Cassazione Penale, Sentenza n. 29642/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Primo motivo: censura di violazione degli artt. 216, comma 1, n.1, 223 e 291 legge fallimentare e vizio di motivazione nella qualificazione del TONDI quale amministratore di fatto della società "DUE ESSE s.r.l.", contestando la valutazione delle deposizioni (in particolare delle teste Giuseppina Cirillo e del teste Smanio) e rilevando che la responsabilità per la distrazione degli automezzi sarebbe stata fondata su elementi errati (tra cui la consegna di assegni circolari) e che, ai fini del pregiudizio ai creditori, andrebbe preso in considerazione lo stato di insolvenza alla data della dichiarazione di fallimento. Secondo motivo: dedotta violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.) ed erronea applicazione delle norme penali (artt. 132, 133, 81, comma finale c.p.) connesso difetto di motivazione sulle modalità di determinazione della pena, in particolare sull'aumento per continuazione e l'operatività delle aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la valutazione di merito: la veste di amministratore di fatto è stata accertata non solo tramite la dichiarazione del teste Smanio ma anche tramite le deposizioni dei testi Carfora, Trombini e Caliendo e dagli accertamenti della polizia giudiziaria che hanno documentato trasferimenti di automezzi a terzi; tali elementi costituiscono indici di "significatività" e "continuità" ai sensi dell'art.2639 c.c. Inoltre, per la bancarotta fraudolenta per distrazione non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza, ma la volontà di dare al patrimonio sociale destinazione diversa dalla garanzia dei creditori. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché il TONDI non aveva dedotto in appello contestazioni sul trattamento sanzionatorio, pertanto non poteva sollevarle in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Limita l'ammissibilità e l'ambito di esposizione dei motivi di ricorso in cassazione; il ricorso deve essere formulato nei limiti previsti da tale disposizione
artt. 216, comma 1, n. 1; 223; 291 legge fallimentare
Norme richiamate relativamente agli illeciti fallimentari e alla disciplina probatoria/riconoscimento di condotte distrattive/documentali nell'ambito del fallimento; impugnazione mirava alla violazione di tali disposizioni
Criteri per riconoscere l'amministratore di fatto: si richiedono indici di significatività e continuità dell'intervento gestionale; la Corte ha ritenuto soddisfatti tali indici dalle dichiarazioni e dagli accertamenti
art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.
Prevede i motivi di ricorso per cassazione (tra cui vizi di motivazione e violazione di legge); il ricorrente aveva richiamato tali censure per il secondo motivo
artt. 132, 133, 81 (ultimo comma) cod. pen.
Norme sul sistema di determinazione della pena, aggravanti e continuazione; il ricorrente contestava la corretta applicazione di tali disposizioni nella determinazione del trattamento sanzionatorio
Consente la condanna per spese e, in casi di c.d. colpa nella proposizione del ricorso, l'irrogazione di somme a titolo di ammenda: la Corte ha condannato il ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La qualifica di "amministratore di fatto" può essere riconosciuta anche in assenza di cariche formali quando emergono indici di significatività e continuità dell'intervento gestionale (rapporti con dipendenti, trasferimenti patrimoniali, gestione contabile): è una valutazione di fatto, difficilmente sindacabile in cassazione se ben motivata.
- La distrazione di beni aziendali (bancarotta fraudolenta distrattiva) si realizza con la volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia per i creditori; non è necessario provare che l'agente fosse consapevole dello stato di insolvenza al momento della condotta.
- Le contestazioni sulla determinazione della pena in cassazione sono ammissibili solo se correttamente dedotte nei precedenti gradi di giudizio; questioni non sollevate in appello non possono essere generalmente proposte per la prima volta in Cassazione.
- Le decisioni di merito vanno esaminate unitariamente: la Corte di Cassazione verifica la congruità e la logicità della motivazione complessiva, non la ritrattazione delle valutazioni probatorie di fatto fondate su elementi concreti.
- Un ricorso manifestamente infondato o che solleva profili non discussi nei gradi precedenti può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e sanzioni (ammenda) a carico del ricorrente; occorre quindi valutare cautelativamente la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione.
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