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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11236/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Una dipendente dell'impresa appaltatrice che aveva svolto attività di fornitura e assistenza specialistica per il sistema dei servizi pubblici per l'impiego provinciale ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della Provincia per crediti di lavoro relativi a retribuzioni non pagate per alcuni mesi. La Provincia ha proposto opposizione, accolta in primo grado; la lavoratrice ha poi ottenuto riforma in appello. In cassazione la Provincia ha proposto sei motivi, ma la Corte non li esamina nel merito perché rileva d'ufficio la tardività del ricorso: la sentenza d'appello era stata pubblicata il 6 aprile 2017 e il ricorso notificato il 3 novembre 2017, oltre il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c. La Corte esclude anche la sospensione feriale dei termini, perché la controversia era stata trattata con rito del lavoro; richiama inoltre il principio secondo cui l'azione dell'ausiliare dell'appaltatore verso il committente ex art. 1676 c.c. rientra nella competenza del giudice del lavoro, essendo fondata sul rapporto di locatio operarum e non sul contratto di appalto in sé.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per tardività. Rileva che il termine lungo per impugnare, decorrente dalla pubblicazione della sentenza d'appello, era scaduto il 6 ottobre 2017, mentre la notificazione del ricorso è avvenuta il 3 novembre 2017. Esclude l'applicabilità della sospensione feriale dei termini, poiché la causa era stata trattata con rito del lavoro. Condanna la Provincia ricorrente alla rifusione delle spese di lite e dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    termine lungo di sei mesi

    Il termine lungo per proporre impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza e, nel caso concreto, era scaduto prima della notificazione del ricorso.

  • art. 409 c.p.c.

    La controversia relativa al credito retributivo dell'ausiliare dell'appaltatore verso il committente, pur connessa a un appalto, rientra nella competenza del giudice del lavoro perché fondata sul rapporto di lavoro.

  • art. 1676 c.c.

    L'azione del lavoratore dell'appaltatore verso il committente per il pagamento del credito retributivo opera nei limiti di quanto dovuto dal committente all'appaltatore e non trae fondamento dal solo contratto di appalto.

  • L. n. 742 del 1969, art. 3

    La sospensione feriale dei termini non si applica quando la controversia, pur non rientrando in quelle tipiche del rito lavoro, sia stata trattata con tale rito, che assume valore di criterio di riferimento per il computo dei termini di impugnazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendo i presupposti di legge, sussiste l'obbligo della parte soccombente di versare un importo pari al contributo unificato già corrisposto.

  • art. 380 bis 1, comma 2, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la motivazione contestuale.

Massime di principio

  • Il termine lungo per impugnare va calcolato dalla pubblicazione della sentenza e, se il ricorso è notificato oltre la scadenza, l'impugnazione è inammissibile, salvo sospensioni applicabili.
  • La sospensione feriale dei termini non si applica alle controversie trattate con rito del lavoro, anche quando il giudice abbia adottato tale rito per qualificare la natura della controversia.
  • L'azione del lavoratore dell'appaltatore contro il committente ex art. 1676 c.c. è funzionalmente connessa al rapporto di lavoro e, per la sua natura, appartiene alla cognizione del giudice del lavoro.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il soccombente è normalmente condannato alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneCompetenzaImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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