Cassazione Civile, Ordinanza n. 22441/2023 del 25/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il provvedimento di cancellazione di una fondazione dall'Anagrafe unica delle ONLUS. La contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento del provvedimento, ma in appello l'Agenzia delle entrate aveva visto accolto il proprio gravame. La CTR ha ritenuto che la fondazione difettasse ab origine dei requisiti formali richiesti dall'art. 10 del d.lgs. n. 460/1997, in particolare l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e il divieto di svolgere attività diverse da quelle consentite, requisiti che non potevano essere sanati da una successiva integrazione dello statuto effettuata nelle more. Con il primo motivo di ricorso la fondazione ha denunciato la violazione del d.lgs. n. 460/1997, del D.M. n. 266/2003, dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, dell'art. 6, comma 2, l. n. 212/2000 e dell'art. 97 Cost., sostenendo che, al momento della cancellazione, i requisiti erano stati ormai integrati e che il provvedimento avrebbe dovuto essere preceduto dalle comunicazioni procedimentali previste dalla legge. Con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e, comunque, violazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul contraddittorio, lamentando che la CTR non si fosse espressa su ulteriori censure riproposte in appello, tra cui l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/1990.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'iscrizione all'anagrafe ONLUS presuppone la previa verifica dei requisiti di legge e che, quando la verifica successiva accerti l'originaria insussistenza dei requisiti formali, la cancellazione ha effetto retroattivo al momento della domanda di iscrizione. Ha quindi ritenuto corretta la decisione della CTR, che aveva considerato non sanabile l'originaria mancanza dei requisiti mediante una successiva modifica statutaria. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che non vi era omessa pronuncia, poiché la CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia sulla base del motivo assorbente dell'originaria carenza dei requisiti, con statuizione incompatibile con le ulteriori censure della contribuente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per omessa pronuncia.
L'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata sia incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata e ne comporti il rigetto implicito.
art. 10, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 460/1997
Indica i settori di attività consentiti alle ONLUS; i relativi requisiti devono risultare dallo statuto o atto costitutivo.
art. 10, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 460/1997
Richiede l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
art. 10, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 460/1997
Vieta lo svolgimento di attività diverse da quelle previste, salvo quelle direttamente connesse.
art. 10, comma 1, lett. d) ed e), d.lgs. n. 460/1997
Impongono il divieto di distribuzione degli utili e l'obbligo di impiego per le attività istituzionali e connesse.
art. 10, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 460/1997
Richiede il principio di democraticità dell'ente, salvo le eccezioni espressamente previste.
art. 10, comma 2, d.lgs. n. 460/1997
Definisce il perseguimento di finalità di solidarietà sociale come attività dirette a benefici a persone svantaggiate.
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 460/1997
Ricomprende tra i destinatari anche soci, associati o partecipanti in determinate ipotesi.
art. 5, commi 1, 2, 3 e 4, D.M. n. 266/2003
Prevede la cancellazione dall'anagrafe delle ONLUS in caso di mancanza o venir meno dei requisiti, con effetto dalla cancellazione e, se i requisiti mancavano originariamente, con decadenza dalle agevolazioni sin dall'iscrizione.
Disciplina transitoria per l'integrazione della documentazione e i controlli della Direzione regionale delle entrate.
È richiamato dalla ricorrente come norma sulla comunicazione di avvio del procedimento.
È richiamato dalla ricorrente come norma sui motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; la Corte lo considera inconferente nel caso concreto e comunque non decisivo.
art. 6, comma 2, l. n. 212/2000
È richiamato dalla ricorrente come obbligo informativo dell'amministrazione; la Corte lo considera inconferente nel caso concreto e comunque non decisivo.
art. 97 Cost.
È invocato dalla ricorrente a sostegno delle censure procedimentali.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti di legge.
Massime di principio
- L'iscrizione in un regime agevolativo riservato a enti non profit richiede il previo e formale rispetto di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto; la loro mancanza originaria non può essere sanata ex post mediante modifiche statutarie successive.
- Quando il controllo successivo accerti che i requisiti per l'iscrizione mancavano fin dall'origine, il provvedimento di cancellazione dall'anagrafe produce effetti retroattivi al momento della domanda di iscrizione e comporta la decadenza dalle agevolazioni fruite.
- In tema di ONLUS, la finalità di solidarietà sociale deve essere esclusiva e non può convivere con un fine di lucro; gli eventuali utili sono compatibili solo se non vengono distribuiti e restano impiegati per l'attività istituzionale o direttamente connessa.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione di merito accolga la tesi incompatibile con la domanda o eccezione non espressamente esaminata, determinandone un rigetto implicito.
- Le censure procedimentali sulla comunicazione di avvio o sui motivi ostativi non sono decisive se il giudice di merito abbia legittimamente fondato la decisione su una ragione assorbente di merito, logicamente incompatibile con le ulteriori doglianze.
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