibili o infondati vari profili che richiedevano nuovo accertamento di fatto.

La decisione

La Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da FLAMINIA Consulting S.A. e ha confermato, in sostanza, l'accertamento di proprietà operato dalla Corte d'appello: Spadola è proprietaria esclusiva della porzione di cortile corrispondente alla ex particella n. 40; la porzione corrispondente alla ex particella n. 609 è stata riconosciuta in comproprietà tra le parti, secondo quanto già deciso in appello. La Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i sei motivi di doglianza avanzati dal ricorrente (tra cui la presunta prevalenza di un atto trascritto anteriormente, la rilevanza di documenti stragiudiziali, la nullità relativa degli atti). Il ricorso è stato quindi respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.700,00 oltre accessori, e gravato dell'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2644 c.c.

    La disciplina sull'opponibilità della trascrizione tra successivi acquirenti si applica quando le plurime alienazioni hanno ad oggetto lo stesso immobile; la Corte ha escluso il conflitto tra titoli perché gli atti di vendita riguardavano porzioni diverse del cortile

  • art. 2697 c.c.

    Regola il principio della prova; invocato dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto che l'identificazione dei cespiti debba desumersi dal contenuto degli atti, non da elementi probatori esterni non decisivi

  • art. 1117 c.c.

    Norma che elenca le parti comuni dell'edificio (rilevante per la nozione di comproprietà su cortile condominiale/parti comuni); la Corte ha considerato che la presunzione di comproprietà può essere superata da specifici titoli

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale di cassazione che disciplina i motivi di ricorso (violazione di legge e omesso esame di fatti); la Corte l'ha utilizzata per inquadrare e decidere le censure del ricorrente, dichiarandone alcune inammissibili o infondate

  • art. 1159 c.c.

    Norma sull'usucapione decennale; la Corte ha escluso che si fosse perfezionato l'acquisto per usucapione, mancando gli elementi richiesti (acquisto a non domino/interversio possessionis)

  • art. 1159-bis c.c.

    Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale: la Corte ha ritenuto che la norma non fosse applicabile a un cortile pertinenziale di unità residenziali

  • art. 1362 c.c.

    Norma sull'interpretazione del contratto; la Corte rileva che il ricorrente non ha dedotto specificamente la violazione delle regole interpretative ex artt. 1362 e ss., per cui non è stata operata la rilevata rilettura ermeneutica degli atti

  • art. 1439 c.c.

    Richiamata dal ricorrente come principio; la Corte non ha ritenuto che il presunto richiamo a tale principio incidesse sulla decisione (la doglianza è risultata generica)

  • art. 2735 c.c.

    Norma sul valore probatorio della scrittura privata; il ricorrente invocava il valore confessorio della transazione del 12.12.2003, ma la Corte ha delimitato la portata della transazione alla porzione di cortile specificamente riconosciuta (ex particella 609)

  • art. 115 c.p.c.

    Norma sul principio dispositivo e sulla compartecipazione delle parti alla formazione della prova; richiamata dal ricorrente in sede di censura procedurale

  • art. 116 c.p.c.

    Norma sulle prove atipiche e sulla valutazione della prova; menzionata nella censura ma la Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione

  • art. 112 c.p.c.

    Principio del contraddittorio e della decisione sulla base degli elementi costituenti il processo; invocato ma la Corte ha ritenuto che il contraddittorio non fosse violato nella produzione del documento stragiudiziale

  • art. 36 c.p.c.

    Norma sulla modalità e contenuto dell'atto di impugnazione; richiamata nella censura relativa alla qualificazione della domanda riconvenzionale

  • art. 167 c.p.c.

    Norma sulle eccezioni e contestazioni nella comparsa di costituzione; richiamata nella censura ma la Corte ha ritenuto irrilevante l'assetto dedotto

  • art. 378 c.p.c.

    Norma che disciplina la memoria della parte resistente in cassazione; la controricorrente ha depositato memoria ai sensi di tale articolo e la Corte ne ha tenuto conto nell'assegnazione delle spese

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13

    comma 1-quater, comma 1-bis

    Norme sul contributo unificato di impugnazione; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento da parte del ricorrente, se dovuto

Massime di principio

  • Quando lo stesso disponente compie più alienazioni, l'eventuale 'conflitto tra successivi acquirenti' ai sensi dell'art. 2644 c.c. rileva solo se gli atti concernono materialmente lo stesso bene: se gli atti riguardano porzioni distinte, la disciplina del conflitto non si applica.
  • L'identificazione dell'immobile trasferito si desume prioritariamente dal contenuto e dalla planimetria incorporata negli atti di trasferimento; elementi probatori esterni non possono sovrapporsi all'interpretazione negoziale degli atti salvo che la stessa sia ambigua e richieda integrazione interpretativa motivata.
  • La presunzione di comproprietà di aree comuni (es. cortili) può essere superata da titoli specifici che attribuiscono in modo inequivoco la proprietà esclusiva su porzioni determinate.
  • Le perizie o documenti stragiudiziali prodotti in causa hanno valore solo se il loro contenuto è decisivo e se sono stati regolarmente prodotti e comunicati; se tali documenti costituiscono un mero 'conforto' della decisione basata sugli atti, la loro produzione non invalida il contraddittorio.
  • La transazione tra le parti ha efficacia nei limiti del contenuto negoziale che le parti hanno concordato: non può essere automaticamente estesa ad ambiti non espressamente contemplati dal negozio transattivo.
  • Le doglianze in Cassazione che richiedono un nuovo apprezzamento di fatto o una diversa valutazione delle prove sono spesso inammissibili; la Corte di legittimità verifica in particolare la corretta applicazione del diritto e la regolarità del procedimento, non reinterpreta i fatti.
  • L'usucapione richiede gli specifici presupposti normativi (possesso pacifico, continuo, materiale e, a seconda dei casi, l'interversio possessionis): la mera detenzione o atti catastali non sono sufficienti a fondare l'acquisto per usucapione.
  • In questioni di opponibilità dei titoli e di efficacia delle trascrizioni, è fondamentale verificare la corrispondenza materiale tra le particelle catastali/planimetrie e la descrizione negoziale contenuta negli atti; difformità rilevanti possono determinare esiti diversi rispetto alla presunzione di comproprietà.

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