Cassazione Civile, Ordinanza n. 04146/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento relativo ai contributi dovuti per l'attività professionale svolta nell'anno 2007 da un architetto, ritenuti assoggettati alla Gestione separata ex L. n. 335/1995, art. 2, comma 26. Il giudice di merito aveva ritenuto prescritto l'obbligo contributivo, facendo decorrere la prescrizione dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi (16 giugno 2008) e negando la sospensione ex art. 2941 c.c., n. 8, perché la sola omissione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non integrava, di per sé, doloso occultamento del debito previdenziale, essendo invece stata presentata la dichiarazione dei redditi con indicazione del reddito da lavoro autonomo. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della disciplina sulla Gestione separata, dell'art. 18, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011, e degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., sostenendo che la mancata esposizione degli obblighi contributivi nel modello dichiarativo dovesse far presumere l'occultamento doloso del debito e quindi sospendere la prescrizione; richiamava alcuni precedenti favorevoli alla propria tesi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le questioni dedotte erano già state risolte in senso contrario da una giurisprudenza consolidata e che la sentenza impugnata si era attenuta correttamente a tale orientamento: l'art. 2935 c.c. rileva solo quando l'esercizio del diritto sia impedito da cause giuridiche, non da ostacoli di mero fatto o soggettivi; l'art. 2941 c.c. contiene cause di sospensione tassative e l'ignoranza del creditore, il dubbio sull'esistenza del diritto o il ritardo nell'accertamento non vi rientrano, salvo il dolo del debitore. La Corte ha inoltre escluso che vi sia un automatismo tra omessa compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo, trattandosi di accertamento di merito non adeguatamente censurato in cassazione. L'INPS è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26
Disciplina l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i redditi da attività professionale richiamati nella vicenda.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, commi 1 e 2, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
Richiamato dal ricorrente quale base normativa della pretesa contributiva.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; non rilevano gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, ma solo quelli di natura giuridica.
La sospensione della prescrizione per dolo del debitore richiede una condotta intenzionalmente diretta a occultare il debito; non è sufficiente la mera omessa compilazione del quadro RR o l'ignoranza del creditore.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Le censure sull'accertamento di fatto, come l'eventuale occultamento doloso, sono scrutinabili solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
È richiamato il procedimento camerale con proposta del relatore.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1
Viene applicato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 2935 c.c., la prescrizione non resta sospesa o impedita da meri ostacoli di fatto o da incertezze soggettive del creditore, ma soltanto da impedimenti giuridici che rendano impossibile l'esercizio del diritto.
- La sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. per dolo del debitore richiede la prova di una condotta intenzionale di occultamento del debito; non è sufficiente una semplice omissione dichiarativa se non accompagnata da elementi concreti di occultamento.
- Non è configurabile un automatismo probatorio tra mancata compilazione di un riquadro della dichiarazione dei redditi e doloso occultamento del credito contributivo: l'accertamento richiede una valutazione di merito puntuale, non sostituibile da presunzioni assolute.
- Le censure di legittimità che mirano a sovvertire l'accertamento di fatto del giudice di merito sono ammissibili solo nei limiti del vizio motivazionale dedotto secondo l'art. 360, n. 5, c.p.c.; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
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