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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13115/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo di una procedura concorsuale, il tribunale aveva ammesso il credito di una banca derivante da un mutuo fondiario, riconoscendo il privilegio ipotecario limitatamente alla sorte capitale, alle spese legali del processo esecutivo e al premio di una polizza assicurativa, ma escludendo il privilegio per gli interessi corrispettivi e ritenendo usurari gli interessi moratori, con conseguente gratuità del rapporto per la sola parte illecita. Il fallimento ricorreva per cassazione lamentando: 1) violazione delle norme antiusura e delle norme civilistiche sulla nullità e ripetizione dell'indebito, sostenendo che, una volta accertata l'usurarietà del mutuo, nessuna somma sarebbe stata dovuta alla banca, né per interessi corrispettivi, né per spese legali esecutive, né per premi assicurativi, oltre a contestare la non computabilità della penale di estinzione anticipata ai fini della verifica dell'usura originaria; 2) violazione della disciplina di trasparenza bancaria sull'ISC, assumendo che il tribunale non avesse rilevato l'erroneità del valore indicato nel contratto. La banca resisteva e proponeva ricorso incidentale subordinato, rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte in cui pretendeva la gratuità dell'intero mutuo: ha ribadito che, quando solo la clausola sugli interessi moratori supera la soglia usuraria, l'illiceità riguarda esclusivamente tali interessi e non anche quelli corrispettivi, se lecitamente pattuiti. Ha inoltre confermato che la clausola sulla estinzione anticipata integra una penale per il recesso/facoltà di scioglimento anticipato e non un costo del denaro rilevante ai fini dell'usura. Ha giudicato inammissibile la parte del motivo relativa a spese legali esecutive e premi assicurativi perché impostata sul presupposto, non accolto, della nullità usuraria dell'intero contratto. Il secondo motivo, sull'ISC, è stato dichiarato inammissibile per novità della censura e difetto di autosufficienza, poiché la questione non risultava trattata nel provvedimento impugnato e il ricorrente non aveva indicato in quale fase del merito l'avesse dedotta. Il ricorso incidentale della banca è stato dichiarato assorbito. La Corte ha condannato il fallimento alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.

    La disciplina antiusura colpisce le pattuizioni di interessi che superano la soglia; se è usuraria solo la clausola sugli interessi moratori, l'illiceità resta circoscritta a quella pattuizione.

  • art. 1418 c.c.

    È richiamato in relazione alla nullità parziale derivante dalla violazione della normativa antiusura.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    La nullità della clausola usuraria comporta la non debenza degli interessi solo nei limiti della pattuizione illecita, non necessariamente dell'intero finanziamento.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di ripetizione dell'indebito, ma non applicato in senso favorevole all'azzeramento integrale del credito.

  • art. 2037 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, senza autonoma incidenza decisoria nella motivazione.

  • artt. 1 e 2 L. 7 marzo 1996, n. 108

    Richiamati quale base della disciplina antiusura e del tasso soglia.

  • art. 117 t.u.b.

    La censura sull'ISC è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non supportata da specifica localizzazione nei precedenti gradi di merito.

  • art. 1375 c.c.

    La Corte richiama il principio di buona fede per escludere che l'usurarietà della sola mora possa comportare l'azzeramento anche degli interessi corrispettivi, soluzione irragionevole e premiale per il debitore inadempiente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È posto a fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di mutuo bancario, se la soglia antiusura è superata solo dalla clausola relativa agli interessi moratori, la sanzione dell'illiceità e della non debenza resta limitata a tali interessi; gli interessi corrispettivi, se leciti, restano dovuti.
  • La verifica dell'usurarietà deve riguardare i costi che costituiscono corrispettivo del credito; la penale per estinzione anticipata integra invece il corrispettivo per la facoltà di liberarsi prima dalle obbligazioni residue e non va computata come costo del denaro ai fini dell'art. 644 c.p.
  • Nel ricorso per cassazione, una censura fondata su una questione di fatto o di diritto non esaminata dal giudice di merito è inammissibile se il ricorrente non dimostra di averla tempestivamente dedotta nei gradi precedenti e non indica specificamente dove ciò sia avvenuto.
  • La deduzione di un errore sull'Indicatore Sintetico di Costo richiede specifica allegazione e autosufficienza: non basta una contestazione generica, ma occorre localizzare la questione negli atti di merito.
  • L'eventuale nullità per usura di una clausola del mutuo non comporta automaticamente la caducazione di tutte le voci accessorie del credito, se tali voci non dipendono dalla pattuizione usuraria dichiarata invalida.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMutuoIntermediazione finanziaria
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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