Cassazione Civile, Ordinanza n. 36523/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia riguarda un fondo rustico sito in Agrigento. I proprietari hanno agito sostenendo in via principale l'inesistenza di un valido titolo contrattuale tra le parti e chiedendo il rilascio del fondo; in subordine hanno domandato la risoluzione del rapporto agrario per effetto di una disdetta del 10 giugno 2015, ovvero per grave inadempimento degli occupanti. Gli occupanti hanno sostenuto invece che il fondo fosse stato in origine coltivato dal loro dante causa in forza di mezzadria e che, cessato quel rapporto, fosse sorto un contratto verbale di affitto poi disciplinato e prorogato dalla L. n. 203 del 1982. In appello la Corte territoriale ha qualificato il rapporto come affitto agrario e ha ritenuto provato l'inadempimento degli affittuari per mancato pagamento dei canoni almeno dal 2010, dichiarando la risoluzione e confermando il rilascio. Nel ricorso per cassazione gli affittuari hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 5, comma 3, L. n. 203 del 1982, assumendo che mancasse la preventiva contestazione formale delle inadempienze, necessaria come condizione di proponibilità/improponibilità dell'azione; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. per travisamento e omessa valutazione della prova, sostenendo che la lettera del 10 giugno 2015 non contenesse alcuna reale contestazione dei canoni insoluti ma solo la richiesta di rilascio del fondo come occupato senza titolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata, rilevando che non era comunque provata la notifica della sentenza ai fini del termine breve e che la copia notificata non era nella disponibilità del Collegio. Ha inoltre osservato, in via subordinata, che i motivi sarebbero stati comunque infondati: ha ribadito il principio secondo cui, nelle azioni di risoluzione di contratto agrario, la contestazione preventiva dell'inadempimento deve precedere il tentativo di conciliazione; ma ha distinto l'ipotesi in cui l'attore agisca in via principale per l'inesistenza del rapporto agrario e solo in subordine chieda la risoluzione, affermando che in tale caso non è tenuto a effettuare la previa contestazione se nella sua prospettiva il rapporto non esiste. In ogni caso, la sentenza impugnata aveva già accertato in fatto che la lettera del 10 giugno 2015 integrava una contestazione dell'inadempimento, e tale accertamento non era più sindacabile in cassazione.
Norme richiamate
la contestazione delle inadempienze è condizione di proponibilità della domanda di risoluzione del contratto agrario e deve precedere il tentativo di conciliazione, per consentire all'affittuario di sanare l'inadempienza entro tre mesi
il tentativo di conciliazione va collocato dopo la previa contestazione dell'inadempimento, non potendo sostituirla
art. 11, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
richiamato come disciplina attuale del tentativo obbligatorio di conciliazione in materia agraria
art. 1, secondo comma, L. n. 203 del 1982
i contratti di affitto a coltivatori diretti hanno durata minima quindicennale, con proroga legale in mancanza di disdetta
prevede la conversione, su richiesta delle parti, dei contratti associativi esistenti, tra cui la mezzadria, in contratti di affitto
i contratti non convertiti conservano una durata residua di sei o dieci anni
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
richiamato come parametro del primo motivo per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
richiamato come parametro del secondo motivo per vizio motivazionale e travisamento della prova
richiamato in relazione alla valutazione della prova; la censura è stata prospettata come travisamento e omessa considerazione del contenuto della lettera del 10 giugno 2015
art. 369, secondo comma, n. 2), c.p.c.
la mancata produzione della copia notificata della sentenza può determinare improcedibilità, salvo che la documentazione sia comunque nella disponibilità del giudice
consente che la documentazione notificatoria sia acquisita per il tramite del controricorrente
il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non applicato per l'esenzione della causa agraria dal contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata può rendere il ricorso improcedibile quando non sia possibile verificare dagli atti la decorrenza del termine breve per impugnare.
- In materia di risoluzione del contratto agrario, la contestazione preventiva dell'inadempimento costituisce una fase autonoma e necessaria, che deve precedere il tentativo di conciliazione e serve a mettere l'affittuario in condizione di sanare la mora o le altre mancanze.
- La sanzione di improponibilità per omessa previa contestazione opera quando l'attore agisce assumendo l'esistenza del rapporto agrario e ne chiede la risoluzione per inadempimento; non è invece esigibile, in linea di principio, quando la domanda principale è fondata sull'inesistenza del rapporto e la risoluzione è formulata solo in via subordinata.
- Quando il giudice di merito ha accertato in fatto il contenuto di una comunicazione come contestazione dell'inadempimento, tale apprezzamento non è liberamente riesaminabile in cassazione se non nei limiti del sindacato consentito sul vizio denunciato.
- Nei contratti agrari, la qualificazione del rapporto e la sua durata devono essere ricostruite sulla base del comportamento delle parti, delle eventuali registrazioni del contratto e delle deposizioni testimoniali, tenendo conto delle proroghe legali previste dalla disciplina speciale.
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