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Sentenza

Sentenza del 25/10/2022 n. 31547 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia-Giulia che aveva confermato l'annullamento di una cartella di pagamento (Euro 12.322,24) emessa dopo la decadenza della rateazione per IVA non versata. Le amministrazioni contestavano la valutazione della tempestività della notifica della cartella: il giudice regionale aveva ritenuto tardiva la notifica considerando la data di ricezione (16/01/2013) e aveva quindi dichiarato la decadenza dal potere impositivo ai sensi del D.Lgs. n.462/1997, art. 3-bis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso delle amministrazioni, ritenendo applicabile il principio della scissione dei termini (effetti della notificazione soggettivamente distinti): ai fini della decadenza dal potere impositivo rileva la data in cui l'ente ha compiuto gli atti necessari per la notificazione (data di spedizione, 14/12/2012), non la successiva data di ricezione. Ne consegue che la notifica è tempestiva e l'amministrazione non è decaduta. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte territoriale del Friuli Venezia-Giulia in diversa composizione. Inoltre è stato respinto il ricorso della contribuente relativo alla definizione agevolata (D.L. n.119/2018) perché la cartella non costituiva il primo atto impositivo.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 3-bis

    Disciplina la rateazione e la decadenza dal beneficio in caso di mancato pagamento di una rata; la Corte ha valutato la decadenza alla luce del termine biennale previsto dalla norma, ritenendo irrilevante la data di ricezione quando la spedizione è avvenuta prima della scadenza.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60

    Applicato per affermare il principio della scissione degli effetti della notificazione: ai fini dei termini di decadenza rileva la data in cui l'Amministrazione ha posto in essere gli atti necessari alla notificazione (data di spedizione), non la successiva conoscenza da parte del contribuente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26

    Richiamato in relazione alle regole sulla notifica degli atti di riscossione; contribuisce al quadro normativo che consente di valutare gli effetti temporali delle notifiche.

  • D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 (conv. L. 17 dicembre 2018, n. 136)

    Disciplina la definizione agevolata del contenzioso tributario: la Corte ha interpretato la norma nel senso che la definizione è ammessa per le cartelle solo se la cartella costituisce il primo e unico atto che comunica la pretesa impositiva al contribuente; nel caso concreto la cartella non soddisfaceva questo requisito essendo successiva ad atti impositivi/rateizzazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    Norma processuale sull'impugnazione degli atti tributari; richiamata per chiarire l'ammissibilità delle impugnazioni delle cartelle e per delimitare i casi in cui è possibile la definizione agevolata.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Norma sull'accertamento automatizzato e sulle cartelle derivanti da tale controllo; citata nella disamina sulla possibilità di definizione agevolata delle controversie collegate a cartelle emesse in sede di controllo automatizzato.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Fondamento di diritto invocato per la cassazione (violazione di norme di legge): la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla corretta applicazione delle norme sulle notifiche e sui termini di decadenza.

Massime di principio

  • Ai fini della decadenza dal potere impositivo rileva la data in cui l'amministrazione ha compiuto gli atti necessari alla notificazione (es. data di spedizione tramite raccomandata), non la successiva data di ricezione da parte del contribuente (principio della scissione dei termini).
  • La definizione agevolata prevista dal D.L. n.119/2018, art.6, è ammessa per le cartelle solo quando la cartella costituisce il primo e unico atto che comunica la pretesa impositiva al contribuente; se il contribuente era già a conoscenza della pretesa (es. per precedente atto impositivo o per concessione e successiva decadenza della rateazione) la cartella ha natura meramente riscossiva e la definizione agevolata non si applica.
  • Le notifiche devono essere rivolte all'effettivo soggetto processuale sopravvenuto (es. Agenzia delle Entrate-Riscossione) e non al precedente agente della riscossione o al suo difensore: notifiche al domicilio del precedente agente possono essere invalide e devono essere eseguite presso la sede o al PEC del nuovo ente, salvo sanatoria per costituzione spontanea o rinnovazione.
  • In presenza di pluralità di parti (litisconsorzio) la notifica di una sentenza a una sola delle parti fa decorrere il termine breve di impugnazione solo per il notificante e per la parte destinataria della notificazione; le altre parti hanno diritto a ricevere la notifica perché il termine decorra anche nei loro confronti.
  • Le eventuali nullità di notificazione possono essere sanate con la costituzione spontanea dell'amministrazione o con la rinnovazione della notificazione corretta (es. invio al PEC o alla sede dell'ente).

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