Cassazione Civile, Sentenza n. 9842/2022 del 28/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Procedimento disciplinare per presunte violazioni della legge notarile e del codice deontologico: in particolare (i) violazione dell'art. 147 lett. b) legge n. 89/1913 in relazione all'art. 31 lett. f) del codice deontologico (per aver svolto 'ricorrenti prestazioni' presso la "Notar Assistent" s.r.l., compromettendo il dovere di imparzialità), (ii) violazione dell'art. 147 lett. c) per essersi avvalso di procacciatori e aver fatto illecita concorrenza, (iii) violazione dell'art. 147 lett. a) per avere compromesso decoro e prestigio della classe notarile. Contestati 101 atti stipulati presso l'immobile di piazza Cesare Cantù 16 in specifici mesi e fatture elevate emesse a favore della "Orizzonte 2015" s.r.l.; il Consiglio Notarile aveva chiesto l'avvio del procedimento disciplinare.
La decisione
La Corte Suprema ha respinto il ricorso del notaio e confermato l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma che aveva accolto in parte il reclamo del Consiglio Notarile: il notaio è stato ritenuto responsabile non solo della violazione dell'art. 147 lett. b) (come aveva accertato la CO.RE.DI.), ma anche della violazione dell'art. 147 lett. c) e lett. a). La Corte d'Appello aveva irrogato la sanzione della sospensione per un mese. La Suprema Corte ha ritenuto corretta la valutazione probatoria per indizi operata dal giudice di merito (elementi gravi, precisi e concordanti: targhe esterne, uso della linea telefonica/rete, collegamenti societari e fatture esorbitanti) e ha escluso vizi motivazionali o errori di diritto denunciati dal ricorrente; ha inoltre respinto l'eccezione sul diverso principio di prova mutuato dal penale (ricordando la natura disciplinare non penale della sanzione). Quanto alle attenuanti (incensuratezza), la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice del merito nel non concederle e la proporzionalità della sospensione di un mese. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
legge n. 89/1913 (legge notarile) - art. 147, lett. a), b), c)
Art. 147 lett. b) (dovere di imparzialità) ricollegato alla condotta di svolgere ricorrenti prestazioni presso soggetti terzi; lett. c) relativo all'uso di procacciatori e concorrenza illecita; lett. a) relativo al decoro e prestigio della categoria: la Corte ha ritenuto che i fatti accertati integrino contemporaneamente tali distinte fattispecie, ciascuna tutelante interessi diversi e autonoma.
Codice deontologico - art. 31, lett. f)
Il dovere di imparzialità impone al notaio di astenersi da comportamenti reiterati che lo pongano ad operare presso recapiti di terzi, poiché ciò può turbare le condizioni di imparzialità e configurare una forma di 'etero-direzione'. La Corte ha ritenuto sussistente la violazione in presenza di elementi indiziari che dimostravano prestazioni ricorrenti presso la sede esterna.
legge n. 89/1913 - art. 144, 1° co.
"se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sono sostituite l'avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall'articolo 138-bis, comma 1, alla sospensione, e la sospensione alla destituzione"
La norma consente la sostituzione della sospensione con sanzioni meno afflittive in presenza di attenuanti; tuttavia la Corte conferma che la valutazione della sussistenza delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito, il quale deve motivare la concessione o il diniego.
Costituzione - art. 27 (richiamata dall'impugnante)
Richiamata dal ricorrente in relazione a principi di prova e presunzione d'innocenza; la Corte osserva però che la disciplina disciplinare non è sostanzialmente penale e quindi non si applicano integralmente le stesse regole probatorie del processo penale (es. 'oltre ogni ragionevole dubbio').
Massime di principio
- La presenza di elementi indiziari 'gravi, precisi e concordanti' (es. targhe/segni esterni, uso di linee telefoniche/reti, collegamenti societari, fatture anomale, ripetizione temporale) può essere sufficiente in sede disciplinare per fondare responsabilità anche in assenza di prova diretta.
- L'operare ripetuto del notaio presso un recapito di terzi può integrare violazione del dovere di imparzialità (codice deontologico) anche se gli atti censurati rappresentano una quota numericamente contenuta del totale: la ricorrenza nel tempo prevale sulla semplice percentuale.
- Il collegamento economico o societario tra soggetti che forniscono servizi di segreteria/visure e un'agenzia che indirizza clientela può essere valutato come corrispettivo per procacciamento se le somme pagate risultano esorbitanti rispetto al servizio dichiarato.
- Il «concorso apparente» tra norme disciplinari e di legge non esclude automaticamente l'accertamento di più responsabilità: norme diverse tutelano interessi distinti e possono trovare autonoma applicazione rispetto a medesime condotte.
- Nel procedimento disciplinare la prova non segue il rigore del processo penale: il giudice disciplina può valorizzare la prova indiziaria con il criterio della probabilità e della valutazione complessiva degli elementi; tuttavia la motivazione deve dimostrare la coerenza e la congruità degli indizi.
- La concessione di attenuanti generiche (es. incensuratezza) è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito e non costituisce un diritto automatico; deve essere valutata e motivata caso per caso.
- In casi analoghi è fondamentale documentare concretamente l'esternalizzazione di servizi (contratti, evidenze operative, uso di linee/ambienti in modo esclusivo) e giustificare compensi percepiti verso terzi per neutralizzare l'interpretazione di pagamenti per procacciamento.
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