Sentenza del 25/10/2022 n. 4651 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo tributario - Autonoma impugnabilità degli estratti di ruolo - Dimostrazione di un pregiudizio e di un interesse di colui che agisce in giudizio - Possibilità di rendere dimostrazione anche in corso di giudizi pendenti - Inammissibilità per carenza di interesse ad agire.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione diretta dell'estratto di ruolo o della cartella di pagamento per presunta invalida notifica; questione se l'estratto di ruolo sia autonomamente impugnabile senza che il debitore dimostri un concreto pregiudizio o interesse derivante dall'iscrizione a ruolo
La decisione
la Corte ha stabilito che l'estratto di ruolo (o la cartella) è direttamente impugnabile solo se il ricorrente dimostra che dall'iscrizione a ruolo gli deriva un pregiudizio concreto e attuale: partecipazione pregiudicata a procedure di appalto (art. 80, comma 4 d.lgs. 50/2016), difficoltà nella riscossione di somme dovute da pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 1, lett. a) del regolamento DM 18/1/2008 n.40) a seguito delle verifiche previste dall'art. 48-bis del d.P.R. n.602/73, o perdita di un beneficio nei rapporti con una p.a.; tale interesse può essere dimostrato anche nel corso dei giudizi pendenti e, se il pregiudizio era già presente al momento del ricorso, è utile la rimessione in termini (applicabile anche nel processo tributario). Se durante tutto il giudizio l'appellante non prospetta né anche solo adombra uno dei presupposti di interesse indicati, il ricorso di primo grado deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111
richiama il principio del giusto processo: non è ammissibile che il debitore sia privato di un concreto rimedio giurisdizionale se non dimostra un interesse concreto e un pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo
c.p.c., art. 363
richiama l'istituto della rimessione in termini quale rimedio processuale per sanare vizi procedurali o decorrenze di termini, applicabile anche nel processo tributario quando il pregiudizio esisteva già al momento della proposizione del ricorso
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), art. 80, comma 4
l'iscrizione a ruolo può determinare un pregiudizio consistente nell'incapacità a partecipare a procedure di appalto; tale rischio giustifica l'impugnazione diretta se provato
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12 e art. 48-bis
art. 12 regola la notifica delle cartelle/estratti di ruolo; l'art. 48-bis disciplina verifiche e controlli delle pubbliche amministrazioni che possono impedire la riscossione a favore del contribuente, e se tali verifiche possono essere attivate a causa dell'iscrizione a ruolo ciò costituisce pregiudizio per l'interesse a impugnare
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, art. 1, comma 1, lett. a)
art. 1, comma 1, lett. a)
individua i soggetti pubblici i cui rapporti con il debitore possono essere compromessi dall'iscrizione a ruolo (es. impossibilità di riscuotere somme dovute dal debitore), giustificando così l'interesse all'impugnazione
d.l. n. 146/21
richiamato come norma intervenuta in materia di riscossione e termini; contribuisce al quadro normativo che regola termini e rimedi processuali nel contesto tributario
Massime di principio
- L'estratto di ruolo o la cartella sono direttamente impugnabili solo se il ricorrente dimostra un pregiudizio concreto e attuale derivante dall'iscrizione a ruolo (es. impossibilità di partecipare a gare, impedimenti nelle riscossioni da pubbliche amministrazioni, perdita di benefici nei rapporti con la p.a.)
- La prova dell'interesse e del pregiudizio può essere fornita anche nel corso dei giudizi pendenti; non è necessario che sia già totalmente documentata al momento della proposizione del ricorso, ma il mancato svolgimento di alcuna allegazione in tal senso rende il ricorso inammissibile
- Se il pregiudizio era già insorto alla data di proposizione del ricorso, è opportuno valutare la rimessione in termini per sanare eventuali decadenze o ritardi procedurali (ricorso applicabile anche nel processo tributario)
- In giudizi di primo grado, il difetto di interesse ad agire è causa di inammissibilità del ricorso: il giudice deve verificare l'esistenza dell'interesse nelle forme indicate e può dichiarare la carenza anche d'ufficio
- Per i contribuenti che temono ripercussioni immediate (es. esclusione da gare) è cruciale allegare e documentare tempestivamente il nesso tra iscrizione a ruolo e il concreto pregiudizio invocato
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